Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32252/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14476 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Catania, presso lo studio dell'avv .

Maurizio G. Tomaselli dal quale sono rappresentat i e difes i giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roccalumera (ME), presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 2018n.14476 sez.

S2 - ud. 28 - 4 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 95/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA , notificatail 28/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, della sentenza n. 95/2018, depositata il 6/02/2018 con cui la Corte d'appello di Messina ha rigettato la domanda da loro originariamente propostanei confronti di Giuseppe, Agatina e [OSCURATO:PERSONA] rivendicare una porzione di un loro immobile asseritamente occupata abusivamente e sentirla dichiarare libera da pesi; -[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività; - i controricorrenti hanno rappresentato di aver notificato la sentenza impugnata, presso i difensori nominati, in data 28/2/2018, per pubblico ufficiale , diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente che ha indicato quale data di notifica della sentenza, a mezzo pec, il 6/3/2018; della relata di notifica i controricorrenti hanno prodotto copia; considerato che; - il termine breve scadeva dunque al 30 aprile 2018, ma il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 4/5/2018; - in conseguenza, il ricorso è evidentemente inammissibile per tardività in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.; - in conseguenza, i ricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti , come liquidate in dispositivo; Ric. 2018n.14476 sez.

S2 - ud. 28 - 4 - 20 23 - 3 - -stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Giuseppe, Agatina e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.400 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14476 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Catania, presso lo studio dell'avv . Maurizio G. Tomaselli dal quale sono rappresentat i e difes i giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roccalumera (ME), presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 2018n.14476 sez. S2 - ud. 28 - 4 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 95/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA , notificatail 28/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, della sentenza n. 95/2018, depositata il 6/02/2018 con cui la Corte d'appello di Messina ha rigettato la domanda da loro originariamente propostanei confronti di Giuseppe, Agatina e [OSCURATO:PERSONA] rivendicare una porzione di un loro immobile asseritamente occupata abusivamente e sentirla dichiarare libera da pesi; -[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività; - i controricorrenti hanno rappresentato di aver notificato la sentenza impugnata, presso i difensori nominati, in data 28/2/2018, per pubblico ufficiale , diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente che ha indicato quale data di notifica della sentenza, a mezzo pec, il 6/3/2018; della relata di notifica i controricorrenti hanno prodotto copia; considerato che; - il termine breve scadeva dunque al 30 aprile 2018, ma il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 4/5/2018; - in conseguenza, il ricorso è evidentemente inammissibile per tardività in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.; - in conseguenza, i ricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti , come liquidate in dispositivo; Ric. 2018n.14476 sez. S2 - ud. 28 - 4 - 20 23 - 3 - -stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Giuseppe, Agatina e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.400 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
Sentenza Cassazione n. 32252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris