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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07070/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 - ha proposto ricorso personalmente avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sua condanna alle pene di legge; Ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., rendendo non più proponibile il ricorso personale dell'imputato, sicché deve procedersi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che la questione di legittimità costituzionale al proposito proposta in ricorso è manifestamente infondata, poiché la novella ha inciso non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282), sicché — come hanno ritenuto le Sezioni unite di questa Corte, senza che la ricorrente si confronti con questo autorevole orientamento — la riforma non solleva dubbi di legittimità costituzionale rispetto alle previsioni di cui agli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011, ove si è precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 - ha proposto ricorso personalmente avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sua condanna alle pene di legge; Ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., rendendo non più proponibile il ricorso personale dell'imputato, sicché deve procedersi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che la questione di legittimità costituzionale al proposito proposta in ricorso è manifestamente infondata, poiché la novella ha inciso non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282), sicché — come hanno ritenuto le Sezioni unite di questa Corte, senza che la ricorrente si confronti con questo autorevole orientamento — la riforma non solleva dubbi di legittimità costituzionale rispetto alle previsioni di cui agli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011, ove si è precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 n
Sentenza Cassazione n. 07070/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris