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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23335/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l'unico motivo proposto con il quale il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica del fatto ascritto e la conseguente assenza della condizione di procedibilità non era stato dedotto in sede di appello, come emerge dal riepilogo dei motivi, che eventualmente, il ricorrente avrebbe dovuto contestare, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, sicché la sentenza di primo grado ha su tale punto acquistato efficacia di giudicato Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01; Sez.2, n. 34972 del 02/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano, Rv.287652-01; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano, Rv. 287652-01, in motivazione; Sez.1, n. 8082 del 10/10/2023, Abbrescia, Rv. 286089-01 in motivazione) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA]) S '[OSCURATO:PERSONA] P 24 I 2026 hire o [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l'unico motivo proposto con il quale il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica del fatto ascritto e la conseguente assenza della condizione di procedibilità non era stato dedotto in sede di appello, come emerge dal riepilogo dei motivi, che eventualmente, il ricorrente avrebbe dovuto contestare, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, sicché la sentenza di primo grado ha su tale punto acquistato efficacia di giudicato Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01; Sez.2, n. 34972 del 02/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano, Rv.287652-01; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano, Rv. 287652-01, in motivazione; Sez.1, n. 8082 del 10/10/2023, Abbrescia, Rv. 286089-01 in motivazione) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA]) S '[OSCURATO:PERSONA] P 24 I 2026 hire o [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 23335/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris