CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 20163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo esame; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 ottobre 2020 il Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti Ord. pen.), avverso il rigetto della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila, dell'istanza ad effettuare, in via permanente, i colloqui con il convivente della sorella. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto le doglianze del Ministero della Giustizia con ordinanza emessa il 27 aprile 2021, confermando, così, l'autorizzazione richiesta. 2. Premesso che, per effetto della legge 20 maggio 2016, n. 76, le forme di famiglia risultano essere il matrimonio, l'unione civile e la convivenza e che quest'ultima, dunque, non richiede alcuna formalizzazione, è stato sostenuto che, una volta presentata la richiesta di autorizzazione ai colloqui corredata dalla certificazione attestante il grado di parentela e/o affinità, i colloqui tra il detenuto ed il convivente della sorella avrebbero dovuto essere garantiti. Il convivente, infatti, non poteva considerarsi soggetto terzo ma persona assimilabile ai «familiari» del detenuto, con ogni conseguenza in tema di ammissione ai colloqui che, per effetto della legge n. 76 del 2016, non sono più subordinati alla condizione della sussistenza dei «ragionevoli motivi» di cui all'art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila articolando un motivo con il quale ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 35 -bis, 41 -bis, 18 Ord. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. L'interpretazione estensiva proposta dai giudici di merito in punto di equiparazione dei conviventi del detenuto (prevista dall'art. 1, comma 38, legge n. 76 del 2016) ai conviventi dei familiari dello stesso non corrisponderebbe al senso letterale della disposizione che ha inteso operare una mera ricognizione dei diritti che, in ambito penitenziario, erano già, da tempo, riconosciuti ai conviventi di fatto dei detenuti. Non sarebbe condividibile, pertanto, la pretesa di parificare totalmente le tutele offerte dall'ordinamento ai membri della famiglia di fatto a quelle proprie di conviventi ed affini di cui all'art. 307, comma quarto, cod. pen. Le nozioni giuridiche di parentela ed affinità non sono state in alcun modo oggetto di modifiche e l'art. 1, comma 38, cit. avrebbe inteso solo estendere al convivente di fatto del detenuto determinati diritti e tutele del coniuge, senza operare alcuna modifica della nozione di «prossimo congiunto». 4. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La disciplina dei colloqui dei detenuti è contenuta negli artt. 18 Ord. pen. e 37 d. P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ove è previsto il diritto dei detenuti e degli internati ad avere colloqui con i congiunti (fra i quali con particolare favore vengono visti i «familiari») e con altre persone, purché, in tal caso, in presenza di «ragionevoli motivi». Per i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen., il comma 2-quater, lett. b) prevede il divieto di colloqui con soggetti diversi dai «familiari» e dai «conviventi», salvo casi eccezionali determinati, volta per volta, dal direttore dell'istituto e dall'autorità giudiziaria competente. Nel contesto di tale disciplina, si registra l'intervento normativo contenuto nell'art. 1, comma 38, della legge n. 76 del 2016, secondo cui «i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario». Per quanto riguarda i colloqui nel regime detentivo ordinario, quindi, la nuova disposizione non ha introdotto alcuna modifica atteso che il riferimento ai «conviventi» era già presente nell'art. 37 d.P.R. n. 230 del 2000. La parificazione, peraltro, si limita all'aspetto della equiparazione tra la persona convivente (laddove il riferimento deve intendersi riferito al soggetto che convive con il detenuto o l'internato) e il coniuge. 3. Nella definizione di congiunti deve farsi riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 307, comma quarto, cod. pen. che, nella formulazione risultante anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, non include i soggetti legati da vincoli familiari di fatto essendo stata operata l'estensione alle sole parti di una unione civile tra persone dello stesso sesso.4. Va prestata quindi totale adesione a quanto già deciso da questa Sezione con sentenza del 14 settembre 2021, dep. 2022, n. 4641, Ministero della Giustizia, Rv. 282505 nel senso che dalle predette disposizioni non può trarsi la conclusione che titolare del diritto al colloquio ordinario sia anche un «convivente» di soggetto appartenente alla «famiglia» del detenuto. E' stato, infatti, enunciato il principio di diritto per cui «in tema di ordinamento penitenziario, ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all'ammissione ai colloqui in via ordinaria con il detenuto, correlata alla qualità di congiunto ex art. 307, comma quarto, cod. pen., per "convivente", i cui diritti sono equiparati, ai sensi dell'art. 1, comma 38, della legge 20 maggio 2016, n. 76 a quelli del coniuge, deve intendersi la sola persona con la quale il recluso ha intrattenuto, prima della detenzione, un rapporto diretto di comunanza di vita e non anche i soggetti conviventi con altri membri del suo nucleo familiare». La norma contenuta nell'art. 1, comma 38 cit. non ha fatto altro che rafforzare la, già esistente, previsione secondo cui il detenuto può essere ammesso ai colloqui con i propri conviventi, non anche con i conviventi dei familiari. In tal senso depongono le seguenti circostanze: 1) il limite di cui all'art. 307, comma quarto, cod. pen. che si estende a situazioni diverse dalla famiglia nel solo caso delle unioni civili; 2) la parificazione del convivente al coniuge nel settore dell'ordinamento penitenziario è volto a tutelare la relazione interpersonale diretta del detenuto e non relazioni mediate o indirette. La relazione di convivenza con il familiare del detenuto non genera, per l'ordinamento penitenziario, così come per quello civile, alcun rapporto tra convivente e recluso con la conseguenza che l'eventuale colloquio potrà essere autorizzato, nel caso di applicazione del regime differenziato, solo ricorrendo «casi eccezionali». 5. Da quanto esposto discendono l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]