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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2020

Cassazione n. 47117/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato e per la declaratoria di l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in data 20 Maggio 2021 il Tribunale di Napoli, pronunziando in sede di rinvio a seguito dell' annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14089/2021, confermava il provvedimento del 10 settembre 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen., per avere - in Casapesenna, dal 2001 almeno fino al 2015 - partecipato ad una associazione di tipo camorristico denominata 'clan dei Casalesi', promossa, diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], operante nella zona di Caserta e altrove, che si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, per realizzare, tra l'altro, il controllo di attività economiche anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali, l'acquisizione di concessione e appalti pubblici, il condizionamento delle amministrazioni pubbliche ed il reinvestimento speculativo in varie attività imprenditoriali.

1.1. Il Tribunale riteneva che, per effetto del dictum della Corte di Cassazione di cui alla citata pronunzia di annullamento, relativamente al quadro indiziario si era formato il giudicato cautelare sicché in assenza di "nova" rimaneva preclusa ogni questione in relazione alla gravità indiziaria e che, comunque, l'eccezione preliminare sulla inutilizzabilità degli atti investigativi posti a fondamento dell' ordinanza cautelare emessa il 10 settembre 2020, compiuti dopo l' emissione del decreto di archiviazione del 17 Gennaio 2017 disposto nell'ambito del procedimento penale R.G. 19682/2010, formulata dalla difesa per la prima volta nell'ambito del giudizio di rinvio, era priva di pregio.

In punto di esigenze cautelari il tribunale osservava che, operando nella fattispecie in esame la regula iuris dettata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in presenza di gravi indizi di colpevolezza che investono il reato di cui all' art. 416 bis c.p. in forza della presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all' art. 275 c.p.p., il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione "in positivo" della ricorrenza dei pericula libertatis ma ha un obbligo di apprezzamento di eventuali ragioni "di esclusione" tali da smentire nel caso concreto l' effetto di detta presunzione; sulla scorta di un esame più approfondito degli elementi evidenziati nel provvedimento annullato,alla luce delle considerazioni della Suprema Corte nella citata sentenza di annullamento, osservava che l' ordinanza genetica doveva essere confermata.

Rilevava, in particolare, che gli elementi versati in atti, da valutare in modo unitario e non in modo atomistico, dimostravano che il clan dei Casalesi, fazione di Zagaria, non si era dissolto e che gli indagati non se ne erano allontanati, risultando dimostrata, a livello indiziario, la stabile e perdurante disponibilità degli indagati a costituire punto di riferimento per il clan in campo imprenditoriale e, quindi, l' esistenza di un pericolo concreto ed attuale di infiltrazioni delle associazione di appartenenza nella aggiudicazione degli appalti pubblici o nell' esecuzione di quelli in corso anche tramite interposizione di terzi.

2. Contro detta ordinanza i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con un unico atto, ricorsi per cassazione deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo deducono, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e carenza di motivazione quanto all' omessa valutazione delle deduzioni difensive e della documentazione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nonché della memoria in data 20/05/2021 con relativi allegati.

Con articolate argomentazioni formulate alle pagg. 3 e segg. del ricorso rilevano che il Tribunale aveva omesso di valutare adeguatamente gli eccepiti profili relativi all' inutilizzabilità degli atti investigativi posti a fondamento dell' ordinanza cautelare emessa il 10 settembre 2020 compiuti dopo l' emissione del decreto di archiviazione del 17 Gennaio 2017 disposto nell'ambito del procedimento penale R.G. 19682/2010, precisando che trattavasi di circostanze emerse successivamente all' originaria decisione del tribunale del riesame oggetto di annullamento sicchè non poteva parlarsi di preclusione legata alla formazione del c.d. giudicato cautelare.

Osservano che era palese il vizio in cui erano incorsi i giudici di merito in quanto gli stessi non si erano soffermati a distinguere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo deducono, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Lamentano che il tribunale aveva confermato il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari riportando integralmente le argomentazioni che avevano determinato il primo annullamento ed omettendo di colmare le lacune motivazionali indicate dalla Suprema Corte, in violazione di crismi di cui all' art. 627 c.p.p.

Rilevano che trascurando del tutto di valutare gli specifici rilievi della difesa, non aveva in alcun modo chiarito sulla base di quali elementi concreti ed attuali era dato desumere che le realtà imprenditoriali dei due Capaldo dovevano essere ritenute collegabili alla persistente operatività del clan.

Evidenziano che, a tutto concedere, erano emersi indizi di reità generici e non gravi sino a 2011 o al massimo al 2015, difettando quindi esigenze cautelari concrete ed attuali, avendo, peraltro, il Tribunale omesso di considerare che le società di [OSCURATO:PERSONA] allo stato erano ferme, non avevano alcun cantiere aperto e l' ultimo lavoro pubblico risaliva al 2016 mentre per quanto concerneva la posizione di [OSCURATO:PERSONA], a parte rapporti risalenti nel tempo, il cantiere in Atripalda (Av) non poteva costituire elemento rilevante ex art. 274 lett. c) c.p.p.

3. I difensori di fiducia degli indagati hanno depositato, in data 8 Ottobre 2021, memoria difensiva ulteriormente argomentando in ordine alla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla data del decreto di archiviazione emesso nell'ambito del procedimento m. 19682/2010 R.G. notizie di reato ed ai vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere rigettati.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Va premesso che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Nell'affermare tale principio, le S.U. hanno escluso che possa valere a rimuovere l'effetto preclusivo il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che esprima un indirizzo giurisprudenziale diverso da quello seguito dall'ordinanza che ha deciso la questione controversa). (Sez.

U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006 Cc. (dep. 10/04/2007) Rv. 235908 - 01.

2.2. In ragione del giudicato formatosi in ordine alla gravità indiziaria per effetto della sentenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14089/2021 ( in forza della quale è stato disposto l' annullamento dell' ordinanza impugnata "limitatamente alle esigenze cautelari") non può in questa sede parte ricorrente dolersi della inutilizzabilità degli atti investigativi posti a fondamento dell' ordinanza cautelare emessa il 10 settembre 2020 compiuti dopo l' emissione del decreto di archiviazione del 17 Gennaio 2017 disposto nell'ambito del procedimento penale R.G. 19682/2010.

Trattandosi, secondo la stessa prospettazione della difesa, di circostanze preesistenti ma non valutate precedentemente, il ricorrente potrà fare valere la questione secondo le forme di cui all' art. 299 c.p.p., ma il profilo ad avviso di questa Corte non poteva essere dedotto nell'ambito del giudizio di rinvio.3.

Il secondo motivo è privo di fondamento.

Va evidenziato che i giudici del riesame, nel colmare adeguatamente le lacune motivazionali individuate dalla Corte di Cassazione nella pronunzia di annullamento sopra richiamata, hanno ricostruito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, l'attualità dei pericula libertatis presunti ex lege ai sensi dell' art. 275 comma 3 c.p.p.

Occorre rilevare che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015 - dep. 07/09/2015, Knox e altri, Rv. 26486101).

Sicchè la motivazione sotto tale profilo, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti sia con il ricorso principale che con la memoria in data 20/05/2021, non appare censurabile avendo il tribunale del riesame proceduto a rivalutare le esigenze cautelari in forza di una lettura unitaria dei complessivi dati fattuali emersi nell'ambito del procedimento de quo e non sussistendo, dunque, alcuna violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. in quanto non è stato affermato dalla Corte di Cassazione, nella menzionata pronunzia, alcuno specifico principio di diritto.

Va, quindi, richiamato il condivisibile indirizzo secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari. (Sez. 5 - , Sentenza n. 36891 del 23/10/2020 Cc. (dep. 21/12/2020) Rv. 280471 - 01).

Ad avviso della Corte il tribunale del riesame, operando il sollecitato approfondimento motivazionale ed in conformità ai principi di diritto sopra richiamati, ha correttamente chiarito le ragioni per le quali non poteva ritenersi superata detta presunzione e che la misura carceraria risultava l' unica adeguata in ragione della operatività nel tempo del clan camorristico riferibile a [OSCURATO:PERSONA] - confermata, ad avviso del tribunale del riesame, anche della vicende oggetto dei procedimenti penali in corso (fra cui quelli derivanti dal procedimento madre n. 19682/2010) e della spiccata ed attuale pericolosità sociale degli indagati.

Nel rilevare che i predetti erano stati indicati dai collaboratori di giustizia quali referenti degli interessi imprenditoriali della famiglia Zagaria nello specifico settore del Ciclo integrato delle Acque ma anche in altri settori di opere pubbliche, hanno precisato come l' attuale pericolosità dei medesimi ben poteva essere desunta dal continuativo svolgimento dell' attività delittuosa in favore della cosca in settori imprenditoriali ritenuti "strategici" per il clan dei Casalesi, in cui i fratelli Capaldo avevano continuato ad operare sino ad anni recenti, precisando come [OSCURATO:PERSONA] era stato aggiudicatario di appalti pubblici sino al 2019 (dato questo ritenuto in tale contesto, con argomentazioni che appaiono prive di aporie logico-giuridiche, significativo) e [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito al [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. attivo nel settore dell' edilizia residenziale pubblica, ente colpito nell' agosto 2020 da interdittiva antimafia.

Trattandosi di valutazioni di merito, correttamente e congruamente motivate, le censure, per alcuni versi generiche, risultano, quindi, inidonee ad intaccare il complessivo iter argomentativo dei giudici del riesame quanto alla sussistenza in concreto delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura carceraria.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato e per la declaratoria di l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in data 20 Maggio 2021 il Tribunale di Napoli, pronunziando in sede di rinvio a seguito dell' annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14089/2021, confermava il provvedimento del 10 settembre 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen., per avere - in Casapesenna, dal 2001 almeno fino al 2015 - partecipato ad una associazione di tipo camorristico denominata 'clan dei Casalesi', promossa, diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], operante nella zona di Caserta e altrove, che si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, per realizzare, tra l'altro, il controllo di attività economiche anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali, l'acquisizione di concessione e appalti pubblici, il condizionamento delle amministrazioni pubbliche ed il reinvestimento speculativo in varie attività imprenditoriali. 1.1. Il Tribunale riteneva che, per effetto del dictum della Corte di Cassazione di cui alla citata pronunzia di annullamento, relativamente al quadro indiziario si era formato il giudicato cautelare sicché in assenza di "nova" rimaneva preclusa ogni questione in relazione alla gravità indiziaria e che, comunque, l'eccezione preliminare sulla inutilizzabilità degli atti investigativi posti a fondamento dell' ordinanza cautelare emessa il 10 settembre 2020, compiuti dopo l' emissione del decreto di archiviazione del 17 Gennaio 2017 disposto nell'ambito del procedimento penale R.G. 19682/2010, formulata dalla difesa per la prima volta nell'ambito del giudizio di rinvio, era priva di pregio. In punto di esigenze cautelari il tribunale osservava che, operando nella fattispecie in esame la regula iuris dettata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in presenza di gravi indizi di colpevolezza che investono il reato di cui all' art. 416 bis c.p. in forza della presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all' art. 275 c.p.p., il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione "in positivo" della ricorrenza dei pericula libertatis ma ha un obbligo di apprezzamento di eventuali ragioni "di esclusione" tali da smentire nel caso concreto l' effetto di detta presunzione; sulla scorta di un esame più approfondito degli elementi evidenziati nel provvedimento annullato,alla luce delle considerazioni della Suprema Corte nella citata sentenza di annullamento, osservava che l' ordinanza genetica doveva essere confermata. Rilevava, in particolare, che gli elementi versati in atti, da valutare in modo unitario e non in modo atomistico, dimostravano che il clan dei Casalesi, fazione di Zagaria, non si era dissolto e che gli indagati non se ne erano allontanati, risultando dimostrata, a livello indiziario, la stabile e perdurante disponibilità degli indagati a costituire punto di riferimento per il clan in campo imprenditoriale e, quindi, l' esistenza di un pericolo concreto ed attuale di infiltrazioni delle associazione di appartenenza nella aggiudicazione degli appalti pubblici o nell' esecuzione di quelli in corso anche tramite interposizione di terzi. 2. Contro detta ordinanza i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con un unico atto, ricorsi per cassazione deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo deducono, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e carenza di motivazione quanto all' omessa valutazione delle deduzioni difensive e della documentazione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nonché della memoria in data 20/05/2021 con relativi allegati. Con articolate argomentazioni formulate alle pagg. 3 e segg. del ricorso rilevano che il Tribunale aveva omesso di valutare adeguatamente gli eccepiti profili relativi all' inutilizzabilità degli atti investigativi posti a fondamento dell' ordinanza cautelare emessa il 10 settembre 2020 compiuti dopo l' emissione del decreto di archiviazione del 17 Gennaio 2017 disposto nell'ambito del procedimento penale R.G. 19682/2010, precisando che trattavasi di circostanze emerse successivamente all' originaria decisione del tribunale del riesame oggetto di annullamento sicchè non poteva parlarsi di preclusione legata alla formazione del c.d. giudicato cautelare. Osservano che era palese il vizio in cui erano incorsi i giudici di merito in quanto gli stessi non si erano soffermati a distinguere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo deducono, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Lamentano che il tribunale aveva confermato il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari riportando integralmente le argomentazioni che avevano determinato il primo annullamento ed omettendo di colmare le lacune motivazionali indicate dalla Suprema Corte, in violazione di crismi di cui all' art. 627 c.p.p. Rilevano che trascurando del tutto di valutare gli specifici rilievi della difesa, non aveva in alcun modo chiarito sulla base di quali elementi concreti ed attuali era dato desumere che le realtà imprenditoriali dei due Capaldo dovevano essere ritenute collegabili alla persistente operatività del clan. Evidenziano che, a tutto concedere, erano emersi indizi di reità generici e non gravi sino a 2011 o al massimo al 2015, difettando quindi esigenze cautelari concrete ed attuali, avendo, peraltro, il Tribunale omesso di considerare che le società di [OSCURATO:PERSONA] allo stato erano ferme, non avevano alcun cantiere aperto e l' ultimo lavoro pubblico risaliva al 2016 mentre per quanto concerneva la posizione di [OSCURATO:PERSONA], a parte rapporti risalenti nel tempo, il cantiere in Atripalda (Av) non poteva costituire elemento rilevante ex art. 274 lett. c) c.p.p. 3. I difensori di fiducia degli indagati hanno depositato, in data 8 Ottobre 2021, memoria difensiva ulteriormente argomentando in ordine alla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla data del decreto di archiviazione emesso nell'ambito del procedimento m. 19682/2010 R.G. notizie di reato ed ai vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Va premesso che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Nell'affermare tale principio, le S.U. hanno escluso che possa valere a rimuovere l'effetto preclusivo il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che esprima un indirizzo giurisprudenziale diverso da quello seguito dall'ordinanza che ha deciso la questione controversa). (Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006 Cc. (dep. 10/04/2007) Rv. 235908 - 01. 2.2. In ragione del giudicato formatosi in ordine alla gravità indiziaria per effetto della sentenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14089/2021 ( in forza della quale è stato disposto l' annullamento dell' ordinanza impugnata "limitatamente alle esigenze cautelari") non può in questa sede parte ricorrente dolersi della inutilizzabilità degli atti investigativi posti a fondamento dell' ordinanza cautelare emessa il 10 settembre 2020 compiuti dopo l' emissione del decreto di archiviazione del 17 Gennaio 2017 disposto nell'ambito del procedimento penale R.G. 19682/2010. Trattandosi, secondo la stessa prospettazione della difesa, di circostanze preesistenti ma non valutate precedentemente, il ricorrente potrà fare valere la questione secondo le forme di cui all' art. 299 c.p.p., ma il profilo ad avviso di questa Corte non poteva essere dedotto nell'ambito del giudizio di rinvio.3. Il secondo motivo è privo di fondamento. Va evidenziato che i giudici del riesame, nel colmare adeguatamente le lacune motivazionali individuate dalla Corte di Cassazione nella pronunzia di annullamento sopra richiamata, hanno ricostruito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, l'attualità dei pericula libertatis presunti ex lege ai sensi dell' art. 275 comma 3 c.p.p. Occorre rilevare che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015 - dep. 07/09/2015, Knox e altri, Rv. 26486101). Sicchè la motivazione sotto tale profilo, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti sia con il ricorso principale che con la memoria in data 20/05/2021, non appare censurabile avendo il tribunale del riesame proceduto a rivalutare le esigenze cautelari in forza di una lettura unitaria dei complessivi dati fattuali emersi nell'ambito del procedimento de quo e non sussistendo, dunque, alcuna violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. in quanto non è stato affermato dalla Corte di Cassazione, nella menzionata pronunzia, alcuno specifico principio di diritto. Va, quindi, richiamato il condivisibile indirizzo secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari. (Sez. 5 - , Sentenza n. 36891 del 23/10/2020 Cc. (dep. 21/12/2020) Rv. 280471 - 01). Ad avviso della Corte il tribunale del riesame, operando il sollecitato approfondimento motivazionale ed in conformità ai principi di diritto sopra richiamati, ha correttamente chiarito le ragioni per le quali non poteva ritenersi superata detta presunzione e che la misura carceraria risultava l' unica adeguata in ragione della operatività nel tempo del clan camorristico riferibile a [OSCURATO:PERSONA] - confermata, ad avviso del tribunale del riesame, anche della vicende oggetto dei procedimenti penali in corso (fra cui quelli derivanti dal procedimento madre n. 19682/2010) e della spiccata ed attuale pericolosità sociale degli indagati. Nel rilevare che i predetti erano stati indicati dai collaboratori di giustizia quali referenti degli interessi imprenditoriali della famiglia Zagaria nello specifico settore del Ciclo integrato delle Acque ma anche in altri settori di opere pubbliche, hanno precisato come l' attuale pericolosità dei medesimi ben poteva essere desunta dal continuativo svolgimento dell' attività delittuosa in favore della cosca in settori imprenditoriali ritenuti "strategici" per il clan dei Casalesi, in cui i fratelli Capaldo avevano continuato ad operare sino ad anni recenti, precisando come [OSCURATO:PERSONA] era stato aggiudicatario di appalti pubblici sino al 2019 (dato questo ritenuto in tale contesto, con argomentazioni che appaiono prive di aporie logico-giuridiche, significativo) e [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito al [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. attivo nel settore dell' edilizia residenziale pubblica, ente colpito nell' agosto 2020 da interdittiva antimafia. Trattandosi di valutazioni di merito, correttamente e congruamente motivate, le censure, per alcuni versi generiche, risultano, quindi, inidonee ad intaccare il complessivo iter argomentativo dei giudici del riesame quanto alla sussistenza in concreto delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura carceraria. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p
Sentenza Cassazione n. 47117/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris