CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. in relazione ad un fucile sovrapposto di marca Franchi e munizioni varie, in Catania il 10 dicembre 2013, per il quale è stata irrogata la pena di anni due, mesi nove di reclusione ed euro 3,000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. L'assenza della matricola non è elemento necessario per poter affermare la consapevolezza in capo al possessore di un'arma oggetto di furto della provenienza delittuosa della stessa. I giudici del merito hanno reso adeguata e coerente motivazione in punto di elemento soggettivo. Sull'esclusione dell'attenuante dell'art. 648, ultimo comma, cod. pen. in riferimento alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche il ricorso non riesce neanche a prospettare un vizio della sentenza astrattamente sindacabile in sede di legittimità; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il cnsgliere estensore Il pres