CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 novembre 2023
Cassazione n. 33477/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti in data 11/1/2024, pronunciata in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso in data 13/11/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti (provvedimento con cui è stato disposto il sequestro preventivo di pali in cemento di asserita proprietà di [OSCURATO:PERSONA], trovati nella disponibilità dell'indagato, accusato dei reati di cui agli articoli 392, 624 e 625, comma 1, numeri 2 e 7, e comma 2, cod. pen.). Il ricorso (proposto personalmente dall'interessato, quale avvocato iscritto nell'albo dei cassazionisti) è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (la quale ha pure evidenziato la compatibilità costituzionale e convenzionale in parte qua della disciplina processuale) è «inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità», anche nel caso in cui il ricorrente «sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale», difettando una «espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza» (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022 - dep. 2023, C., Rv. 283947 - 01; confronta, negli stessi termini: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, paragrafo 9.3, nonché Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281 - 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072 - 01; Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012 - dep. 2013, Cappa, Rv. 255083 -01; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072 - 01). L'inammissibilità del ricorso deve, dunque, dichiararsi de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente, ex articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equamente determinata in dispositivo, stante l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, connotata, dunque, da profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01), tanto più in ragione di un analogo precedente emesso da questa Corte proprio nei riguardi dell'odierno ricorrente (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammend