CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 43670/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 09/04/2021 il Tribunale di Roma, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziati in ordine ai reati usura ed estorsione aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1. c.p. nonché relativamente al reato di cui all' art. 132 D.Lgs. 385/1993. 2. Avverso la suddetta ordinanza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli indagati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula cinque motivi. 2.1.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati di usura ed estorsione contestati ai capi 3) e 4) della rubrica provvisoria. Deduce che il tribunale, erroneamente cumulando le posizioni dei coindagati, aveva ritenuto che il predetto aveva fornito un contributo alle condotte in contestazione sebbene la figura del ricorrente era comparsa in un'unica occasione, soltanto il 2 agosto 2019 allorquando lo stesso si sarebbe recato presso la madre della signora Santececca moglie di [OSCURATO:PERSONA] e che una compiuta lettura dei complessivi dati probatori comprovava l' estraneità del ricorrente sia nella fase prodromica che in quella esecutiva della vicenda riguardante la commissione di condotte di usura e successiva estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e della consorte [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla contestata aggravante ex 416 bís.l. cod. pen. Rileva, ancora, che, comunque, andava esclusa tale aggravante in quanto non risultava: che l'indagato avesse fatto uso della vera o presunta appartenenza alla consorteria criminale Piromalli; che sussistesse un clima di soggezione fra gli abitanti del quartiere "Alberone" individuato quale zona di riferimento dei Piromalli; che l'indagato versasse in una situazione di consapevolezza dell'utilizzo del metodo mafioso ovvero di "colpevole ignoranza". 2.1.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza del reato ex art. art. 132 D. Lgs. 385/1993. Rileva che non apparivano dimostrati gli elementi costitutivi del reato di cui alla menzionata norma e che, in ogni caso, non vi era prova alcuna del coinvolgimento dell'indagato nei fatti contestati al capo 5) della rubrica provvisoria. 2.1.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta ricorrenza delle condizioni per applicare la misura carceraria tenuto conto dei limiti edittali previsti dal reato di cui all' art. 132 D.Lgs. 385/1993. Nel premettere che sulla questione della pena massima applicabile al reato in esame sussiste una diversa lettura della giurisprudenza di legittimità rileva che l'interpretazione conforme alle disposizioni normative vigenti induceva a ritenere che la pena massima prevista è di anni quattro, con conseguente inapplicabilità della misura carceraria, con l' ulteriore corollario che essendo questa l' unica interpretazione possibile della norma, aderendo alla tesi pure prospetta‘k& di una violazione delle legge delega per effetto della riforma di cui al D. Lgs. 141/2010 l'unico rimedio possibile sarebbe quello di sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.; in subordine chiede che la questione venga rimessa ali' esame delle S.U. ai sensi dell'art. 618 c.p.p. 2.1.5. Con il quinto motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art.274 cod. pen. Lamenta che la motivazione era gravemente carente in tema di concretezza ed attualità del pericolo cautelare di reiterazione del reato ed anche sotto il profilo del rischio di inquinamento probatorio. 2.1.6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria contenente motivi aggiunti ulteriormente argomentando con riferimento ai primi quattro motivi del ricorso nonché successiva nota di deposito dei documenti ai fini dell'autosufficienza del ricorso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] formula cinque motivi. 2.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati di usura ed estorsione contestati ai capi 3) e 4) della rubrica provvisoria. Deduce che il tribunale, erroneamente cumulando le posizioni dei coindagati, aveva ritenuto sussistente un grave quadro indiziario a carico del ricorrente sebbene difettasse ogni dimostrazione di una condotta minacciosa riferibile all' indagato e nonostante egli, in sede di interrogatorio di garanzia, avesse fornito una chiara spiegazione dei contrasti insorti con la persona offesa Cernicchiaro. 2.1.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla contestata aggravante ex 416 bis.l. cod. pen. Rileva, ancora, che, comunque, andava esclusa tale aggravante e che il tribunale aveva omesso di rispondere alle censure in ordine alla circostanza che il ricorrente versasse in una situazione di consapevolezza dell'utilizzo del metodo mafioso ovvero di "colpevole ignoranza". 2.1.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta ricorrenza delle condizioni per applicare la misura carceraria tenuto conto dei limiti edittali previsti dal reato di cui all' art. 132 D.Lgs. 385/1993, formulando una censura sostanzialmente sovrapponibile a quella analoga proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.5. Con il quinto motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art.274 cod. pen. Lamenta, anch' egli, che la motivazione era gravemente carente in tema di concretezza ed attualità del pericolo cautelare di reiterazione del reato ed anche sotto il profilo del rischio di inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi possono trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 2. Va premesso che tenuto conto della stretta correlazione fra le posizioni di entrambi gli indagati e considerato che gli stessi, spesso, sollevano questioni in tutto o in parte sovrapponibili appare opportuna una trattazione congiunta dei singoli motivi di censura. 3. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, pure valutate le ulteriori argomentazioni dedotte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] con la memoria in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], riguarda censure di mero fatto ed è, comunque, da ritenere manifestamente infondato. 3.1. Va osservato che con tale motivo, articolato in più censure, i ricorrenti contestano, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, sia Carmine che [OSCURATO:PERSONA], si limitano a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelar' personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama l'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti): Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731. Occorre, altresì, ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 3.2. I giudici del riesame - le cui argomentazioni vanno lette unitamente all' ordinanza genetica richiamata - hanno esaminato la condotta delittuosa di Carmine e di [OSCURATO:PERSONA] ricostruita attraverso un compendio indiziario a carico di tutti e due i ricorrenti, connotato della necessaria gravità, tratto dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ritenute dai giudici di merito "dettagliate e coerenti" nonché dalle numerosissime intercettazioni il cui contenuto è stato richiamato ed analiticamente vagliato alle pagg. 45-94 dell'ordinanza genetica ed alle pagg. 8-11 dell'ordinanza impugnata, con la precisazione che non risulta in alcun modo rispondente al vero la tesi di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui lo stesso sarebbe "comparso in un'unica occasione". Sulla base di tali elementi i giudici di merito, con una ricostruzione in fatto che non è nè carente nè illogica nè contraddittoria, hanno evidenziato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], unitamente al fratello Giuseppe, risultavano coinvolti in condotte usurarie ed estorsive in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha richiamato numerosissimi colloqui captati - taluni dei quali fra gli stessi indagati - in relazione ai quali la difesa non ha allegato specifiche ragioni o elementi di prova da cui desumere che l'interpretazione fornita dai giudici di merito possa ritenersi illogica o contraddittoria, dovendosi, pure, precisare che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016 - dep. 16/11/2016, Cigliola, Rv. 26841401). Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 26838901). I giudici hanno, pure, chiarito con adeguata motivazione le ragioni per le quali la lettura alternativa fornita dalla difesa non fosse condivisibile emergendo in più occasioni che il Cernicchiaro ogni qualvolta parlava dei suoi creditori utilizzava il plurale, risultando evidente il coinvolgimento non solo di Giuseppe "Peppe" ma anche di [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, sia nel reato di usura che nella successiva condotta estorsiva. A proposito della specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] vanno richiamata la dirimente valenza, fra le altre, delle conversazione fra Carmine e [OSCURATO:PERSONA] (progr. 246 nt. 261/19) in cui i predetti parlano con veemenza dei debiti di "Vincenzo" e della necessità di procedere alla riscossione ovvero della conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] ed il Cernicchiaro (progr. 3205 Rit. 598.19) in cui il primo si qualifica vero e proprio creditore del secondo. Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico dei ,. predetti ricorrentO una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione dei reati in questione ai ricorrenti, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata sollecitata dalle difese, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. Orbene i ricorrenti tentano, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi istruttori e, quindi, di frazionare l'insieme del grave quadro indiziario al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso quadro indiziario, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. Ritiene il Collegio che il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi indiziarì a carico dei ricorrenti, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta adeguatamente con l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata, il chè connota di inammissibilità le proposte impugnazioni. Il tentativo di operare una rivisitazione degli elementi indiziari emerge, in tutta evidenza, dalla memoria di [OSCURATO:PERSONA] ove la difesa mira ad una diversa interpretazione del significato del materiale captativo a fronte di una ricostruzione di segno totalmente opposto da parte dei giudici di merito i quali hanno correttamente valutato il complessivo compendio captativo sulla scorta del narrato della Santececca ritenuta pienamente attendibile. I giudici di merito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, ha individuato una serie di dati fattuali idonei a dimostrare l' apporto causale fornito anche da [OSCURATO:PERSONA] quanto ai reati contestati, evidenziando come la versione dell' indagato - il quale aveva posto l' accento sui rapporti di amicizia con la vittima - non inficiava il quadro emerso desumibile, anche, dai continui riferimenti agli odierni indagati fatti dal Cernicchiaro nelle numerose conversazioni intercettate nel corso delle quali lo stesso si sfogava quanto alle minacce ed alle pressioni subite da parte dei fratelli Piromalli. 4. Il secondo motivo dei ricorsi relativo all' aggravante del metodo mafioso è da ritenere aspecifico, di merito e, comunque, manifestamente infondato avendo il tribunale richiamato e fatto proprie le considerazioni del primo giudice frutto di un ragionamento congruo nonché in linea con i principi giurisprudenziali in materia. Il tribunale, con motivazione adeguata e priva di aporie, ha chiarito che Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], nel quartiere Alberone teatro degli eventi in esame, come desumibile dalle chiare emergenze delle disposte captazioni e del racconto di [OSCURATO:PERSONA] «avevano improntato il loro modo di relazionarsi alla prevaricazione, alla violenza, anche con il compimento di vere spedizioni punitive, al fine di creare un clima di intimidazione; il loro fine era quello di incutere timore, se non quello di terrorizzare per mettere in chiaro con tutti "chi fossero" e "chi comandasse nel territorio", palesando "ictu ocuii" quella minaccia mafiosa "raccontata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], minaccia frutto della condotta e dell'atteggiamento dei coindagati e non certo di una mera sensazione delle vittime di turno ;riuscendo in breve a determinare - ora attraverso azioni violente, ora facendo riferimento al cognome che portavano, omonimo del nome della nota cosca di 'ndrangheta, ora attraverso quotidiane prevaricazioni - uno stato di soggezione di tutti gli abitanti del quartiere nei loro confronti ed un clima di vero terrore, che doveva essere 'humus necessario ad "agevolare " e "far crescere " le loro attività illecite. La quotidianità delle pressioni, l'aver dimostrato alle vittime di essere capaci di istanze punitive cui prendono parte soggetti pregiudicati, l'agire unitario quale "famiglia PIROMALLF; ('fa costante pressione esercitata non soltanto sulla vittima ma anche sui prossimi congiunti, il disprezzo verso forze dell'ordine, lasciando intendere di avere conoscenze all'interno delle istituzioni che lascerebbero cadere nel vuoto le istanze di tutela degli usurati, la concreta modalità di aggressione hanno finito per connotare quale mafiosa l' azione degli indagati, con diretta incidenza causale sull'atteggiamento remissivo o arrendevole dei soggetti passivi e sulla loro concreta libera autodeterminazione. L' estorsione con metodo, mafìoso assumerà connotati così gravi da costringere Cernicchiaro a lasciare la propria abitazione, rendendosi irreperibile, negando avanti ai Carabinieri (che lo avevano escusso a s.i.t. a seguito della denuncia presentata dalla compagna) I' esistenza dei pattuiti interessi usurari (dicendo chiaramente in una conversazione ambientale di non voler ammettere il fatto "per paura)' e che avrebbe parlato soltanto con l'opportuna protezione). Il bisogno di protezione emergeva anche nel corso della telefonata con l'amico carabiniere, quando il CERNICCHIARO si informava con lui circa le modalità di protezione dei testimoni offerte dall'ordinamento Italiano». Orbene tenuto conto delle modalità delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], tipiche del metodo mafioso, ricostruita con congrue argomentazioni la consapevolezza dei predetti dell'utilizzo del c.d. metodo mafioso, non si può affatto sostenere, come fanno gli indagati, la generica, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui art. 416 lbis cod. pen. 5. E' fondato il motivo di censura riguardante l'erronea applicazione della misura custodiale in ordine al reato di cui all' art. 132 D.Lgs. n. 385/1993. Il tribunale del riesame, nel disattendere il motivo di censura formulato da entrambi í ricorrenti, ha ritenuto condivisibile la tesi giurisprudenziale secondo cui, continuando ad operare il raddoppio di pena introdotto dall' art. 39 L. 262/2005, la pena prevista è quella di anni otto con conseguente applicabilità della custodia in carcere. 5.1. Al fine di esaminare la questione appare opportuno muovere dalla disamina del quadro normativo evolutosi. Come è noto la formulazione originaria del art. 132 citato prevedeva una pena massina di anni quattro con conseguente inapplicabilità della custodia in carcere ai sensi dell' art. 280 comma 2 c.p.p. L' art. 39 della L. 262/2005, modificando l'iniziale quadro normativo, così a disposto "Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale". Successivamente1 in forza del Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, l'art. 132 del suindicato decreto legislativo è stato riscritto e sostituito prevedendosi che: "Chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ". 5.2. A fronte di tale quadro normativo, come dedotto dalla difesa dei ricorrenti, si sono contrapposti due orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18544 del 27/02/2013 Cc. (dep. 24/04/2013) Rv. 255192 - 01) in materia di abusivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, la disposizione di cui all'art. 8 comma secondo, D.Lgs. n. 141 del 2010 non ha abrogato l'aumento di sanzione previsto dall'art. 39 legge 262 del 28 dicembre 2005. Secondo altro orientamento (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 12777 del 16/11/2018 Ud. (dep. 22/03/2019) Rv. 275996 - 02) in materia di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria, la disposizione dell'art. 8, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 141, avendo integralmente sostituito il testo originario dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riformulandone sia la parte precettiva che quella sanzionatoria, ha tacitamente abrogato, con riferimento a detta fattispecie, la previsione dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che stabiliva il raddoppio delle pene comminate, tra l'altro, dal predetto d.lgs. n. 385 del 1993. Il primo indirizzo, a partire dal tenore della legge delega n. 88/2009, ravvisa nella nuova norma potenziali profili di incostituzionalità per eccesso di delega in quanto "in nessun punto della L. n. 88 del 2009, artt. 2 e 33 che fissano principi e criteri direttivi della delega legislativa, si fa riferimento ad una modifica delle sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" sicchè un eventuale dimezzamento dei livelli edittali, "si risolverebbe in un eccesso di delega legislativa, con conseguente illegittimità costituzionale del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, art. 8". E sul presupposto che come affermato dalla Corte Costituzionale, "l'esame del vizio di eccesso di delega va condotto, da un lato, definendo, alla luce del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega, la portata delle norme che fissano í principi e i criteri direttivi e, dall'altro, considerando che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della portata delle stesse, le quali, pertanto, vanno lette, fintanto sia possibile, nel significato compatibile con detti principi" sul nell'interpretazione delle norme di un decreto legislativo assume una valenza decisiva l'analisi dei principi e criteri della delega legislativa, poiché la norma delegata va interpretata nel significato compatibile con detti principi e i criteri direttivi" la Corte di Cassazione nella citata pronunzia ha concluso nei senso che "tale regola interpretativa induce a ritenere che il legislatore delegato non abbia voluto modificare la sanzione penale prevista dall'art. 132 tanto è vero che anche la multa oggi prevista è esattamente corrispondente a quella espressa in lire dalla precedente formulazione della norma, eliminando i decimali, in ossequio al principio espresso dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 51, comma 3, (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma della L. 17 dicembre 1997, n.433, art. 1, comma 1)". Il secondo orientamento di legittimità opina in senso divergente. Nel premettere che la questione non riguarda la tematica della interpretazione della norma, bensì il diverso fenomeno della successione tra le leggi, ed in particolare l'abrogazione (parziale) la Suprema Corte nella citata pronunzia ha evidenziato come dal chiaro tenore della norma emerge che "I' 'art. 8 L. 141/2010 ha, pertanto, sostituito integralmente il testo previgente, in relazione al quale era stato previsto il raddoppio delle pene, operando una vera e propria novazione della fonte di produzione del reato di cui all'art. 132 TUB; reato per il quale, successivamente al raddoppio generalizzato disposto con l'art. 39 I. 262/2005, ha previsto una pena detentiva da sei mesi a quattro anni di reclusione; la sostituzione della disposizione ha riguardato l'intera norma incriminatrice, sia nella sua dimensione precettiva, che nella sua dimensione sanzionatoria, determinando una abrogazione della cornice edittale risultante dal combinato disposto di cui al pre vigente art. 132 TUB e all'art. 39 L 262/2005. Ne consegue che, seppur ascrivibile ad una svista legislativa, o ad un difetto di coordinamento, il reato di cui all'art. 132 TUB è disciplinato da una fonte di produzione - l'art. 8, comma 2, L 141/2010 - diversa e successiva a quella in relazione alla quale era stato disposto il raddoppio delle pene con l'art. 39 I. 262/2005; disposizione, quest'ultima, che, in difetto di coordinamento e di espressa previsione legislativa, non può essere applicata anche alla nuova norma incriminatrice che, nel 2010, ha "sostituito" la precedente, pur nell'ambito di una continuità del tipo di illecito. Trattandosi di una norma incriminatrice, in relazione alla quale vige, in termini ancor più stringenti, il principio di stretta legalità, va dunque affermato che, nell'ambito di un fenomeno di successione di leggi nel tempo, il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, previsto dall'art. 132 TUB, è stato modificato, non soltanto nella parte precettiva, limitatamente alla individuazione dei soggetti operanti nel settore finanziario, ma altresì nella parte sanzionatoria, con una riduzione dei limiti edittali, ripristinati (non rileva se consapevolmente o meno) nella misura originaria di, rispettivamente, sei mesi e quattro anni di reclusione". 5.3. La tesi da ultimo indicata appare quella preferibile dovendosi certamente escludere l'ultrattività del raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 L. 262/2005 anche con riferimento al reato di cui all'art. 132 T.U.B.: non può, ad avviso di questo Collegio, dubitarsi del chiaro effetto abrogativo della disposizione di cui al!' art. art. 8 DIgs. 13 agosto 2010, n. 141 quanto al pregresso regime sanzionatorio. In presenza di un fenomeno di successione di leggi nel tempo, avendo la nuova disposizione normativa ridisegnato integralmente la cornice edittale quanto al reato di intermediazione finanziaria abusiva, non vi sono margini per ritenere operante il raddoppio dei termini previsti dalla precedente disposizione di cui all' art. 39 della L. 262/2005 che aveva inciso sul sistema normativo previgente. La lettera inequivoca della norma non consente, del resto, una interpretazione di segno diverso al fine di escludere il paventato profilo di incostituzionalità per eccesso di delega né rilievo alcuno può avere la considerazione che l'eliminazione del raddoppio di pena renderebbe il disposto normativo distonico in via logico-sistematica con il resto del corpus del testo unico in materia bancaria e creditizia, trattandosi di profilo che non può rilevare a fronte di una nuova regolamentazione della medesima materia per effetto di una fonte normativa sopravvenuta che ha inteso "sostituire" (come stabilito espressamente dall' art. 8 citato) il previgente art. 132 TU Bancario. L' ordinanza sul punto deve essere, quindi, annullata rimanendo assorbito il quarto motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Manifestamente infondato è il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, relativo ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Sul piano delle esigenze cautelari, i motivi delle proposte impugnazioni risultano del tutto generici, non confrontandosi criticamente con la motivazione, incentrata sulla presunzione relativa dì sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l' elevata capacità a delinquere manifestata da collegare alla biografia criminale del Piromani. Sul punto il Tribunale ha puntualmente evocato in modo specifico, ancorchè sinteticamente, con una motivazione congrua ed adeguata (ff. 16-17) e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati logicamente desunti dalle specifiche modalità delle condotte delittuose in questione dettagliatamente richiamate e dalla elevata capacità a delinquere dei ricorrenti desumibile dalla loro biografia criminale. La motivazione appare, infine, adeguata anche in ordine alla individuazione dei rischi di inquinamento probatorio legati alle intimidazioni e minacce già poste in essere dagli indagati e dai sodali. 6. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 132 d.l. n. 385/93 contestato ai ricorrenti; nel resto va dichiarata la inammissibilità dei ricorsi. 6.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. annulla senza r