CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08680/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8694/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA A R.L. in liquidazione , r appresen- tatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,Lungotevere dei Mellini, n. 17; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore ; –intimata – Oggetto:sospensione termini impugnazione– tempestività avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,Sezione staccata di Salerno, n. 6879/9/2021, depositata il28 settembre 2021 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunan za camerale del 1 6 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campa- nia,Sezione staccata di Salerno, n. 6879/9/2021 veniva confermata la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo resa dalla Commissionetributaria provinciale di Salerno n. 4727/4/2019 sul ri- corso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA A R.L. in li- quidazioneavverso l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delleEntrate. La controversia aveva ad oggetto l’ avviso di accertamento con il qualel'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione Ires, Iva e Irap per l’anno di imposta 2015, atto impositivo con il quale era stata disconosciuta la detrazione di costi per acquisti carburante con la conseguentedeterminazione delle suddette maggiori imposte, oltre interessie sanzione amministrativa. Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile per tardività il ri- corso,condividendo l’eccezione preliminare dell’Agenzia, secondo cui la scadenza del termine per impugnare l’avviso del 7.5.2018 , a se- guitodel fatto che in data 5.5.2018 la società presentava istanza di accertamento con adesione , veniva proroga to di 90 giorni e della sospensionedei termini feriali (1 - 31 agosto); nondimeno, il termine cosìdifferito al 6.9.2018 veniva superato dalla contribuente, la quale notificavatardivamente il ricorso il 7.9.2018. Alle medesime conclu- sionigiungeva anche il giudice d’appello. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuentededucendo due motiv i , mentre l’Agenzia delle entrate èrimasta intimata .[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia e la viola- zione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice d’appello, con riferimento alla questione dell’erroneo com- puto del periodo di sospensione dei termini processuali per l’impu- gnazione sollevata con l’atto di appello, in cui la società aveva invo- cato, oltre alla sospensione del termine di proposizione del ricorso introduttivo di 90 giorni in dipendenza della presentazione in data 5.5.2018 dell’istanza di accertamento con adesione e dell’applica- zione della sospensione dei termini feriali per il mese di agosto, an- che della ulteriore sospensione di 60 giorni di cui all’art.42, comma 4, d.P.R. N.600/1973. 2. Il motivo è infondato. In sentenza si leggeal proposito: «Appellava la società contribuente che eccepiva che ex d.lgs. 158/2015il contribuente aveva facoltà di chiedere il computo in diminuzione dai maggiori imponibili delle per- dite pregresse non utilizzate fino a concorrenza dell'importo. E dal combinato disposto di questa norma con l'art. 42 del d.P.R. 600/73 riteneva che tale istanza rendesseapplicabile la sospensione del ter- mine di impugnazione per un periodo di gg. 60 che a suo parere andava a sommarsi ai 90 gg. già considerati, il che rendeva legittima e nei termini la impugnativa per cui è causa.». La questione della prospettata cumulabilità della sospensione di 60 giorni di cui all’art. 42, comma 4, del d.P.R. 600/73 con il differi- mento del termine per ricorrere per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione èperciò questione di cui il giudice si è fatto carico e, benché la motivazione non sia esplicita sulle ragioni per le quali non ha ritenuto cumulabili le due sospen- sioni (in aggiunta con la sospensione dei termini feriali), dal mo- mento che ha esplicitamente ritenuto tardivo il ricorso introduttivo si è pronunciato implicitamente sulla questione preliminare, disat- tendendo la prospettazione dell’appellante.3. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 21, comma 1, del d.lgs.n. 546/1992, dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. del 19 giugno 1997, n. 218, della legge n. 742 del 7 ottobre 1969, così come modificata dal d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, con riferi- mento al capo del la sentenza impugnata che dichiara tardivamente proposto il ricorso introduttivo del giudizio. 4. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, a differenza di quanto prospetta la ricorrente, non è sicuro il fatto che sia applicabile alla fattispecie l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, a norma del quale, tra agli altri, anche il termine per proporre il ricorso al giudice tributario è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Ciò in quanto il giudice non prende posizione sulla questione della regolarità dell’istanza avanzata dal contribuente ma ritiene di poter risolvere il problema con la prova logica. Con formula ipotetica dà prima atto della que- stione a lui posta dalle parti e su cui non prende posizione ( « anche a voler considerare la regolarità di presentazione della istanza di ac- certamento con adesione…») epoi afferma che, purtuttavia, il ricorso è tardivo poichéi termini «…scadevano inesorabilmente il 5.9.2018 a fronte della notificazione del ricorso stesso avvenuta il 7.9.2018». La censura in disamina non è decisiva innanzitutto perché non ripro- duce la prova della notifica dell’istanza che la società assume pre- sentata a maggio 2018, ma tale fatto non è stato accertatodal giu- dice. 5. Inoltre, il giudice di appello come già quello di primo grado ha ritenuto fossero computabili solo i 90 giorni di sospensione di cui alla norma da ultimo citata e la sospensione dei termini feriali per il mese di agosto, senza considerare l’art.25, comma 2, del d.lgs. 24 set- tembre 2015, n. 158 – invocato dalla società in appello - che ha previsto:«fatte salve le previsioni di cui all’articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo». 5.1. La ricorrente invoca tale disposto unitamente a quello dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973, che recita: «Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminu- zione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite re- lative al periodo d’imposta oggetto di accertamento, fino a concor- renza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall’eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminu- zione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accerta- mento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla pre- sentazione dell’istanza». 5.2. Premesso che è condivisa da questo Collegio l’interpretazione data dalla ricorrente secondo cui tale termine in astratto è cumula- bile con quello derivante dalla presentazione dell’istanza di accerta- mento con adesione(oltre che della sospensione feriale), in concreto la censura non è decisiva ancheper un secondo profilo oltre a quello già sopra evidenziato. Infatti, la ricorrente non dà alcuna prova dell’avvenuta presentazione dell’«apposita istanza all’ufficio compe- tente all’emissione dell’avviso di accertamento», richiesta dall’art.42 cit.. Ove mai la ricorrente ritenesse che l’istanza di accertamento con adesione fosse idonea anche agli ulteriori e specifici fini di cui all’art.42, comma 4, nonostante il comma 3 richieda un’«apposita istanza», avrebbe comunque dovuto riprodurre in ricorso il suo con- tenuto, adempimento non compiuto. 6. Al rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi non segue il regolamento delle spese di lite secondo la soccombenza in assenza di costituzione dell’Agenzia. P.Q.M. LaCorte: rigetta il ricorso. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteri