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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 43877/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 18/10/2019, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile in ordine al reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975, e lo condannava alla pena di mesi due di arresto ed euro 333,50 di ammenda, ha disposto la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

Avverso tale sentenza Camisasca propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Rileva il difensore che, considerate le Modalità della condotta e l'esiguità del pericolo atteso il contesto di commissione del fatto a fronte di un'azione violenta e pericolosa di altri (tanto da essere l'imputato assolto dalle tentate lesioni inizialmente contestate), nonché la personalità del reo, incensurato, andava riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., irragionevolmente ritenuta insussistente sia dal primo Giudice che dalla Corte di appello.

La difesa, pertanto, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su rilievi che invitano ad una rivalutazione di elementi fattuali, preclusa in questa sede, e comunque manifestamente infondati.

La Corte di appello di Firenze ritiene sulla scia del primo Giudice di non applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., escludendo il fatto di minima offensività alla luce della concreta pericolosità della condotta, valutata nel suo insieme, essendosi, invero, Camisasca procurato un corpo contundente di discreta potenzialità offensiva, per servirsene nel contesto delineato dagli agenti di polizia che tempestivamente sono sopraggiunti per separare igt contendenti.

A fronte di tale iter argomentativo, scevro da vizi logici e giuridici, la difesa insiste aspecificamente sulla sussistenza degli estremi di cui all'art. 131 bis cod. pen., invitando ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali.

Il ricorso proposto nell'interesse di Camisasca deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 13 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 18/10/2019, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, e lo condannava alla pena di mesi due di arresto ed euro 333,50 di ammenda, ha disposto la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. Avverso tale sentenza Camisasca propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Rileva il difensore che, considerate le Modalità della condotta e l'esiguità del pericolo atteso il contesto di commissione del fatto a fronte di un'azione violenta e pericolosa di altri (tanto da essere l'imputato assolto dalle tentate lesioni inizialmente contestate), nonché la personalità del reo, incensurato, andava riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., irragionevolmente ritenuta insussistente sia dal primo Giudice che dalla Corte di appello. La difesa, pertanto, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su rilievi che invitano ad una rivalutazione di elementi fattuali, preclusa in questa sede, e comunque manifestamente infondati. La Corte di appello di Firenze ritiene sulla scia del primo Giudice di non applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., escludendo il fatto di minima offensività alla luce della concreta pericolosità della condotta, valutata nel suo insieme, essendosi, invero, Camisasca procurato un corpo contundente di discreta potenzialità offensiva, per servirsene nel contesto delineato dagli agenti di polizia che tempestivamente sono sopraggiunti per separare igt contendenti. A fronte di tale iter argomentativo, scevro da vizi logici e giuridici, la difesa insiste aspecificamente sulla sussistenza degli estremi di cui all'art. 131 bis cod. pen., invitando ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. Il ricorso proposto nell'interesse di Camisasca deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 13 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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