CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 20485/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato; rilevato che con il primo motivo il ricorso denuncia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli; ritenuto che esso sia inammissibile, da un lato, perché diretto a realizzare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non ammessa in sede di legittimità e, dall'altro lato, per l'assenza di una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale evidenziato come la responsabilità dell'imputato sia stata fondata, oltre che sulle puntuali e attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], su plurimi elementi di riscontro estrinseco al relativo narrato (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato); rilevato che con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per il reato contestatogli; ritenuto che 'anche tale motivo sia inammissibile atteso che lo stesso prospetta deduzioni del tutto prive delle ragioni che le sorreggono in relazione alla asserita violazione della regola di giudizio del "al di là di ogni ragionevole dubbio"; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensorer [OSCURATO:PERSONA]