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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07726/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 29/4/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, la cui motivazione sarebbe carente quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. La Corte di appello, pronunciandosi sulle stesse questioni qui riprodotte, ha infatti steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva della carenza denunciata.

In particolare, con riguardo alla pena, la condotta - riqualificata ai sensi del comma 5 citato - è stata sanzionata nella misura di 15 mesi di reclusione e 300,00 euro di multa (poi ridotta per il rito abbreviato), tenuto conto della quantità di sostanza rinvenuta (dalla quale poter ricavare 165 dosi medie di hashish) e dei precedenti penali a carico (a fondamento della recidiva reiterata ed infraquinquennale, per quanto poi esclusa in primo grado).

Ciò, peraltro, con la considerazione che la pena base è stata comunque individuata in termini inferiori ai medi edittali, così da risultare ancor più adeguata la motivazione redatta.

5. In ordine, poi, alla sospensione condizionale della pena, la Corte di appello - con argomento congruo e nient'affatto carente - ha condiviso il giudizio negativo già formulato dal primo Giudice, valorizzando i medesimi elementi già sopra richiamati in punto di pena, ritenuti preclusivi ad una prognosi favorevole sulle future condotte dell'imputato.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 29/4/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, la cui motivazione sarebbe carente quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello, pronunciandosi sulle stesse questioni qui riprodotte, ha infatti steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva della carenza denunciata. In particolare, con riguardo alla pena, la condotta - riqualificata ai sensi del comma 5 citato - è stata sanzionata nella misura di 15 mesi di reclusione e 300,00 euro di multa (poi ridotta per il rito abbreviato), tenuto conto della quantità di sostanza rinvenuta (dalla quale poter ricavare 165 dosi medie di hashish) e dei precedenti penali a carico (a fondamento della recidiva reiterata ed infraquinquennale, per quanto poi esclusa in primo grado). Ciò, peraltro, con la considerazione che la pena base è stata comunque individuata in termini inferiori ai medi edittali, così da risultare ancor più adeguata la motivazione redatta. 5. In ordine, poi, alla sospensione condizionale della pena, la Corte di appello - con argomento congruo e nient'affatto carente - ha condiviso il giudizio negativo già formulato dal primo Giudice, valorizzando i medesimi elementi già sopra richiamati in punto di pena, ritenuti preclusivi ad una prognosi favorevole sulle future condotte dell'imputato. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
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