CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliterg GIU,[OSCURATO:PERSONA]; ette/sentite le conclusioni del PG i N\ Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra più reati oggetto di sentenze di condanna pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ciascuna delle quali relativa a più reati a loro volta giù unificati della continuazione. Ha quindi individuato il reato più grave in quello per il quale è stata irrogata la pena più grave, di anni sette e mesi due di reclusione ed euro 21.333,33 di multa, dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 15 ottobre 2018 e divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2021 con la pena complessiva di anni sette e mesi due di reclusione ed euro 22.000,00 di multa. Sulla pena individuata come più grave ha poi operato gli aumenti di continuazione per l'altro reato oggetto di continuazione interna e per i reati di cui all'altra sentenza di condanna, pronunciata dal Tribunale di Velletri e divenuta irrevocabile il 12 gennaio 2021 con la pena complessiva di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice ha errato nella individuazione del reato più grave, perché la pena più grave in sede di cognizione è stata inflitta per il reato di cui al n. 2 del provvedimento di cumulo e non per quello di cui al n. 3 dello stesso provvedimento. La pena più grave è quella di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, di cui alla sentenza del Tribunale di Velletri del 12 gennaio 2021. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L'errata individuazione del reato più grave ha determinato una ulteriore illegittimità, rispetto a quanto denunciato con il primo motivo, ossia la determinazione dell'aumento per il reato satellite anche in riferimento alla pena detentiva, dal momento che con la corretta individuazione del reato più grave l'aumento per il reato satellite di cui al capo 1 attiene soltanto alla pena pecuniaria. Con la sentenza sub 3) del cumulo, infatti, era stata inflitta una pena di euro 1000,00 in continuazione con il reato di cui al capo 25). 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la rideterminazione della pena in anni dieci, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 30.000,00 di multa in luogo di anni undici di reclusione ed euro 30.000,00 di multa come determinata dal giudice dell'esecuzione.Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il giudice dell'esecuzione, da un lato, ha correttamente individuato il reato più grave in quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 6 novembre 2019, che ha condannato il ricorrente per due capi di imputazione, n. 25 e n. 27. Infatti, il reato più grave, in ragione della pena applicata, è quello di cui al capo n. 27, per il quale è stata determinata come pena base quella non già, come affermato dal giudice dell'esecuzione, di anni sette e mesi due di reclusione ed euro 21.333,00 di multa, ma di anni anni dieci e mesi nove di reclusione ed euro 32.000,00 di multa per effetto della riconosciuta recidiva e al netto della riduzione di un terzo per l'opzione per il giudizio abbreviato. 3. Tanto premesso, il giudice dell'esecuzione ha invece errato nella determinazione della pena base per i successivi computi, individuandola in quella risultante dalla riduzione per la scelta del rito. Siccome tutti i reati per i quali ha riconosciuto il vincolo della continuazione sono stati oggetto di condanne emesse all'esito di giudizi abbreviati, avrebbe dovuto fare applicazione del principio giurisprudenziale per il quale "il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato" - Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838; v., anche, Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010 Rv. 247616 -. L'errore di diritto appena rilevato impone l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Roma, perché proceda - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - ad un nuovo giudizio, limitatamente alla rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello