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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04325/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11739-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Delle Acacie 13-15, [OSCURATO:PERSONA] , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro COMUNE di AGROPOLI, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2019 n. 11739 sez.

S2 -ud. 07-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 329/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 785/2015, il Giudice di pace di Agropoli, nella contumacia del Comune di Agropoli, rigettò l’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] avverso i due verbali n. 3696TS e n. 33456TS, notificatigli in data 1/12/2014, di accertamento a mezzo diapparecchio autoveloxdell’avvenuta violazione dell’art. 142 comma 8 del codice della strada.

Con sentenza n.329/2018, pronunciata in data 27/9/2018, il Tribunale di Vallo della Lucania rigettò l’appello proposto dal ricorrente; per quel che ancora qui è di interesse, sostenne che la prospettata violazione dell’art.61 della l egge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 120–non rilevante nella controversia concernente la legittimità della sanzione pecuniaria inflitta – in ogni caso non sussisteva secondo la documentazione agli atti, perché dal la determina n. 16 del 1/4/2014 del Comune di Agropoli risulta va che tra il consorzio GIVES che aveva noleggiato l’apparecchiatura e il Comune erastato stipulato un canone fisso, con ciò superando il criterio di determinazione proporzionale del canone stabilito nel precedente appalto del 20/5/2009; quanto alla visibilità dell’autovelox,ribadì che i verbali di accertamento erano muniti di fede privilegiata e, in conseguenza, contestabili soltanto con querela di falso nella parte in cui attestavano che l’apparecchiatura «era posizionata in modo ben visibile e segnalata con apposito segnale posto alle distanze previste»; affermò l’inammissibilità della censura relativa all’ avvenuta installazione dell’apparecchiatura in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 11739 sez.

S2 -ud. 07-07-2022 -3- proprietaria del tratto di strada, perché la questione era stata sollevata per la prima volta in appello; in ogni caso ne escluse la fondatezza in merito rilevando che dalla nota della Provincia di Salerno del 16/7/2015 prodotta dal Comune risultava che l’installazione delle apparecchiature nel tratto di competenza era stata realizzata in conformità a quanto preventivamente autorizzato e che, in ogni caso, la nota del 23/10/2013 posta a fondamento della censura comunquenon era rilevante in quanto relativa all’installazione di spire elettromagnetiche,senza alcun collegamento con il sistema di autovelox né alcun riferimento alla possibile installazione delle apparecchiature soltanto su un lato della carreggiata; infine, rilevò che la taratura dell’apparecchio, sostenuta come mancante, risultava invece effettuata pochi giorni prima dell’accertamento dell’illecito, come da certificato emesso da laboratorio accreditato, secondo quanto dettagliatamente riportato nei verbali opposti.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad unico motivo, seppure articolato in cinque profili, a cui il Comune di Agropoli ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 166 cod.proc.civ. , nonché omessa e insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 comma I n.3 e 5 in riferimento all’art. 7 d.lgs.150/2011 in combinato disposto con l’art. 23 comma 2 l. 689/81, art. 61 l. 120/2010, art. 2697, 2700, 2727 e 2729 cod.civ., nonché art. 24 Cost.», [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in cinque profili, piùquestioni di cui alcune già sollevate con l’appello.

In particolare, con il primo profilo, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito fede privilegiata ai Ric. 2019 n. 11739 sez.

S2 -ud. 07-07-2022 -4- verbali nonostante l’accertamento sia avvenuto in un momento successivo alla rilevazione automatica dell’infrazione contestata e perciò i fatti e le circostanze riportate non fossero state direttamente percepite dal verbalizzante.

Nel secondo profilo,Quaglia ha lamentato che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la violazione dell’art. 61 legge 29 luglio 2010, n. 120 – secondo cui il noleggio delle apparecchiature autovelox può essere soltanto stipulato a canone fisso - non avesse inciso sulla validità dei singoli provvedimenti sanzionatori ed ha insistito sulla illegittimità della procedura di affidamento del Comune di Agropoli perché prevedeva il pagamento di un canone variabile; ha aggiunto che la relativa deliberaera stata annullata dall’ANAC.

Con il terzo profilo, il ricorrente ha affermato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il motiv o relativo al posizionamento e dotato di fede privilegiata il verbale di accertamento nella parte in cui ha riportato che l’apparecchiatura risultava visibile « perché segnalato con apposito segnale posto alle distanze previste».

Con il quarto profilo Quagliaha infine sottolineato che il motivo relativo alla mancanza di conformità al provvedimento autorizzativo della Provincia di Salerno era stato ritenuto erroneamente inammissibile perché invece la questione era stata da lui sollevata alla prima udienza ex art. 320 cod.proc.civ..

Con il quinto profilo il ricorrente ha contestato che la menzione a verbale di accertamento del certificato di taratura sia sufficiente e che , in ogni caso , possa essere dotata di fede privilegiata. 2.Il primo, il terzo e il quinto profilo- che possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti la stessa questione- sono Ric. 2019 n. 11739 sez.

S2 -ud. 07-07-2022 -5- infondati: il Tribunale ha correttamenteapplicato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, il verbale di costatazione costituisce atto pubblico; conseguentemente, l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020).

Lo stesso è a dirsi per l’indicazione del certificato di taratura della cui esistenza avrebbe potuto dubitarsi unicamente mediante querela di falso.

Anche il secondo profilo di censura non coglie nel segno: per giurisprudenza consolidata, il contratto intercorso tra l'amministrazione e la società di noleggio delle apparecchiature elettroniche per il controllo e la gestione del traffico non rileva nel giudizio sulla legittimità della sanzione applicata neppure se viziato, perché non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione contestata all'utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo di quegli apparecchi, né costituisce un elemento costitutivo dell'esercitato potere sanzionatorio che anche con l’appalto resta in capo all'Amministrazione. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25013 del 09/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 24757 del 05/11/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19839 del 22/09/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 22715 del 08/11/2016).

Il quarto profilo si fonda su un presupposto erroneo in diritto: il ricorrente contesta il giudizio di inammissibilità per tardività del suo motivo di opposizione concernente la mancanza di conformità al provvedimento autorizzativo della Provincia di Salerno, sottolineando di aver sollevato la questione alla prima Ric. 2019 n. 11739 sez.

S2 -ud. 07-07-2022 -6- udienza ex art. 320 cod.proc.civ . : trascura, tuttavia, che secondo l’art. 7 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2011, applicabile alla fattispecie perché la violazione è stata commessa nel 2014, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del c odice della s trada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono regolate dal rito del lavoro; al rito deve poi essere coordinato il principio secondo cui l’opposizione configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo.

Di conseguenza, non è consentito al ricorrente di integrare i motivi a sostegno dell’impugnazione del verbale di accertamento alla prima udienza, poiché l’art. 320 cod.proc.civ. - che opera ordinariamente nel giudizio innanzi al giudice di pace - è derogato dalla esplicita previsione dell’applicabilità del rito del lavoro: alla prima udienza dinnanzi al giudice , pertanto , in applicazione dell’art. 416 cod.proc.civ., ricorrente e resistente devono aver già compiutamente organizzato le rispettive difese.

Il profilo di censura, pertanto, non è idoneo ad incidere sulla correttezza della motivazione.

3. Il ricorso dev’essere perciò rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo in applicazione in riferimento al primoscaglione, sono poste a carico del ricorrente in favore del Comune, secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o Ric. 2019 n. 11739 sez.

S2 -ud. 07-07-2022 -7- totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il resistente al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune, liquidandole in Euro 800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, con distrazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11739-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Delle Acacie 13-15, [OSCURATO:PERSONA] , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro COMUNE di AGROPOLI, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2019 n. 11739 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 329/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 785/2015, il Giudice di pace di Agropoli, nella contumacia del Comune di Agropoli, rigettò l’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] avverso i due verbali n. 3696TS e n. 33456TS, notificatigli in data 1/12/2014, di accertamento a mezzo diapparecchio autoveloxdell’avvenuta violazione dell’art. 142 comma 8 del codice della strada. Con sentenza n.329/2018, pronunciata in data 27/9/2018, il Tribunale di Vallo della Lucania rigettò l’appello proposto dal ricorrente; per quel che ancora qui è di interesse, sostenne che la prospettata violazione dell’art.61 della l egge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 120–non rilevante nella controversia concernente la legittimità della sanzione pecuniaria inflitta – in ogni caso non sussisteva secondo la documentazione agli atti, perché dal la determina n. 16 del 1/4/2014 del Comune di Agropoli risulta va che tra il consorzio GIVES che aveva noleggiato l’apparecchiatura e il Comune erastato stipulato un canone fisso, con ciò superando il criterio di determinazione proporzionale del canone stabilito nel precedente appalto del 20/5/2009; quanto alla visibilità dell’autovelox,ribadì che i verbali di accertamento erano muniti di fede privilegiata e, in conseguenza, contestabili soltanto con querela di falso nella parte in cui attestavano che l’apparecchiatura «era posizionata in modo ben visibile e segnalata con apposito segnale posto alle distanze previste»; affermò l’inammissibilità della censura relativa all’ avvenuta installazione dell’apparecchiatura in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 11739 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -3- proprietaria del tratto di strada, perché la questione era stata sollevata per la prima volta in appello; in ogni caso ne escluse la fondatezza in merito rilevando che dalla nota della Provincia di Salerno del 16/7/2015 prodotta dal Comune risultava che l’installazione delle apparecchiature nel tratto di competenza era stata realizzata in conformità a quanto preventivamente autorizzato e che, in ogni caso, la nota del 23/10/2013 posta a fondamento della censura comunquenon era rilevante in quanto relativa all’installazione di spire elettromagnetiche,senza alcun collegamento con il sistema di autovelox né alcun riferimento alla possibile installazione delle apparecchiature soltanto su un lato della carreggiata; infine, rilevò che la taratura dell’apparecchio, sostenuta come mancante, risultava invece effettuata pochi giorni prima dell’accertamento dell’illecito, come da certificato emesso da laboratorio accreditato, secondo quanto dettagliatamente riportato nei verbali opposti. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad unico motivo, seppure articolato in cinque profili, a cui il Comune di Agropoli ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 166 cod.proc.civ. , nonché omessa e insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 comma I n.3 e 5 in riferimento all’art. 7 d.lgs.150/2011 in combinato disposto con l’art. 23 comma 2 l. 689/81, art. 61 l. 120/2010, art. 2697, 2700, 2727 e 2729 cod.civ., nonché art. 24 Cost.», [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in cinque profili, piùquestioni di cui alcune già sollevate con l’appello. In particolare, con il primo profilo, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito fede privilegiata ai Ric. 2019 n. 11739 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -4- verbali nonostante l’accertamento sia avvenuto in un momento successivo alla rilevazione automatica dell’infrazione contestata e perciò i fatti e le circostanze riportate non fossero state direttamente percepite dal verbalizzante. Nel secondo profilo,Quaglia ha lamentato che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la violazione dell’art. 61 legge 29 luglio 2010, n. 120 – secondo cui il noleggio delle apparecchiature autovelox può essere soltanto stipulato a canone fisso - non avesse inciso sulla validità dei singoli provvedimenti sanzionatori ed ha insistito sulla illegittimità della procedura di affidamento del Comune di Agropoli perché prevedeva il pagamento di un canone variabile; ha aggiunto che la relativa deliberaera stata annullata dall’ANAC. Con il terzo profilo, il ricorrente ha affermato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il motiv o relativo al posizionamento e dotato di fede privilegiata il verbale di accertamento nella parte in cui ha riportato che l’apparecchiatura risultava visibile « perché segnalato con apposito segnale posto alle distanze previste». Con il quarto profilo Quagliaha infine sottolineato che il motivo relativo alla mancanza di conformità al provvedimento autorizzativo della Provincia di Salerno era stato ritenuto erroneamente inammissibile perché invece la questione era stata da lui sollevata alla prima udienza ex art. 320 cod.proc.civ.. Con il quinto profilo il ricorrente ha contestato che la menzione a verbale di accertamento del certificato di taratura sia sufficiente e che , in ogni caso , possa essere dotata di fede privilegiata. 2.Il primo, il terzo e il quinto profilo- che possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti la stessa questione- sono Ric. 2019 n. 11739 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -5- infondati: il Tribunale ha correttamenteapplicato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, il verbale di costatazione costituisce atto pubblico; conseguentemente, l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020). Lo stesso è a dirsi per l’indicazione del certificato di taratura della cui esistenza avrebbe potuto dubitarsi unicamente mediante querela di falso. Anche il secondo profilo di censura non coglie nel segno: per giurisprudenza consolidata, il contratto intercorso tra l'amministrazione e la società di noleggio delle apparecchiature elettroniche per il controllo e la gestione del traffico non rileva nel giudizio sulla legittimità della sanzione applicata neppure se viziato, perché non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione contestata all'utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo di quegli apparecchi, né costituisce un elemento costitutivo dell'esercitato potere sanzionatorio che anche con l’appalto resta in capo all'Amministrazione. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25013 del 09/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 24757 del 05/11/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19839 del 22/09/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 22715 del 08/11/2016). Il quarto profilo si fonda su un presupposto erroneo in diritto: il ricorrente contesta il giudizio di inammissibilità per tardività del suo motivo di opposizione concernente la mancanza di conformità al provvedimento autorizzativo della Provincia di Salerno, sottolineando di aver sollevato la questione alla prima Ric. 2019 n. 11739 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -6- udienza ex art. 320 cod.proc.civ . : trascura, tuttavia, che secondo l’art. 7 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2011, applicabile alla fattispecie perché la violazione è stata commessa nel 2014, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del c odice della s trada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono regolate dal rito del lavoro; al rito deve poi essere coordinato il principio secondo cui l’opposizione configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo. Di conseguenza, non è consentito al ricorrente di integrare i motivi a sostegno dell’impugnazione del verbale di accertamento alla prima udienza, poiché l’art. 320 cod.proc.civ. - che opera ordinariamente nel giudizio innanzi al giudice di pace - è derogato dalla esplicita previsione dell’applicabilità del rito del lavoro: alla prima udienza dinnanzi al giudice , pertanto , in applicazione dell’art. 416 cod.proc.civ., ricorrente e resistente devono aver già compiutamente organizzato le rispettive difese. Il profilo di censura, pertanto, non è idoneo ad incidere sulla correttezza della motivazione. 3. Il ricorso dev’essere perciò rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo in applicazione in riferimento al primoscaglione, sono poste a carico del ricorrente in favore del Comune, secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o Ric. 2019 n. 11739 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -7- totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il resistente al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune, liquidandole in Euro 800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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