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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26097/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce il vizio di omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia, in quanto la denuncia presentata dall'imputato non avrebbe comportato l'effettiva apertura di un procedimento penale; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen. (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras, Rv. 275549-01); Considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione e il travisamento delle deposizioni dei testi Tiraboschi, [OSCURATO:PERSONA], Rivoltella e Piva, e il terzo motivo, con il quale si censura la violazione dell'art. 367 cod. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza del dolo dell'imputato, si risolvono in un'inammissibile sollecitazione a pervenire a un nuovo esame di merito delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce il vizio di omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia, in quanto la denuncia presentata dall'imputato non avrebbe comportato l'effettiva apertura di un procedimento penale; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen. (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras, Rv. 275549-01); Considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione e il travisamento delle deposizioni dei testi Tiraboschi, [OSCURATO:PERSONA], Rivoltella e Piva, e il terzo motivo, con il quale si censura la violazione dell'art. 367 cod. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza del dolo dell'imputato, si risolvono in un'inammissibile sollecitazione a pervenire a un nuovo esame di merito delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19
Sentenza Cassazione n. 26097/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris