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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41352/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa in data 29.5.2019 dal Tribunale di Taranto ha qualificato il fatto di cui al capo a) ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e rideterminato la pena in I anno. 8 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa.

Ne chiede l'annullamento per: 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. fondata sul solo dato ponderale e sui due sms ricevuti dall'imputato; 2) analoghi vizi relativi alla mancata esclusione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che reiterano le censure formulate in appello, disattese in sentenza con congrua motivazione con la quale il ricorso non si confronta.

L'affermazione di responsabilità risulta coerentemente fondata sulla valutazione di tutti gli elementi e le circostanze del fatto, e non sul solo dato ponderale, non trascurabile, delle sostanze detenute; risulta infatti, valorizzato sia il tentativo di fuga e il recupero delle dosi, di cui si era disfatto l'imputato durante la fuga, sia soprattutto, il tenore esplicito dei messaggi ricevuti dall'imputato provenienti da acquirenti, indicativi della dedizione del Semeraro all'attività di cessione.

Generico è il motivo relativo alla recidiva, giustificato dal precedente indicato in sentenza e neutralizzata dal giudizio di equivalenza operato dal primo giudice, ritenuto corretto e non modificabile.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 11 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ei Stefan, ogini r*TFT-75-7 A - 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa in data 29.5.2019 dal Tribunale di Taranto ha qualificato il fatto di cui al capo a) ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e rideterminato la pena in I anno. 8 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa. Ne chiede l'annullamento per: 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. fondata sul solo dato ponderale e sui due sms ricevuti dall'imputato; 2) analoghi vizi relativi alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che reiterano le censure formulate in appello, disattese in sentenza con congrua motivazione con la quale il ricorso non si confronta. L'affermazione di responsabilità risulta coerentemente fondata sulla valutazione di tutti gli elementi e le circostanze del fatto, e non sul solo dato ponderale, non trascurabile, delle sostanze detenute; risulta infatti, valorizzato sia il tentativo di fuga e il recupero delle dosi, di cui si era disfatto l'imputato durante la fuga, sia soprattutto, il tenore esplicito dei messaggi ricevuti dall'imputato provenienti da acquirenti, indicativi della dedizione del Semeraro all'attività di cessione. Generico è il motivo relativo alla recidiva, giustificato dal precedente indicato in sentenza e neutralizzata dal giudizio di equivalenza operato dal primo giudice, ritenuto corretto e non modificabile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 11 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ei Stefan, ogini r*TFT-75-7 A - 12
Sentenza Cassazione n. 41352/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris