CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 25138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza dedotta si dirige esclusivamente sul trattamento punitivo, che viene genericamente censurato benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, avendo - anzi - la Corte di Appello di Venezia, con la pronuncia impugnata, emessa il 19.4.20121 nei confronti del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ricondotto la pena inflitta per il reato di furto mono- aggravato a quella minima di anni uno di reclusione e di euro 103 di multa, indicando anche le ragioni per le quali non potesse riconoscersi ulteriore riduzione in virtù delle attenuanti generiche (cfr. la penultima pagina della sentenza impugnata). 2.11 ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2022