CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2025
Cassazione n. 34854/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata in data 28 giugno 2025 nell'interesse dell'imputato, con la quale vengono ribadite le argomentazioni dedotte con il ricorso e si chiede che, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., il ricorso sia rimesso alla sezione di competenza per la trattazione; ritenuto che i due motivi oggetto del ricorso in esame, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della pena sostitutiva richiesta, sono manifestamente infondati; che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione indicando quali elementi ostativi la personalità dell'imputato e le plurime precedenti condanne (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); che la motivazione resa risulta immune da vizi, non sussistendo contraddittorietà fra la mancata sostituzione e l'applicazione di una pena prossima al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente