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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 13465/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. e che comunque il motivo risulta genericamente formulato, in assenza di uno specifico confronto con la motivazione, Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],k9nte [OSCURATO:PERSONA] cfricuolo D [OSCURATO:PERSONA] - A 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. e che comunque il motivo risulta genericamente formulato, in assenza di uno specifico confronto con la motivazione, Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],k9nte [OSCURATO:PERSONA] cfricuolo D [OSCURATO:PERSONA] - A 20
Sentenza Cassazione n. 13465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris