CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 29640/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 868/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14323/2025 [OSCURATO:PERSONA] - relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attualmente indagato e sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, con atto del proprio difensore impugna l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro dello scorso 20 marzo, che ha respinto l’appello da lui proposto ex art. 310, cod. proc. pen., avverso quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola del 29 novembre precedente, che aveva rigettato la sua istanza di sostituzione di detta misura cautelare con gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29640/2025 Roma, lì, 22/08/2025 2. Il ricorso consta di due motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio della motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto essersi formato il c.d. “giudicato cautelare” sulle statuizioni contenute nel provvedimento applicativo della misura, in conseguenza della mancata impugnazione dello stesso. Obietta la difesa, con richiami di giurisprudenza di legittimità, che tale forma di preclusione consegue solamente all’esperimento infruttuoso dei mezzi d’impugnazione, quanto meno del riesame avverso il provvedimento genetico della misura cautelare, risultando perciò erronea la relativa affermazione del Tribunale. 2.2. La seconda doglianza attinge la motivazione della decisione, anzitutto nella parte in cui si afferma che l’istanza di sostituzione della misura in atto non avesse dedotto elementi di novità, tali essendo, invece: a) il periodo di tempo già trascorso in vinculis; b) la condotta collaborativa prestata dall’indagato in occasione degli accertamenti tecnici condotti a norma dell’art. 360, cod. proc. pen.; c) la possibilità di esecuzione della misura in [OSCURATO:PERSONA], a distanza di circa 800 chilometri dal luogo di ipotetica commissione del reato, anche con il controllo elettronico. Si censura, inoltre, come del tutto avulsa dal contesto, l’affermazione dell’ordinanza secondo cui l’indagato sarebbe inserito in un «circuito criminoso e criminogeno», trattandosi d’indagine non condotta dalla Procura distrettuale; e si contesta, pure, il giudizio di «pericolosità del soggetto», che non si concilia con l’incensuratezza del ricorrente, l’assenza di pendenze giudiziarie e di precedenti di polizia a suo carico per fatti analoghi, la mancanza di frequentazioni con soggetti inseriti in quei contesti, la sua appartenenza ad un ambiente familiare del tutto estraneo a logiche devianti. Ragione per cui, in conclusione, mancherebbe la necessaria indicazione, da parte del Tribunale, di specifici ed oggettivi elementi di fatto idonei a sorreggere la ritenuta adeguatezza esclusiva della misura più severa per la salvaguardia delle esigenze cautelari. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. 2. Quanto al primo motivo, ha ragione la difesa nella parte in cui denuncia come erroneo l’assunto del Tribunale per cui si sarebbe formato il c.d. “giudicato cautelare”, pur in assenza di qualsiasi impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare in atto. Espressione del più generale “principio di preclusione” – che permea di sé l’intero ordinamento processuale ed è sintetizzabile, nei suoi minimi termini, nel «divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica regiudicanda» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800, in motivazione) – il “giudicato cautelare” presuppone comunque l’esperimento, quand’anche non necessariamente l’esaurimento, delle impugnazioni cautelari. Secondo un insegnamento risalente, ma mai rivisto, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla revoca o sulla sostituzione della misura cautelare non incontra alcuna preclusione nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare; preclusione che, invece, è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale d’impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari. Con la precisazione per cui detta preclusione ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata in senso proprio: sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili ma soltanto quelle dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti d’impugnazione (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213). L’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale, tuttavia, non comporta la caducazione del provvedimento, dal momento che quei giudici, nonostante l’anzidetta enunciazione di principio sbagliata, si sono comunque soffermati sulle deduzioni difensive, compiutamente motivando il loro dissenso. Il motivo di ricorso, dunque, nel suo complesso, non può dirsi fondato. 3. Il secondo motivo, invece, è del tutto inammissibile, finendo per chiedere al giudice di legittimità una rivalutazione del merito della decisione, che ovviamente non gli compete, potendo esso sindacare solamente la completezza e la tenuta logica complessiva della motivazione del provvedimento impugnato: entrambe, nel caso di specie, sicuramente ravvisabili. Considerando, infatti, la quantità dello stupefacente detenuto dal ricorrente (quasi tredici chili lordi di cocaina) la tipologia di condotta (occultamento e custodia di quel carico) e lo svolgimento di essa in àmbito domiciliare, indiscutibilmente razionale si presenta la deduzione del Tribunale per cui il ricorrente è inserito in circuiti criminali vasti ed organizzati, con compiti fiduciari e con possibilità di attendervi anche dal proprio domicilio e, comunque, senza necessità di spostamenti, mediante contatti “da remoto” con i suoi referenti ed i loro emissari, attraverso i più comuni ed accessibili mezzi di comunicazione a distanza: di qui, la logica conclusione della inadeguatezza degli arresti domiciliari a salvaguardare la ritenute esigenze cautelari, anche se eseguiti in luogo distante da quello di commissione del reato e se vigilati mediante il controllo elettronico. 4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]