Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:214
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
22 giugno 2009
Causa T‑340/08 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Corte dei conti delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Fatti nuovi e sostanziali – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione)
5 giugno 2008, causa F‑123/06, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Corte dei conti
delle Comunità europee nell’ambito della presente causa.
Massime
1.
Impugnazione – Esposizione nel ricorso dei motivi e degli argomenti di diritto – Motivi insufficientemente precisi – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art 138, n. 1, lett. c)]
2.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Decadenza – Riapertura – Presupposto – Fatto nuovo sostanziale
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
1.
Un’impugnazione, dinanzi al Tribunale di primo grado, di una decisione del Tribunale della funzione pubblica che non contenga
alcun argomento specifico a sostegno di una domanda di annullamento e che si limiti a rinviare ai «risultati di una verifica
documentale di fatti nuovi» per corroborare una domanda di risarcimento danni non soddisfa i requisiti dell’art. 138, n. 1,
lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
(v. punti 24 e 25)
2.
La nomina illegittima di un funzionario non può inficiare la legittimità degli atti che quest’ultimo deve compiere nell’esercizio
delle sue funzioni. In particolare, la nomina illegittima di un superiore gerarchico non può viziare le decisioni di quest’ultimo
relative alla valutazione di un funzionario.
L’illegittimità di una nomina non può pertanto essere considerata come un fatto essenziale che giustifichi una domanda di
riesame di rapporti informativi non contestati entro i termini.
(v. punti 39, 41 e 42)