CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 20763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 14 maggio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto: 1) l'accertamento della violazione del divieto di bis in idem fra il reato di cui al capo B) posto a suo carico con la sentenza di applicazione di pena concordata resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina il 25 ottobre 2017 e i reati di cui ai capi A) e B) posti a suo carico con la sentenza emessa, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di appello di Napoli il 9 giugno 2017; 2) in subordine, l'applicazione della continuazione fra i suddetti reati. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato sia l'istanza principale, per carenza di prova sul dedotto bis in idem, sia l'istanza subordinata di applicazione della continuazione, non avendo riscontrato l'evenienza del medesimo disegno criminoso fra i reati accertati con le due decisioni. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo vengono prospettate la violazione di legge e l'erronea ricostruzione del fatto con carenza assoluta di motivazione. La difesa censura il provvedimento impugnato specialmente nella parte in cui ha dato per presupposto che nei due diversi contesti in cui erano stati accertati i reati fossero state individuate due diverse armi recanti entrambe la matricola abrasa, mentre era evidente che non erano state rinvenute due armi: se così fosse stato, infatti, l'istanza di accertamento del bis in idem non sarebbe stata logicamente possibile, essendo per contro assodato che l'unica pistola era stata trovata e sequestrata dai Carabinieri di Mondragone. Quanto alle circostanze che avrebbero dovuto far propendere per l'unicità della pistola utilizzata nei due citati contesti, il ricorrente ricorda che entrambe le imputazioni avevano fatto riferimento alla detenzione di una pistola Beretta, calibro 7,65, e che il capo di imputazione formalizzato sempre nel processo di Latina aveva descritto la pistola come arma clandestina, in quanto avente matricola e punzoni di collaudo obliterati: e, siccome era stata rinvenuta sequestrata soltanto la pistola a Mondragone, i riferimenti dell'imputazione non poteva che essere diretti a questa. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione di legge e l'illogicità della motivazione quanto alla mancata applicazione del reato continuato. Su tale argomento, secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione ha mancato VI di valutare aspetti significativi, quali l'identità del tipo di reato, la vicinanza temporale fra i reati e la presenza di un nesso teologico fre gli stessi: dopo le lesioni cagionate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era scappato con la pistola rendendosi latitante, già dal momento in cui aveva colpito la vittima suddetta essendosi egli prefigurato la fuga per evitare l'arresto e, con essa, il porto dell'arma per agevolare la latitanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, avendo il giudice dell'esecuzione rettamente escluso, sulla base dell'accertamento avvenuto in cognizione, l'evenienza del bis in idem a fronte del quadro probatorio non confermativo della relativa prospettazione emergente dalle sentenze di merito, impregiudicata la possibilità per il ricorrente di far valere in sede di revisione l'evenienza di una prova dimostrativa del radicale travisamento determinatosi nel giudizio di cognizione, nonché essendo la prospettazione subordinata relativa alla continuazione in contrasto logico con quella principale, siccome essa presupponeva l'esistenza di due diversi fatti detentivi rispetto ai quali la sussistenza del medesimo disegno criminoso a base dei quali era stata correttamente esclusa nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia complessivamente da rigettarsi nei sensi seguenti. 2. Appare utile richiamare la parte essenziale delle ragioni poste dal giudice dell'esecuzione a fondamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. In merito all'istanza principale, la sua infondatezza è stata basata sul rilievo che andava condiviso quanto aveva ritenuto la Corte di appello nella seconda delle sentenze indicate, lì dove, vagliando e rigettando in sede di cognizione, la stessa prospettazione al fine della verifica della competenza territoriale, aveva aderito agli argomenti evidenziati dal giudice di primo grado concludendo che la prospettazione difensiva non risultava supportata da alcuna prova certa circa la detenzione e l'utilizzo della stessa pistola nel diverso contesto territoriale di cui alla prima sentenza. Si è fatto notare, sul tema che nessun riscontro, nemmeno all'esito della perizia, era stato acquisito nel senso prospettato da [OSCURATO:PERSONA], ossia sul fatto che i proiettili che avevano ferito il leso del primo procedimento ([OSCURATO:PERSONA]) fossero stati esplosi con la medesima pistola oggetto del giudizio definito dalla suddetta Corte di appello.2.2. Per quanto concerne l'istanza subordinata di applicazione della continuazione, il giudice dell'esecuzione ha considerato come nemmeno sussistessero le condizioni per il suo accoglimento, non risultando dimostrato il medesimo disegno criminoso alla base dei diversi reati, dal momento che l'esame delle sentenze suindicate faceva emergere la collocazione dei fatti oggetto del rispettivo accertamento in territori diversi e distanti tra loro, nonché la loro eterogeneità in relazione al movente che aveva governato le condotte del reo. In questa prospettiva, si è aggiunto che la mera abitualità inerente alla commissione di una determinata tipologia di reati, pur se consumati a breve distanza di tempo, va considerata come un elemento esclusivamente negativo, non suscettibile di essere posto a base del favor sanzionatorio previsto dall'art.81 cod. pen. 3. Assodati i suindicati elementi di fatto, è da considerare che, da un lato, l'istanza principale sia stata correttamente delibata nel merito e che, dall'altro, il diniego dell'applicazione del bis in idem sia stato incensurab lmente statuito dal giudice dell'esecuzione, in forza di argomenti congrui e non illogici. 3.1. Sul primo versante, condivisibilmente non è stata ritenuta preclusiva l'avvenuta trattazione, in via incidentale, della questione da parte del giudice della cognizione. Deve osservarsi, infatti, che, in tema di esecuzione, il disposto di cui all'art.669 cod. proc. pen., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, può trovare applicazione qualora la questione del ne bis in idem sia stata risolta, solo in via incidentale, negativamente da parte del giudice della cognizione, non assumendo tale decisione incidentale efficacia formale di giudicato (Sez. 3, n. 17197 del 10/03/2016, Andreini, Rv. 266582 - 01; Sez. 1, n. 16170 del 09/02/2001; Bagnato, Rv. 218639 - 01). Sul secondo versante, tuttavia, le persuasive e coerenti - al netto dell'incongruo, ma non determinante riferimento all'ulteriore pistola con la matricola abrasa - considerazioni esposte dal giudice dell'esecuzione hanno evidenziato che è sostanzialmente mancata la prova dell'identità del fatto relativo ai reati in materia di armi, in particolare la detenzione come contestato e ritenuto nelle due sentenze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina e dalla Corte di appello di Napoli. In effetti, la detenzione illegale della pistola marca Beretta, cal 7,65, avente matricola abrasa, sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] dai Carabinieri di Mondragone il 7 giugno 2016, è stata ritenuta accertata dal giudice dell'esecuzione con esclusivo riferimento alla vicenda giudicata dalla Corte di appello di Napoli, all'esito del processo in cui, sequestrata l'arma, di essa si era avuta piena e ovvia contezza. Quanto, invece, alla condanna a pena concordata pronunciata nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Latina, nella vicenda che aveva riguardato il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], non è emersa, al di là della contestazione stando agli atti citati dal giudice dell'esecuzione, non contrastati da altro elemento o da altra specifica allegazione, la prova delle caratteristiche dell'arma usata e, quindi, detenuta da [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, al di là del già ricordato e incongruo (ma ininfluente) riferimento alle due armi, si rivela logico il richiamo dell'argomentazione svolta dalla Corte di appello di Napoli nella relativa sentenza, lì dove era stato evidenziato che la verifica operata anche con perizia balistica non aveva fatto emergere la prova dell'identità della pistola detenuta da [OSCURATO:PERSONA] in Mondragor e e della pistola da lui in precedenza detenuta in Aprilia. Stante questo - non idoneamente contrastato - dato di fatto emerso dall'accertamento in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione ha, perciò, correttamente concluso per la carenza della prova dell'identità dell'arma detenuta da [OSCURATO:PERSONA] nei due del tutto diversi contesti territoriali, così dovendo necessariamente escludere che si potesse ritenere dimostrata un'unica protratta detenzione illegale del medesimo oggetto. 3.2. Le deduzioni svolte dal ricorrente per confutare questo approdo fanno leva sulla considerazione che l'unicità dell'arma dovrebbe darsi per assodata in mancanza della prova dell'esistenza di una seconda arma, trascurando però di valutare che il giudice dell'esecuzione si è posto, con complessiva coerenza, nel solco tracciato dal giudice della cognizione, il quale ha espressamente escluso la possibilità di affermare l'identità delle pistole detenute da [OSCURATO:PERSONA] in differenti contesti spazio-temporali, e ha rilevato la carenza - effettiva - di elementi di novità idonei a superare quell'accertamento negativo. Del resto, in tema di ne bis in idem, la stessa parte che intenda eccepire l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato ha l'onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione (Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270552 - 01). Il primo motivo risulta, quindi, privo di fondamento. 4. In ordine al secondo motivo, è da rilevare che, al cospetto delle osservazioni espressa dal giudice dell'esecuzione relativamente alla mancata emersione di adeguati indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, essendosi anzi evidenziati fattori accertati nelle sentenze di cognizione e reputati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale, quali l'ubicazione territoriale diversa e distante dei luoghi di commissione dei reati e la totale eterogeneità finalistica delle fattispecie, il ricorrente, in luogo di svolgere la critica delle ragioni logico-giuridiche esposte nell'ordinanza, ha essenzialmente contrapposto una doglianza imperniata su un percorso valutativo di carattere alternativo, con la prospettazione di un diverso andamento del fatto, non posto a base del provvedimento impugnato, nonostante tale provvedimento sia poi risultato sorretto da un iter argomentativo congruo ed esente da vizi logici. Del resto, la deduzione della mancata valorizzazione di aspetti ritenuti dal ricorrente significativi, quali l'identità tipologica dei reati, la loro prossimità temporale e la presenza di un nesso teleologico fra gli stessi, si è basata, con particolare riguardo a quest'ultima connotazione, prospettata come qualificante, su un inquadramento delle due vicende - la perpetrazione delle lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], la successiva fuga con la pistola e la latitanza, secondo un disegno già maturato al momento della prima condotta antigiuridica - non corroborato dell'accertamento avvenuto in cognizione, né da elementi di prova ulteriori e integrativi di quell'accertamento, che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di considerare, ma soltanto predicato e, dunque, da relegarsi all'ambito meramente assertivo. 4.1. In questa direzione, quindi, non merita condivisione il concetto di unico disegno criminoso sotteso alla prospettazione del ricorrente, apoditticamente sbilanciato sull'omogeneità delle violazioni (detenzione di arma comune da sparo) e sul modo di metterle in essere, concetto risultato disconnesso, sul piano dimostrativo, dalla prova dell'unitarietà progettuale alla base delle violazioni stesse. Esso, per come dedotto, si espone, invero, all'obiezione che l'attribuzione di un primario e, anzi, dirimente rilievo ai suddetti fattori finisce per amputare lo spettro proprio della discrezionalità valutativa assegnata dall'ordinamento al giudice dell'esecuzione, da riferirsi, invece, alla complessiva ed equilibrata analisi multifattoriale enucleata dall'esegesi qui riaffermata, onde stabilire la sussistenza - o meno - del medesimo disegno criminoso, e colloca il relativo scrutinio in un alveo ermeneutico impropriamente sovrapposto a quello inerente alla mera tendenza a delinquere in un determinato settore: condizione - quest'ultima - oggettivamente diversa rispetto all'unitarietà progettuale avente ad oggetto determinati reati, come non ha mancato di segnalare il giudice dell'esecuzione. 4.2. In definitiva, la complessiva doglianza appare adeguatamente contrastata dalla motivazione del provvedimento impugnato, in virtù del quale è stato fatto retto governo del principio di diritto - affermato dalle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e senz'altro da ribadirsi - secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento de la commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. D'altronde, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, al fine di evitare che il meccanismo sanzionatoric di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla pure e semplice reiterazione del reato. Se così fosse, come è stato condivisibilmente sottolineato, si renderebbe indistinguibile la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. :275451 - 01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01). In relazione al profilo prospettato, pertanto, anche la seconda doglianza deve senz'altro disattendersi. 5. Le considerazioni svolte determinano il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag