CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Poma– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato– controricorrente –Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 735/2022depositata il 03/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 735/2022, pubblicata in data 3 marzo 2022, laCorte d’appello di Milano, nella regolare costituzione dell’appellataDELLA [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], a propria voltaprocuratore di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1088/2020, pubblicata in data 13 novembre 2020, e perl’effetto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] acorrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL la somma di €73.421,14.2. [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, tramite il proprio procuratore [OSCURATO:PERSONA],aveva chiesto ed ottenuto nei confronti dell’odierna ricorrentel’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme di:− € 14.828,62, quale saldo passivo del conto corrente intestatoall’odierna ricorrente;− € 73.421,14 in relazione a quindici crediti ceduti pro solvendodall’odierna ricorrente e non pagati;dichiarando di agire quale cessionaria dell’originaria creditrice [OSCURATO:PERSONA].Proposta opposizione da parte dell’odierna ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] aveva integralmente revocato il decreto ingiuntivo,affermando, quanto al credito relativo al contratto di conto corrente,che erano stati prodotti solo un semplice estratto di saldaconto e alcuniestratti conto, come tali inidonei a costituire prova del credito, e,Sez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicazione 09/06/2026quanto alle cessioni di crediti, che l’opposta aveva prodotto unicamenteuna copia delle proprie scritture, senza dar prova dell’insolvenza deidebitori ceduti e dell’anticipazione dei crediti.3. La Corte d’appello di Milano, nel valutare l’appello, ha, in primoluogo, evidenziato che il capo di rigetto relativo al saldo passivo del c/cn. 11388 non era stato oggetto di impugnazione, divenendo pertantodefinitivo.Chiamata, quindi, a pronunciarsi sul solo profilo del credito azionatoin relazione alle Ri.Ba. rimaste insolute, la Corte territoriale haesaminato in primo luogo le eccezioni sollevate dall’odierna ricorrentegià in primo grado e riproposte in appello, relative sia al difetto diprocura alle liti conferita al difensore della Banca, sia all’assenza diprova dell’effettiva cessione del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA].In relazione al profilo della rappresentanza processuale, la Corteterritoriale, dopo aver osservato preliminarmente che il Tribunale diPavia, nel rigettare nel merito la domanda monitoria, avevaimplicitamente disatteso l’eccezione, ha comunque ritenutovalidamente sussistente la rappresentanza processuale di [OSCURATO:SOCIETA]In relazione al profilo della prova della cessione del credito, la Corted’appello ha affermato che la pubblicazione dell’avviso di cessione sullaGazzetta Ufficiale, con l’indicazione del codice identificativo del credito,costituiva prova sufficiente della titolarità del credito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]Passando poi al merito vero e proprio del gravame – e cioèl’esistenza del credito per le Ri.Ba. insolute – la Corte d’appello, dopoaver ricostruito gli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti,ha affermato che l’odierna ricorrente non aveva specificamenteSez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicazione 09/06/2026contestato le allegazioni fondamentali poste dalla Banca a fondamentodella propria pretesa, essendo stata contestata la sola idoneitàprobatoria dei documenti, senza tuttavia in alcun modo contestare ilfatto le anticipazioni fossero state corrisposte.La Corte d’appello, pertanto, ha ritenuto che l’assenza di unaspecifica contestazione delle allegazioni dell’odierna controricorrentepermetteva di ritenere provate sia l’intervenuta conclusione delcontratto di sconto sia l’avvenuta anticipazione delle fatture sia ilmancato pagamento da parte dei ceduti sia, in conclusione, lasussistenza del credito azionato.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, rappresentata daJULIET SPA, a propria volta rappresentata da [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a otto motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso richiama, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., gli artt. 58, commi 2 e 4, D. Lgs. n. 385/1993; 2697 c.c.;115 c.p.c.Si censura la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa haritenuto provata la cessione del credito argomentando che la merapubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta adeguataprova della cessione medesima.Sez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicazione 09/06/20261.2. Con il secondo motivo il ricorso richiama, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., gli artt. 111 Cost.; 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.;118 disp. att. c.p.c.Sempre in relazione al profilo di cui al primo motivo, si censuraulteriormente la decisione impugnata perché la stessa avrebbe –erroneamente, secondo il ricorso – affermato che l’avviso pubblicatosulla [OSCURATO:PERSONA] indicava compiutamente le caratteristiche checontraddistinguono i crediti ceduti, riferibili anche al credito per cui ècausa.Deduce, testualmente, il ricorso: “Ebbene, quali siano talicaratteristiche, e perché le stesse possano contraddistinguere tanto icrediti ceduti quanto quello per cui tuttora è lite, la Corte d’Appello perònon lo dice. Né lo lascia altrimenti intendere. Né, allo stato, riesceimpossibile anche solo l’immaginarlo. Ciò si traduce, tuttavia, in unvizio motivazionale”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso richiama, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., gli artt. 111 Cost.; 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.; 118disp. att. c.p.c. e, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., gli artt. 2697,primo comma, c.c. e 115, primo comma, c.p.c.Sempre in relazione al profilo di cui al primo motivo, si censuraulteriormente la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa haaffermato che i crediti ceduti erano individuabili anche tramite un linke codice senza tuttavia chiarire se tale conclusione sia stata verificataprocessualmente o solo dichiarata dalla controparte.Si argomenta che, se la motivazione deriva da dichiarazioni dellacontroparte, la decisione risulta priva di motivazione mentre se derivada verifiche extra-processuali, la Corte d’appello avrebbe violato ilprincipio secondo cui il giudice deve decidere sulla base delle proveofferte dalle partiSez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicazione 09/06/20261.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 5 e 3, c.p.c., gli artt. 1346. 1418, 1421 c.c.Sempre in relazione al profilo di cui al primo motivo, si censuraulteriormente la decisione impugnata si deduce che l’avviso pubblicatoin [OSCURATO:PERSONA] non consentirebbe di individuare con certezza icrediti ceduti – essendo le categorie indicate troppo generiche e“orientative” richiedono la contemporanea sussistenza di molteplicicaratteristiche.Si argomenta, pertanto, che la Corte territoriale non avrebbevalutato la determinabilità dell’oggetto della cessione, che potrebbeessere nulla ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.Si conclude:“La Corte d’Appello niente di tutto quanto precede, tuttaviaappositamente dedotto in atti dalla ricorrente, sì da divenire oggetto didiscussione con la controparte (…), ha preso in considerazione.Se, però, lo avesse fatto, si sarebbe sicuramente avveduta dellacircostanza per cui l’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] non contieneaffatto elementi, dai quali potersi evincere, immediatamente edautomaticamente, e senza margini di dubbio, l’inclusione del presuntocredito, per cui è lite, tra quelli ai quali (rectius: tra quelli all’asseritacessione dei quali) l’avviso stesso vorrebbe fare riferimento.Non solo.Sarebbe stata altrettanto sicuramente indotta a qualificare, anched’ufficio (a norma dell’art. 1421 c.c.), quella menzionata nell’avviso dequo, come una cessione nulla, per indeterminatezza edindeterminabilità del relativo oggetto (ai sensi del combinato dispostodegli artt. 1418, comma II, e 1346 c.c.).”.1.5. Con il quinto motivo il ricorso richiama, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., gli artt. 1267, 1858, 2697 c.c. e 115 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicazione 09/06/2026Si censura la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa haritenuto provata la pretesa creditoria della controricorrente.La ricorrente deduce la natura di contratto reale dello scontobancario, il quale si perfeziona solo con la traditio del corrispettivo edargomenta che l’odierna controricorrente non aveva dato provadell’effettivo pagamento dell’anticipazione.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., l’omesso esame dell’eccezione in ordine alla inammissibilitàdell’appello, avendo l’odierna ricorrente dedotto che il gravame nonaveva una ragionevole probabilità di essere accolto risultando incontrasto con la giurisprudenza consolidata e non avendo l’odiernacontroricorrente fornito la triplice prova della cessione dei crediti,dell’insolvenza del debitore ceduto, dell’effettiva anticipazione alcliente.1.7. Con il settimo motivo il ricorso richiama, in relazione all’art.360, n. 3 e 4, c.p.c., l’art. 115 c.p.c.Sempre in relazione al profilo di cui al quinto motivo, si censura ladecisione impugnata per aver ritenuto che la ricorrente stessa nonavesse specificamente contestato la corresponsione dell’anticipazione.Argomenta la ricorrente che tale onere si sarebbe posto solo afronte di una specifica contraria allegazione della controricorrente,nella specie non avvenuta.Deduce ulteriormente di avere contestato formalmente l’esistenzadel credito sia in punto an che in punto quantum debeatur edargomenta che la non contestazione non esimeva la Corte territorialedal dovere di accertare la sussistenza del credito.1.8. Con l’ottavo motivo il ricorso richiama, in relazione all’art. 360,nn. 5 e 3, c.p.c., gli artt. 50, D. Lgs. n. 385/1993; 2697 c.c.; 115 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026Sempre in relazione al profilo di cui al quinto motivo si censura lasentenza della Corte ambrosiana, per non aver valutato le deduzionisvolte dalla ricorrente in appello, nella parte in cui era stato dedottoche l’odierna controricorrente aveva prodotto solo certificazioni ai sensidell’art. 50 T.U.B., senza produrre tutti gli estratti conto necessari adimostrare la genesi e la formazione del debito.La ricorrente deduce che, poiché tali certificazioni non costituisconoadeguata prova in un giudizio ordinario a cognizione piena, la Corted’Appello avrebbe omesso di valutare il difetto di prova dellasussistenza del credito in capo all’odierna controricorrente.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.Questa Corte ha recentemente chiarito che, in tema di cessione dicrediti in blocco ex art. 58, D. Lgs. n. 385/1993, compete al giudice dimerito stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il creditooggetto del contendere e che il medesimo giudice di merito, in assenzadi limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che divolta in volta ritiene persuasivi (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 33966 del24/12/2025).È stato ulteriormente chiarito che la prova della cessione ovverodella ricomprensione del credito nell’ambito di quelli oggetto dicessione può essere data con ogni mezzo, ed anche per presunzioninonché traendo argomenti di prova ai sensi del secondo commadell’articolo 116 c.p.c. anche dal comportamento delle parti.Ciò in quanto a venire in rilievo non è il rapporto tra cedente ecessionario – nel quale la prova della conclusione del contratto risultasoggetta ai limiti legali operanti tra le parti del contratto medesimo –bensì il rapporto tra il contraente ceduto - che non è parte del contrattodi cessione – ed il cessionario, rapporto rispetto al quale la cessioneSez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicazione 09/06/2026rileva non come negozio ma come mero fatto giuridico, come talesottratto ai limiti stabiliti per la prova dei contratti.Questa Corte ha, quindi, concluso che: “non ha alcun sensopretendere (…) che la prova della cessione o della ricomprensione delcredito entro l’ambito della cessione possa essere dato esclusivamentea mezzo della produzione del contratto di cessione. Al contrario, comesi è accennato, la prova può essere data con ogni mezzo, ivi compresepresunzioni ed argomenti di prova desunti dal comportamento delleparti, neppure potendosi dubitare, come pure già detto, dell’operativitàdel principio di non contestazione (sul che, riguardo al caso specifico,v. tra le molte Cass. 22 giugno 2023, n. 17944; più in generale, adesempio, v. Cass., Sez. Un., 18 maggio 2006, n. 11650, secondo cuila società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello emessa nei confronti di un'altra società, alla quale affermi diessere succeduta, a titolo universale o particolare, è tenuta a fornire laprova della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbianel controricorso, esplicitamente o implicitamente, riconosciuta,astenendosi dal sollevare eccezioni in proposito).”.Tornando al caso in esame, si osserva che la decisione impugnataha svolto tale giudizio in fatto, valorizzando non solo l’avviso inGazzetta Ufficiale ma anche il richiamo all’esistenza di un sito web –cui era possibile accedere con un link e con l’inserimento del codice dicredito indicato nelle missive di messa in mora - nel quale il creditoazionato risultava indicato con precisione.È dunque evidente che la Corte ambrosiana, nel valorizzare dettielementi probatori non è incorsa in alcun inadeguato governo delleprevisioni invocate dalla ricorrente, procedendo, anzi, ad unaccertamento in fatto che era di sua pertinenza e che sarebbe statopossibile in censurare in sede di legittimità nei ristretti limiti entro iSez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026quali in questa sede è possibile censurare, appunto, un accertamentoin fatto.3. Proprio tali limiti, allora, discende l’inammissibilità dei motivisecondo, terzo e quarto, da esaminare congiuntamente in quantocorrelati.Premesso, infatti, che, mancando nel vigente ordinamentoprocessuale - improntato al principio del libero convincimento delgiudice - una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi diprova, il giudice può legittimamente porre a base del proprioconvincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornireelementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dalraffronto critico, riservato al giudice di merito e non censurabile in sededi legittimità, se congruamente motivato (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.9507 del 06/04/2023; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del01/02/2023; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023;Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25162 del 10/11/2020), si deve rilevareche il complesso di motivi di censura ora in esame in null’altro sisostanzia se non in una inammissibile critica alla valutazione deglielementi probatori operata dalla Corte di merito ed a quest’ultimariservata (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass.Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenzan. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass.Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), come tale non sindacabilein sede di legittimità ove sorretta da motivazione che si sottragga alc.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione - effetto della riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54, D.L. n. 83/2012.Sez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicaz ion e 09/06/20264. Fondati sono, invece, i motivi ulteriormente articolati dallaricorrente, anch’essi da esaminare congiuntamente, in quantocorrelati.Occorre osservare preliminarmente che la decisione impugnata haproceduto in premessa ad enumerare le circostanze che erano stateallegate dall’odierna controricorrente (pag. 12), tra le quali, tuttavia,non risultava ricompresa quella dell'avvenuta erogazione delle sommesovvenute.In assenza di tale allegazione, allora, sull’odierna ricorrente nongravava alcun onere di contestazione – come correttamente dedotto alsettimo motivo di ricorso – dal momento che, ai fini dell'operatività delprincipio di non contestazione, i fatti, affinché possano essere poiconsiderati non specificamente contestati, devono essere statipreviamente allegati in modo specifico (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.2758 del 07/02/2026; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 8900 del03/04/2025; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20525 del 29/09/2020; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020).La decisione impugnata, del resto, si è venuta a basare su unpercorso argomentativo che appare errato in diritto, dal momento che,pur affermando di definire la controversia sulla base dell’applicazionedel principio di non contestazione, ha, in realtà, imperniato il proprioragionamento sulla (ritenuta) circostanza della mancata allegazione,da parte dell’odierna ricorrente, dell’inadempimento della Bancaquanto all’obbligazione di corrispondere l’anticipazione del creditoquale corrispettivo della cessione.In tal modo, tuttavia, la Corte d’appello ha omesso di considerareun profilo fondamentale, e cioè che era stata l’odierna controricorrentead agire nella veste di creditore, con la conseguenza che su di essaveniva a gravare l’onere di allegare e provare la fonte (negoziale oSez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, secondoun principio generale che costituisce ormai un orientamentoassolutamente consolidato di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n.13533 del 30/10/2001 e successive).Principio generale, quest’ultimo, che questa Corte ha poi procedutoa declinare in modo più puntuale proprio con riferimento all’operazionedi cd. anticipazione su fatture, o sconto improprio, chiarendo, a talproposito, che, a fronte del mandato all'incasso di ricevute bancarie, èonere del creditore, che pretende la restituzione delle somme erogatein ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solol'esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l'avvenutaerogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale provapossa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca,dell'originale delle ricevute bancarie, di per sé inidonee a dimostrarel'effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 9848 del 15/06/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n.18447 del 31/08/2007).Alla luce di tali principi, pertanto, l’odierna controricorrente, inquanto creditore che agiva per l’adempimento dell’obbligazione, eratenuta a fornire la prova del proprio credito e quindi del fatto costitutivodel medesimo.Nell’ambito di tale onere, tuttavia, del quale veniva a rientrare –come appena visto – anche la prova dell’effettiva erogazione dellesomme anticipate.Solo a fronte di tale allegazione l’odierna ricorrente sarebbe statatenuta ad operare una puntuale contestazione – diversamente daquanto opinato dalla Corte territoriale – così come solo a fronte dellaprova dell’erogazione delle somme anticipate sarebbe gravatosull’odierna ricorrente l’onere di provare il proprio adempimento.Sez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicazione 09/06/2026Per contro, nel caso in esame, assente la fondamentale allegazione– e la relativa prova – dell’erogazione delle somme sulle fattureanticipate, l’odierna ricorrente non era tenuta né ad una contestazionedella circostanza né, tampoco, a fornire la prova del proprioadempimentoDi riflesso, la Corte ambrosiana non avrebbe potuto né disattenderei motivi di appello dell’odierna ricorrente sulla scorta del mancatoassolvimento di un onere di contestazione da ritenersi per controinesistente – come invece ha fatto – né ribadire la fondatezza delladomanda originariamente azionata dall’odierna controricorrente inassenza di una fondamentale allegazione e, ancora una volta, dellarelativa prova.La conclusione, quindi, è che il ragionamento seguito dalla Corteambrosiana si è tradotto in un inadeguato governo delle previsioni didiritto applicabili e che i motivi di ricorso formulati dalla ricorrenterisultano fondati.5. L’accoglimento dei motivi di ricorso dal quinto all’ottavodetermina, allora, la cassazione della decisione impugnata con rinvioalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la qualeprovvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa l'impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d’appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 maggio 2026.Il PresidenteSez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 12388/2022Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 18674/2026Data pubblicazione 09/06/2026ENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 12388/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 14 di 14