CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17342/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria di replica trasmessa in data 19 marzo u.s., Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di norme processuali è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta da pagina 3 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla partecipazione causale dell'imputato nel reato di rapina è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile