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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14427/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 20628-2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoproprio ex art. 86 cod. proc. civ. e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] F.LLI , in persona del legale rappresentantepro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore -intimati- avverso la sentenz a n. 37409/2022 della CORTE DI CASSAZIONE , depositata il 21/12/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 5 /20 24 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA], difensore del Comune di Ischia nel procedimento n.

RG 8837/2016 , definito con la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto nei confronti del Comune da [OSCURATO:SOCIETA]. diGennaro Della Vecchia F. l li con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed al rimborso spese generali nel 15% ed accessori, chiede la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in suo favore; considerato che, in effetti, per mero errore materiale l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto all’esito dell’esame del controricorso relativo al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multisS.U. n. 16037/2010) può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 23, cod. proc. civ.), anche allo scopo di cui all'art. 391 bis, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte dispone che nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione n. 37409/2022, depositata in data 21.12.2022, dopo «liquidate» debba aggiungersi « e distratte in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 20628-2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoproprio ex art. 86 cod. proc. civ. e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] F.LLI , in persona del legale rappresentantepro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore -intimati- avverso la sentenz a n. 37409/2022 della CORTE DI CASSAZIONE , depositata il 21/12/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 5 /20 24 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA], difensore del Comune di Ischia nel procedimento n. RG 8837/2016 , definito con la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto nei confronti del Comune da [OSCURATO:SOCIETA]. diGennaro Della Vecchia F. l li con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed al rimborso spese generali nel 15% ed accessori, chiede la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in suo favore; considerato che, in effetti, per mero errore materiale l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto all’esito dell’esame del controricorso relativo al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multisS.U. n. 16037/2010) può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 23, cod. proc. civ.), anche allo scopo di cui all'art. 391 bis, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte dispone che nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione n. 37409/2022, depositata in data 21.12.2022, dopo «liquidate» debba aggiungersi « e distratte in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tribu
Sentenza Cassazione n. 14427/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris