CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32852/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11128/24 — Montassar + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata traduzione in lingua araba della sentenza di primo grado era stato dedotto in appello con riferimento al solo imputato [OSCURATO:PERSONA], oggi non ricorrente, e che pertanto deve essere considerato inammissibile; Ritenuto che, quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche con conseguente eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione logica, coerente e puntuale fornita in proposito dalla Corte; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il