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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 06809/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6 dpr 309/90. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità nella commissione del reato in concorso con altri giudicati separatamente. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto (pag.3), il ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità della sentenza impugnata. 4.All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6 dpr 309/90. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità nella commissione del reato in concorso con altri giudicati separatamente. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto (pag.3), il ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità della sentenza impugnata. 4.All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 06809/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris