CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 35289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANO Letti gli atti e il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Milano - Sezione per il riesame dei provvedimenti in tema di libertà personale, ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale in data 6 dicembre 2021, con la quale era stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. In particolare, due delitti integrano la contestazione provvisoria costituente titolo cautelare: il concorso con altri tre indagati nel delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravato per aver commesso il fatto in più persone riunite, da parte di soggetto che fa parte di una associazione mafiosa, nonché dall'art. 416-bis 1 cod. pen. per essersi avvalso del metodo mafioso (capo 12); il delitto di estorsione questa volta in danno di [OSCURATO:PERSONA], come in precedenza aggravato, oltre che per aver commesso il fatto in danno di soggetto ultrasessantacinquenne (capo 13). 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione all'art.125, comma 3, cod. proc. pen., contestando la riproduzione dell'ordinanza genetica, testimoniata da una conversazione intercettata riprodotta con il medesimo errore, a riprova dell'assenza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame. 4. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione conseguente. Il motivo censura l'interpretazione della conversazione n. 551 fatta propria dal Tribunale del riesame, che però la indica rappresentativa di «quanto mai opachi rapporti di dare avere», dal che la manifesta illogicità quanto alla sussistenza dell'ipotesi estorsiva del capo 12), oltre che l'assenza di concorso del ricorrente che interviene dopo la dazione di denaro. 5. Il terzo motivo censura violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al capo 13) e vizio di motivazione conseguente. In particolare le dichiarazioni di Stucchi, persona offesa, risulterebbero incostanti, anche quanto al ruolo del ricorrente, in assenza di riscontri adeguati, cosicché difetterebbero i gravi indizi di colpevolezza. 6. Il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 416-bis 1 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione, difettando motivazione specifica sul punto. 7. Il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente, avendo richiamato l'ordinanza impugnata, a sostegno delle esigenze di cautela, incontri che non riguardano il ricorrente, nonché per non avere tenuto in conto l'ordinanza impugnata l'inattualità delle esigenze cautelari e la distanza fra i fatti e l'esecuzione della misura cautelare, il che determinerebbe illogicità di motivazione.8. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria data 22 aprile 2022 e chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, evidenziando come i primi due motivi siano versati in fatto e sollecitino inammissibili interpretazioni alternative delle intercettazioni, apodittica la terza censura a fronte della motivazione dell'ordinanza, manifestamente infondato il motivo sulle esigenze cautelari a fronte della doppia presunzione di pericolosità e della completa motivazione dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Pacifico è l'orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l'ambito di delibazione. La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3. In merito al primo motivo lo stesso è inammissibile per manifesta infondatezza. A ben vedere non solo nel caso in esame non si riscontra alcun difetto di autonoma valutazione da parte del Tribunale del Riesame, che non a caso ripropone i brani della ordinanza genetica in carattere grafico diverso, consentendo di apprezzare l'ambito di delibazione critica propria e la sussistenza della motivazione, ma anche assodato è il principio di diritto per cui l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01; Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066 - 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 - 01). 4. Il secondo e il terzo motivo si incentrano su una proposta di interpretazione alternativa del materiale indiziario. In particolare in ordine al delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 12) il ricorrente chiede una nuova lettura della conversazione intercettata al progressivo n. 551 lamentando che l'ordinanza indichi l'esistenza di «rapporti quanto mai opachi di dare-avere» fra la persona offesa e il ricorrente dal che la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria del delitto estorsivo. Il motivo elude la complessiva ricostruzione della vicenda come estorsiva in sé, offerta dall'ordinanza impugnata in primo luogo sulla scorta dalle dichiarazioni eteroaccusatorie del coindagato Pravisano, come pure sottovaluta la circostanza che l'ordinanza trae il contributo di [OSCURATO:PERSONA] al delitto proprio dalla conversazione n. 551 all'interno del capannone della Marpa in Turate, che ne dimostra la piena partecipazione all'azione minacciosa, nella congrua lettura offerta dal Tribunale di Milano. Il riferimento dell'ordinanza impugnata ai rapporti «opachi», al fol.10 della ordinanza, avvalora logicamente la natura estorsiva del rapporto e non risulta avversativo alla sussistenza della vicenda estorsiva. Quanto al capo 13), la motivazione dell'ordinanza impugnata rende conto in modo coerente della circostanza che il ricorrente viene indicato come partecipe dell'azione estorsiva dalla persona offesa fin dalla prima denuncia (fol. 11), che è presente alla richiesta estorsiva avanzata dal fratello, nonché che accompagni la persona offesa con il fratello il 15 ottobre 2018 all'ufficio postale, affinchè effettui il bonifico 'estorsivo'. In una ulteriore dichiarazione della persona offesa del 14 agosto 2020 — prosegue il Tribunale del riesame al fol. 13 — resa in occasione della individuazione dei luoghi, Stucchi indica [OSCURATO:PERSONA] presente nel capannone di Mozzate in occasione della minaccia di sciogliere nell'acido la persona offesa in caso di mancato pagamento. La ricostruzione del Tribunale di Milano è congrua e logica, e la dedotta incostanza nelle dichiarazioni della persona offesa non si rinviene, in special modo non essendo dedotto in modo specifico e documentato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, donde sia deducibile l'incostanza dello Stucchi tale da renderlo inattendibile. Pertanto i motivi di ricorso sono inammissibili, perché chiedono a questo Collegio una lettura alternativa delle emergenze d'indagine, lettura non consentita, \ 4 non riscontrandosi per altro ragioni di illogicità e contraddittorietà nella motivazione. Infatti, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla propria cognizione, mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza (o ordinanza) in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 - dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 21626001) 5. Il quarto motivo denuncia omessa motivazione in ordine all'aggravante dell'art. 416-bis 1. Va premesso che la contestazione cautelare riguarda il solo profilo oggettivo della circostanza ad effetto speciale. In tal senso l'ordinanza impugnata conferma la contestazione dell'aggravante, richiamando in modo congruo la condotta del ricorrente nelle due estorsioni, con minacce di morte personalmente formulate e evocative della mafiosità, nonché con la partecipazione alla minaccia con il riferimento al bidone con l'acido, per intimidire la vittima di estorsione. In tal senso assolutamente corretta l'applicazione della circostanza, che il Tribunale del riesame indica come oggettiva, in ciò ponendosi in perfetta coerenza con il principio di diritto per cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222 - 01). Il motivo è manifestamente infondato. 6. Quanto al quinto motivo di ricorso, in tema di esigenze cautelari, va premesso che sul valore del requisito dell'attualità nei delitti a pericolosità c.d. presunta si fronteggiano due orientamenti, oltre una terza direzione ermeneutica di carattere "intermedio".6,1 Rimandando a Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 per la completa esposizione dei tre indirizzi giurisprudenziali, in questa sede è sufficiente indicare le diverse posizioni, riprendendo i passi della pronuncia citata. Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.;Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; nonché Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626, che opera un distinguo tra mafie storiche e non). Un diverso orientamento, ispirandosi a una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritiene sussistente un onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). Una terza opzione - definita "intermedia" nella relazione di contrasto n. 94 del 2020 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione - muove dal rilievo che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale; ciò determina «in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza che ha valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, in motivazione). Quanto più ampia è la cesura temporale che separa la commissione dei reati dalla applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro della gravità della condotta per sostenere la permanenza del pericolo nella sua dimensione attuale. 6.2 Questo collegio ritiene di aderire al terzo indirizzo, che contempera, nel modo più convincente, il dato normativo con i principi costituzionali: «il fatto che sia trascorso un tempo consistente tra il reato e la cautela imposta, pur non snaturando il carattere "speciale" della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone il problema di possibili eccessi nell'utilizzo della presunzione cautelare in esame, che non corrisponderebbero ad una sua esegesi costituzionalmente orientata, in qualche modo rischiando di risolversi in un annullamento dello stesso carattere relativo della presunzione, e vi risponde sollecitando un'attenzione motivazionale peculiare e crescente, via via che aumenti lo iato tra data di commissione del reato contestato e applicazione della cautela, tenuto conto che in tale valutazione deve entrare in gioco, ovviamente, la gravità della condotta concretamente contestata, che illumina la pericolosità in senso lato» (così in motivazione Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, cit.). La stessa Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 136 del 2017, ha affermato la specificità del vincolo associativo mafioso, che «implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso». La medesima Corte, in precedenti pronunce (ad esempio, la sentenza n. 265 del 2010), ha ricordato che le caratteristiche del vincolo associativo lo rendono capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità; affermazioni queste ultime che «se pur sono state ritenute in linea con la tesi di sussistenza di una presunzione di pericolosità relativa per il soggetto partecipe dell'associazione mafiosa vincibile solo con la prova del suo allontanamento definitivo dalla compagine criminale, certamente costituiscono un innegabile richiamo a valutare le peculiarità della fattispecie mafiosa in relazione alla sua gravità, in presenza di un arco temporale trascorso dall'applicazione della cautela che non sia così ampio da richiedere una specifica e rinnovata motivazione sull'attualità del pericolo cautelare» (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, cit.). 6.3 Nella fattispecie in esame - componendo la motivazione dell'ordinanza impugnata con quella del giudice della cautela (richiamata per brani al fol. 13 e ss. ) - risulta che l'attualità del pericolo di inquinamento probatorio viene tratto in primo luogo dalla circostanza che il sodalizio criminoso - del quale Ficarra per un verso mutua i metodi e per altro è legato da vincoli familiari a componenti di rilievo della cosca — sussista con condotta perdurante e dimostri, per capacità di controllo del territorio e di intimidazione delle vittime, l'elevata probabilità della subornazione delle vittime e di distruzione di documenti in vista della fase dibattimentale: anche lo stesso Ficarra, evidenzia il Tribunale del riesame, manifestò la sua rabbia contro [OSCURATO:PERSONA] reo di essersi rivolto alle forze dell'ordine. Inoltre il Tribunale ha fornito ampia motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari anche in relazione al 'fattore tempo', in quanto alla commissione di plurime estorsioni provenienti dal contesto di riferimento del ricorrente, per quanto risalenti — da novembre 2009 a maggio 2010 — come quella del capo 12), per la quale Ficarra è gravemente indiziato, seguono ulteriori estorsioni più attuali, come quella contestata al capo 13) sempre al Ficarra, commessa alla data dell'ottobre 2018, in ordine al quale viene anche richiamato l'episodio delle lesioni aggravate e delle minacce in danno di un componente della [OSCURATO:PERSONA], reati per i quali Ficarra è anche indagato, fatti dell'ottobre 2019 (fol. 14). Osserva il Gip, richiamato dal Tribunale del riesame, come tali condotte estorsive si siano consumate nell'arco di un ventennio, cosicchè logico è il ritenere il pericolo concreto e attuale di prosecuzione di analoghe attività delittuose anche per il futuro, coinvolgenti il Ficarra, oltre che il nucleo di riferimento del ricorrente. Ad ogni buon conto la cessazione di condotte rilevanti all'ottobre 2019, dopo averne commesse altre nel 2010 e nel 2018, dimostra una reiterazione nel tempo che ben ne indica come concreto il pericolo anche all'attualità. Pertanto il 'fattore tempo', alla luce del descritto orientamento, delle condizioni oggettive e soggettive analizzate, non determina uno iato attenuativo delle esigenze cautelari; né, come osserva logicamente il Tribunale del riesame, l'attenuazione o la cessazione può derivare dal trasferimento di Ficarra a [OSCURATO:PERSONA], in quanto i collegamenti permanenti fra esponenti della criminalità del territorio calabrese con quello lombardo ne esclude un concreto allontanamento. Ne consegue l'inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza. 7. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della