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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 20587/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che la censura sulla sussistenza della idoneità della condotta materiale è proposta per inammissibili ragioni in fatto, riproduttive dei motivi di appello, ai quali il Giudice di merito ha dato puntuale e corretta risposta (v. p. 4 e sg. della sentenza) sia in relazione alla finalità oppositiva che alla sua obiettiva valenza intimidatoria; Rilevato che, quanto al secondo motivo, si tratta di censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato l'assenza di elementi positivi e la presenza di univoci elementi negativi costituiti dai sintomatici numerosissimi precedenti penali a carico (v. pg. 5, ibidem) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO 0„0li_ , [OSCURATO:PERSONA] Paola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che la censura sulla sussistenza della idoneità della condotta materiale è proposta per inammissibili ragioni in fatto, riproduttive dei motivi di appello, ai quali il Giudice di merito ha dato puntuale e corretta risposta (v. p. 4 e sg. della sentenza) sia in relazione alla finalità oppositiva che alla sua obiettiva valenza intimidatoria; Rilevato che, quanto al secondo motivo, si tratta di censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato l'assenza di elementi positivi e la presenza di univoci elementi negativi costituiti dai sintomatici numerosissimi precedenti penali a carico (v. pg. 5, ibidem) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO 0„0li_ , [OSCURATO:PERSONA] Paola
Sentenza Cassazione n. 20587/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris