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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06196/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, risultano manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, correttamente rilevando come l'allontanamento dal luogo della restrizione domiciliare in orari e giorni diversi da quanto autorizzato costituisce condotta rientrante nel reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Infatti, integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276694 - 01).

Rilevato che anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., è manifestamente infondata.

Invero, è pacifico che la stessa non è configurabile nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che questa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (da ultimo, v.

Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020 - dep. 14/01/2021, Monticchio, Rv. 280479 - 01).

Rilevato ancora che immune da censure è anche il rigetto della richiesta di applicare l'art. 131 bis cod. pen., atteso che la motivazione sul punto - nella quale si dà atto che, oltre alle due condotte oggetto del presente giudizio, Fuda è gravato da un precedente specifico e dunque il suo comportamento non può ritenersi "non abituale" - non è certamente illogica.

Infine, inammissibile è la doglianza riferita alla dosimetria della pena, atteso che la pena base è stata individuata nel minimo edittale e l'aumento a titolo di continuazione per il secondo episodio di evasione è stata fissata in due mesi di reclusione: aumento di esigua entità, tale da escludere in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito in materia al giudicante (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, risultano manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, correttamente rilevando come l'allontanamento dal luogo della restrizione domiciliare in orari e giorni diversi da quanto autorizzato costituisce condotta rientrante nel reato di cui all'art. 385 cod. pen. Infatti, integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276694 - 01). Rilevato che anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., è manifestamente infondata. Invero, è pacifico che la stessa non è configurabile nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che questa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (da ultimo, v. Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020 - dep. 14/01/2021, Monticchio, Rv. 280479 - 01). Rilevato ancora che immune da censure è anche il rigetto della richiesta di applicare l'art. 131 bis cod. pen., atteso che la motivazione sul punto - nella quale si dà atto che, oltre alle due condotte oggetto del presente giudizio, Fuda è gravato da un precedente specifico e dunque il suo comportamento non può ritenersi "non abituale" - non è certamente illogica. Infine, inammissibile è la doglianza riferita alla dosimetria della pena, atteso che la pena base è stata individuata nel minimo edittale e l'aumento a titolo di continuazione per il secondo episodio di evasione è stata fissata in due mesi di reclusione: aumento di esigua entità, tale da escludere in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito in materia al giudicante (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 06196/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris