CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 09979/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • SCANDURRA Giovanna [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del Gip Tribunale di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14/07/2021 il Gip del Tribunale di Catania ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno, mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa in ordine al reato di tentato riciclaggio in concorso. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata di persona, deducendo errores in procedendo per vari profili. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere .la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]