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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2021

ECLI:EU:T:2021:619
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0486_INF

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 settembre 2021 – H&H/EUIPO – [OSCURATO:SOCIETA] (Swisse) (Causa T‑486/20) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Swisse – Ricorso incidentale – Oggetto del ricorso – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»

1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone le cui richieste non sono accolte da una decisione – Decisione che accoglie una domanda di dichiarazione di nullità sulla base di una parte degli argomenti presentati – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 4) (v. punti 32, 33, 35)

2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punto 40)

3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e riaffermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punto 43) Dispositivo 1) Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale. 3) L’Associazione per la protezione dell’origine dei cosmetici svizzeri (Swisscos), la Health and Happiness (H&H) [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e la [OSCURATO:SOCIETA] sopporteranno ciascuno le proprie spese afferenti alla richiesta di intervento della Swisscos nell’ambito del ricorso incidentale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0486_INF Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 settembre 2021 – H&H/EUIPO – [OSCURATO:SOCIETA] (Swisse) (Causa T‑486/20) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Swisse – Ricorso incidentale – Oggetto del ricorso – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità» 1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone le cui richieste non sono accolte da una decisione – Decisione che accoglie una domanda di dichiarazione di nullità sulla base di una parte degli argomenti presentati – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 4) (v. punti 32, 33, 35) 2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punto 40) 3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e riaffermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punto 43) Dispositivo 1) Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale. 3) L’Associazione per la protezione dell’origine dei cosmetici svizzeri (Swisscos), la Health and Happiness (H&H) [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e la [OSCURATO:SOCIETA] sopporteranno ciascuno le proprie spese afferenti alla richiesta di intervento della Swisscos nell’ambito del ricorso incidentale.
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