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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21456/2026

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zione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta le momoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta ha confer-mato la pronuncia del Tribunale locale, con la quale [OSCURATO:PERSONA]Angelo è stato con-dannato in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.igs. n. 285/1992.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato, affidato a tre motivi.

Con i primi due si contesta l'errata applicazione dell'art. 186, comma 7, d.lgs. cit. essendo stata ritenuta integrata la responsabilità del ricorrente nonostante non vi fosse prova che lo stesso fosse alla guida del mezzo, sul perché il motore era "caldo" e della segnalazione anonima intervenuta poco prima e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità.

3. I motivi sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguata-mente vagliati e disattesí con argomenti giuridici corretti, dai giudici di merito (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata).

E' costante la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere inammissibile il ricorso3 per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame sul contenuto essenziale dell'atto d'impu-gnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

La Corte territoriale con argomentazioni pienamente aderenti al dettato nor-mativo e al materiale istruttorio acquisito ha rilevato che il ricorrente, pochissimi minuti dopo la segnalazione pervenuta in merito a una guida pericolosa, notava l'auto con a bordo, lato guida, il D'Angelo, in evidente stato di alterazione psicofisica, con alito vinoso, difficoltà di movimenti e linguaggio sconnesso.

E' stato evidenziato che la segnalazione era stata solo l'occasione per effettuare il controllo e che il motore era ancora caldo a fronte di una temperatura esterna di soli otto gradi.

E' stato re-spinto l'argomento difensivo secondo il quale un soggetto non rintracciato sul posto, avrebbe chiesto al D'Angelo, con insistenza, di spostare l'auto e che al suo rifiuto avrebbe chiesto l'intervento dei Carabinieri, argomentando che si trattava di mere allegazioni verbali.

4. Parimenti inammissibile è il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità.

Al riguardo, si è evidenziato che i precedenti gravanti sul D'Angelo, la natura della condotta, consistita nel rifiuto di sottoporsi alla verifica del tasso alcolemico, nonché la sua pericolosità, chiaramente percepita dagli altri utenti della strada che hanno effettuato la segnalazione, costituiscono elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Si tratta di motivazione non mani-festamente illogica.

Va invero ricordato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'es-sere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta le momoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta ha confer-mato la pronuncia del Tribunale locale, con la quale [OSCURATO:PERSONA]Angelo è stato con-dannato in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.igs. n. 285/1992. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato, affidato a tre motivi. Con i primi due si contesta l'errata applicazione dell'art. 186, comma 7, d.lgs. cit. essendo stata ritenuta integrata la responsabilità del ricorrente nonostante non vi fosse prova che lo stesso fosse alla guida del mezzo, sul perché il motore era "caldo" e della segnalazione anonima intervenuta poco prima e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. 3. I motivi sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguata-mente vagliati e disattesí con argomenti giuridici corretti, dai giudici di merito (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata). E' costante la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere inammissibile il ricorso3 per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame sul contenuto essenziale dell'atto d'impu-gnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La Corte territoriale con argomentazioni pienamente aderenti al dettato nor-mativo e al materiale istruttorio acquisito ha rilevato che il ricorrente, pochissimi minuti dopo la segnalazione pervenuta in merito a una guida pericolosa, notava l'auto con a bordo, lato guida, il D'Angelo, in evidente stato di alterazione psicofisica, con alito vinoso, difficoltà di movimenti e linguaggio sconnesso. E' stato evidenziato che la segnalazione era stata solo l'occasione per effettuare il controllo e che il motore era ancora caldo a fronte di una temperatura esterna di soli otto gradi. E' stato re-spinto l'argomento difensivo secondo il quale un soggetto non rintracciato sul posto, avrebbe chiesto al D'Angelo, con insistenza, di spostare l'auto e che al suo rifiuto avrebbe chiesto l'intervento dei Carabinieri, argomentando che si trattava di mere allegazioni verbali. 4. Parimenti inammissibile è il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Al riguardo, si è evidenziato che i precedenti gravanti sul D'Angelo, la natura della condotta, consistita nel rifiuto di sottoporsi alla verifica del tasso alcolemico, nonché la sua pericolosità, chiaramente percepita dagli altri utenti della strada che hanno effettuato la segnalazione, costituiscono elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Si tratta di motivazione non mani-festamente illogica. Va invero ricordato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'es-sere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.M
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