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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:318
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 16 aprile 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 24/26 PPU [Casotta] ( i ) CV Procedimento penale con l’intervento di: Procuratore generale presso la Corte d’appello [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Roma (Italia)] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Sentenza di condanna in assenza – Procedimento di revoca – Diritto a un nuovo processo – Condizioni – Sottrazione alla conoscenza del procedimento originario – Armonizzazione minima – Facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di offrire un livello più elevato di tutela – Condizioni – Direttiva 2012/29/UE – Diritto della vittima a partecipare al procedimento di revoca »

I. Introduzione

1. Come enunciato dalla direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( 2 ), il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa sul diritto a un equo processo, che è uno dei principi fondamentali di una società democratica.

2. Tuttavia, come precisa tale direttiva, il diritto di presenziare al processo non è assoluto ( 3 ). [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che una sentenza emessa in assenza possa essere eseguita senza avviare un nuovo processo.

Ciò può avvenire, tuttavia, a condizione che l’interessato, debitamente informato, abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a presenziare al processo e che la sua assenza risulti quindi da una scelta deliberata ( 4 ).

Per contro, nel caso in cui non sia dimostrata la sussistenza di una siffatta scelta l’esecuzione di una sentenza pronunciata in assenza è possibile soltanto a condizione che l’interessato abbia diritto a un nuovo processo se lo richieda.

3. Nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte d’appello di Roma (Italia) chiede se la direttiva 2016/343 osti a una disposizione nazionale che non le consente, in sede di esame di una siffatta domanda, di tenere conto del comportamento dell’imputato al fine di determinare se quest’ultimo si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento.

In altri termini, essa chiede se il diritto dell’Unione imponga agli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo di garantire i diritti della difesa dell’interessato, ma anche di prevenirne l’abuso.

4. Inoltre, il giudice del rinvio chiede se la direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI [del Consiglio] ( 5 ), osti a una disposizione nazionale che non prevede, in sede di esame di una richiesta di nuovo processo dopo una sentenza in assenza, alcuna informazione o partecipazione a favore della vittima del reato di cui trattasi.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2012/29

5. I considerando 12, 20, 22, 26 e 31 della direttiva 2012/29 così recitano: «(12) I diritti previsti dalla presente direttiva fanno salvi i diritti dell’autore del reato. (…) (…) (20) Il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, a seconda del sistema nazionale, e dipendono da uno o più dei criteri seguenti: (…). [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri si applica per determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva, laddove vi sono riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. (…) (22) Ai fini della presente direttiva si dovrebbe considerare che il momento in cui è presentata una denuncia rientra nell’ambito del procedimento penale.

Ciò dovrebbe comprendere i casi in cui le autorità avviano d’ufficio il procedimento penale a seguito del reato subito da una vittima. (…) (26) Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento.

A tale riguardo, particolarmente importanti sono le informazioni relative allo stato del procedimento. (…) (…) (31) Il diritto all’informazione sull’ora e il luogo di un processo conseguente alla denuncia relativa a un reato subito dalla vittima si dovrebbe applicare anche all’informazione sull’ora e il luogo di un’udienza relativa all’impugnazione di una pronuncia nella causa».

6. L’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e gli articoli 6, 10, 18 e l’articolo 20, lettera b), della direttiva 2012/29 prevedono quanto segue: «Articolo 1 Obiettivi

1. Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. (…) Articolo 6 Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso

1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:

a) un’eventuale decisione di non esercitare l’azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l’autore del reato;

b) la data e il luogo del processo e la natura dei capi d’imputazione a carico dell’autore del reato.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:

a) l’eventuale sentenza definitiva di un processo;

b) le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione in questione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale.

4. La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l’autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] membri consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono conto.

5. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell’evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell’autore del reato.

6. La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l’autore del reato. (…) Articolo 10 Diritto di essere sentiti

1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. (…)

2. Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale. (…) Articolo 18 Diritto alla protezione Fatti salvi i diritti della difesa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. (…) (…) Articolo 20 Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che durante le indagini penali: (…)

b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale».

2. Direttiva 2016/343

7. La direttiva 2016/343 è stata adottata sulla base dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE e i considerando 3, 9, 10, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42 e 48 di tale direttiva sono formulati come segue: «(3) Conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie. (…) (9) La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. (10) Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.

Tali norme minime comuni possono altresì rimuovere taluni ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) (33) Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica.

Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione. (…) (35) Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile. (36) In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo.

Ciò potrebbe verificarsi qualora l’indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio.

Il fatto che l’indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l’interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo.

Il fatto che l’indagato o imputato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione dovrebbe essere inteso, in particolare, nel senso che l’interessato è informato del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio. (37) Dovrebbe inoltre essere possibile celebrare un processo che possa concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza in assenza dell’indagato o imputato qualora quest’ultimo sia stato informato del processo e abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lui o dallo Stato, per rappresentarlo in giudizio e che abbia rappresentato l’indagato o imputato. (38) Nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l’interessato sia a conoscenza del processo, si dovrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e alla diligenza di cui ha dato prova [l]’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate. (39) Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano la possibilità che i processi siano svolti in assenza dell’indagato o imputato, ma le condizioni per prendere una decisione in assenza di un determinato indagato o imputato non siano soddisfatte, poiché la persona in questione non può essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi, ad esempio in caso di fuga o di latitanza, dovrebbe essere comunque possibile adottare la decisione in assenza dell’indagato o imputato ed eseguirla.

In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero garantire che l’indagato o imputato, una volta informato della decisione, soprattutto in caso di arresto, sia informato anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo, o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale.

Tali informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto.

Le informazioni potrebbero altresì essere fornite oralmente, purché ciò sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale. (…) (42) [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero garantire che, nell’attuazione della presente direttiva, soprattutto per quanto riguarda il diritto di presenziare al processo e il diritto a un nuovo processo, si tenga conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili.

Conformemente alla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali ( 6 ), per indagati o imputati vulnerabili si dovrebbero intendere tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire o partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o eventuali disabilità. (…) (48) Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato.

Il livello di tutela previsto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo».

8. L’articolo 1, l’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343 sono così formulati: «Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

a) alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;

b) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. (…) Articolo 8 Diritto di presenziare al processo

1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

3. Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato.

4. Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa.

In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo

9. (…) Articolo 9 Diritto a un nuovo processo [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

B. Diritto italiano

9. L’articolo 420- bis del Codice di procedura penale, intitolato «Assenza dell’imputato», così recita: «1.

Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza, il giudice procede in sua assenza:

a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto;

b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420- ter , ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.

A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420- quater , il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

6. L’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare. L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e provvede ai sensi del comma 5».

10. L’articolo 629- bis del codice di procedura penale, intitolato «Rescissione del giudicato», così dispone: «1.

Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628- bis , il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420- bis , e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2. La richiesta è presentata alla Corte di appello [Italia] nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.

3. La Corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

III. Fatti

11. Con sentenza del 23 ottobre 2023 del Tribunale ordinario di Roma (Italia), CV è stato condannato a una pena di cinque anni e tre mesi di reclusione e a una multa di EUR 1 500 in quanto responsabile, in concorso con altre persone, dei reati di lesioni personali aggravate e rapina aggravata.

12. Poiché CV non ha interposto appello, tale sentenza è divenuta definitiva il 14 aprile 2024 e CV è stato arrestato il 19 novembre 2024 ai fini dell’esecuzione della pena inflitta.

13. Il 19 dicembre 2024 CV ha chiesto alla Corte d’appello di Roma la rescissione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, affermando di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti stabiliti dall’articolo 420- bis del codice di procedura penale.

Infatti, egli non sarebbe stato a conoscenza della pendenza di un processo a suo carico. 14.

Dall’esame degli atti del procedimento di primo grado, la Corte d’appello di Roma rileva che tale procedimento era stato avviato il 2 aprile 2022 a seguito dell’arresto in flagranza di CV per i reati di lesioni aggravate e rapina aggravata, commessi in concorso con un’altra persona anch’essa arrestata e con altre otto persone rimaste ignote.

A CV è stata inoltre addebitata la recidiva in quanto era già stato condannato per altri reati dello stesso tipo.

15. Su domanda di CV, la polizia ha informato sua madre del suo arresto e CV ha nominato un avvocato difensore.

16. Il 4 aprile 2022 CV è stato presentato in stato di arresto al Tribunale ordinario di Roma per la convalida di detto arresto e per il contestuale giudizio direttissimo.

In tale occasione egli ha dichiarato di essere anagraficamente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sua madre, ma di vivere stabilmente a Roma da cinque anni.

Egli ha inoltre dichiarato che la propria residenza era a Roma presso una «mensa per i poveri» gestita dalla «Comunità di Sant’Egidio».

17. All’esito dell’udienza del 4 aprile 2022 l’arresto di CV non è stato convalidato, non si è proceduto al giudizio direttissimo, gli atti sono stati restituiti al pubblico ministero e CV è stato liberato.

18. Il pubblico ministero ha poi chiesto al giudice per le indagini preliminari (Italia) presso il Tribunale ordinario di Roma l’emissione del decreto di giudizio immediato, a causa dell’evidenza delle prove che consentiva di trattare direttamente il dibattimento senza l’udienza preliminare.

19. Tale domanda è stata accolta e il giudice per le indagini preliminari ha rinviato CV a giudizio immediato dinanzi al Tribunale ordinario di Roma all’udienza del 4 ottobre 2022.

20. Il 9 maggio 2022 la polizia si è recata presso detta «mensa per i poveri» al fine di procedere alla notificazione del decreto di giudizio immediato, ma non vi ha trovato CV e ha lasciato l’atto da notificare ad uno degli addetti alla mensa.

Quest’ultimo ha dichiarato che CV si era recato sul posto due giorni prima e ha assicurato che avrebbe lasciato il decreto di giudizio immediato nella casella di posta personale di CV.

21. Il 13 luglio 2022 il difensore nominato da CV ha inviato a quest’ultimo un telegramma presso il suo domicilio alla «mensa per i poveri» per informarlo della rinuncia al mandato a causa dell’impossibilità di rintracciarlo.

22. Il 4 ottobre 2022 il decreto di giudizio immediato è stato notificato, tramite posta elettronica certificata, al difensore nominato da CV, poiché il domicilio dichiarato da CV non era idoneo a tal fine.

23. Nel corso dell’udienza del 4 ottobre 2022, a causa della rinuncia al mandato da parte del difensore nominato da CV, il Tribunale ordinario di Roma ha nominato un altro avvocato quale difensore d’ufficio.

24. All’esito di tale udienza del 4 ottobre 2022, il Tribunale ordinario di Roma ha constatato che il decreto che disponeva il giudizio immediato non era stato notificato all’imputato e ha trasmesso gli atti alla cancelleria affinché provvedesse nuovamente a tale notificazione.

25. All’udienza del 17 gennaio 2023, il Tribunale ordinario di Roma ha ravvisato la necessità di dare corso alle ricerche dell’interessato, non essendovi prova della conoscenza effettiva del processo da parte di CV, e ha trasmesso gli atti alla cancelleria affinché provvedesse a tal fine.

26. Il 20 gennaio 2023 la polizia si è recata di nuovo presso la «mensa per i poveri» al fine di procedere alla notificazione ma, anche in questa occasione, non ha trovato CV e ha lasciato un invito di presentazione ad un volontario che, a suo dire, avrebbe depositato tale invito nella casella di posta personale di CV.

27. Il 20, 21 e 23 gennaio 2023 la polizia ha tentato invano di mettersi in contatto telefonico con CV, che aveva lasciato il suo numero di telefono cellulare.

28. Il 20 gennaio 2023 la polizia ha effettuato una ricerca nei registri anagrafici e ha constatato che CV era domiciliato presso sua madre in Sicilia.

Il 3 febbraio 2023 la madre di CV si è però recata presso gli uffici dell’anagrafe del comune presentando una dichiarazione di allontanamento di suo figlio dal domicilio e chiedendo che egli fosse cancellato dal suo stato di famiglia.

29. All’udienza del 13 giugno 2023, il Tribunale ordinario di Roma ha constatato che dall’annotazione di servizio della polizia risultava che CV non era stato rintracciato e, pertanto, ha ordinato che si procedesse alle ricerche dell’interessato presso il suo indirizzo di residenza, ossia l’indirizzo di sua madre in Sicilia, al fine di notificargli una copia del decreto che disponeva il giudizio immediato e una copia del verbale dell’udienza del 13 giugno 2023, che aveva rinviato l’udienza al 23 ottobre 2023.

30. Il 19 giugno 2023 tali atti sono stati notificati dalla polizia nelle mani della madre di CV, con la dicitura «madre convivente».

31. All’udienza del 23 ottobre 2023, il Tribunale ordinario di Roma ha constatato che il decreto di giudizio immediato era stato notificato nelle mani della madre convivente e che doveva quindi ritenersi garantita la conoscenza del processo da parte dell’imputato.

32. Pertanto, il Tribunale ordinario di Roma ha disposto che si procedesse al dibattimento in assenza di CV, ritenendo dimostrato che l’imputato aveva avuto effettiva conoscenza del processo e che la sua assenza all’udienza doveva essere considerata una scelta volontaria e consapevole ai sensi dell’articolo 420- bis , comma 3, del codice di procedura penale.

33. Il 23 ottobre 2023, nel corso dell’istruzione dibattimentale è stata sentita la testimonianza della vittima del reato e, dopo la discussione delle parti, il Tribunale ordinario di Roma ha condannato CV a una pena di cinque anni e tre mesi di reclusione e a una multa di EUR 1 500 in quanto responsabile, in concorso con altre persone, dei reati di lesioni aggravate e rapina aggravata.

Tale sentenza è divenuta irrevocabile il 14 aprile 2024.

34. CV è stato arrestato il 19 novembre 2024 e ha proposto la richiesta di rescissione di cui al paragrafo 13 delle presenti conclusioni.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali

35. Nell’ambito di tale procedimento con ordinanza del 7 gennaio 2026, depositata presso la cancelleria della Corte il 22 gennaio 2026, la Corte d’appello di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 6, 10 e 18 della [direttiva 2012/29], letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 6 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, debbano essere interpretati nel loro complesso nel senso che ostano a una normativa nazionale quale quella dell’articolo 629- bis del codice di procedura penale italiano che, in un procedimento di rescissione del giudicato idoneo a revocare una sentenza di condanna e a rendere necessario un nuovo giudizio di merito, non prevede alcuna forma di informazione, comunicazione o partecipazione per la vittima del reato non costituita parte civile; 2) Se gli articoli 8 e 9 della [direttiva 2016/343], letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 6 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, debbano essere interpretati nel loro complesso nel senso che ostano a una normativa nazionale quale quella prevista dagli articoli 420- bis e 629- bis del codice di procedura penale italiano, che consente la revoca di una sentenza di condanna qualora l’imputato deduca di non aver avuto conoscenza effettiva del processo, nella parte in cui tale normativa esclude che la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento possa essere desunta da colpa macroscopica dell’imputato o dall’accettazione consapevole del rischio di non ricevere gli atti, risultante da comportamenti oggettivi e da prove indirette».

36. A seguito delle riunioni amministrative tenutesi il 5 e il 9 febbraio 2026, la Quarta Sezione della Corte ha deciso di trattare la presente causa con il procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

37. Il governo italiano e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte nel procedimento dinanzi alla Corte.

Le medesime parti hanno partecipato all’udienza tenutasi il 18 marzo 2026.

V. Valutazione A. Sulla seconda questione pregiudiziale

38. Con la seconda questione pregiudiziale, che propongo di esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e degli articoli 6 e 17 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

Esso chiede se tali disposizioni ostino a una normativa nazionale che esclude, conformemente alla sua interpretazione da parte della giurisprudenza pertinente, che un giudice investito di una domanda di nuovo processo a causa di una condanna in assenza possa dedurre dal comportamento dell’interessato e da prove indirette che quest’ultimo si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento originario.

1. Le prescrizioni delle disposizioni pertinenti

39. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2016/343, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione esecutiva di colpevolezza o innocenza dell’interessato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo.

Ciò è possibile a condizione che l’interessato sia stato informato, in tempo adeguato, del processo e delle conseguenze della mancata comparizione [articolo 8, paragrafo 2, lettera a)] oppure sia stato semplicemente informato del processo quando peraltro sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’interessato o dallo Stato [articolo 8, paragrafo 2, lettera b)] ( 7 ).

Ai sensi del paragrafo 4 di detto articolo, qualora non sia possibile soddisfare tali condizioni perché l’interessato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, una decisione può comunque essere adottata ed eseguita, ma in tal caso l’interessato deve aver diritto a un nuovo processo, come previsto all’articolo 9 di tale direttiva.

40. Secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) ( 8 ), la facoltà riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2016/343, allorché sono soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2, di svolgere un processo in assenza e di eseguire la decisione senza prevedere il diritto a un nuovo processo, si basa sul presupposto che, nell’ipotesi di cui a detto paragrafo 2, l’interessato, debitamente informato, abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il diritto di presenziare al processo.

41. Nella medesima sentenza la Corte ha riconosciuto che si può anche ritenere, se del caso, che un individuo sia stato informato del processo e abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il suo diritto di presenziare a quest’ultimo qualora lo stesso non possa essere rintracciato ai fini della notifica della convocazione al processo.

Ciò può avvenire qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che l’interessato, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato, e sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, ha agito deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo.

L’esistenza di siffatti indizi precisi e oggettivi può, ad esempio, essere constatata qualora detto interessato, come nella causa che ha condotto alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante), abbia volontariamente comunicato un indirizzo errato alle autorità competenti o non si trovi più all’indirizzo da lui comunicato ( 9 ).

42. La situazione di un siffatto interessato, che abbia impedito alle autorità di informarlo ufficialmente del processo in tempo adeguato, mediante un documento ufficiale, rientra quindi nell’ipotesi prevista all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 ( 10 ).

Inoltre, in tali circostanze l’invio in tempo adeguato, da parte delle autorità competenti, del documento ufficiale indicante la data e il luogo di un processo all’indirizzo che l’interessato ha comunicato a tali autorità, e la prova fornita che tale documento è stato effettivamente consegnato a detto indirizzo, valgono come informazione comunicata a tale persona, che non può più essere rintracciata, in merito a tale data e luogo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.

Tuttavia, ciò è ammissibile solamente a condizione che dette autorità abbiano profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare detta persona e di convocare in giudizio quest’ultima personalmente o di informarla ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo ( 11 ).

43. Inoltre, a una tale persona può essere negato un nuovo processo soltanto se, peraltro, siano soddisfatte le altre condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343, vale a dire che detta persona sia stata informata, in tempo adeguato, delle conseguenze della mancata comparizione oppure sia stata rappresentata da un difensore ( 12 ).

2. Gli interrogativi del giudice del rinvio alla luce della sua interpretazione del diritto nazionale

44. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai sensi del diritto dell’Unione, esso debba disporre di un margine discrezionale che gli consenta di tenere conto del comportamento di CV per valutare se quest’ultimo si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, nel qual caso la sua richiesta di nuovo processo dovrebbe essere qualificata come abusiva.

45. Alla luce delle affermazioni del governo italiano tale questione appare ipotetica.

Secondo tali affermazioni, le circostanze del caso di specie dovrebbero consentire al giudice del rinvio di rifiutare l’avvio di un nuovo processo.

Infatti, secondo la giurisprudenza nazionale, è ben vero che sarebbe la conoscenza effettiva del processo a legittimare la dichiarazione di assenza e la volontà di sottrarsi ad esso non potrebbe automaticamente desumersi dalla «negligenza informativa» dell’imputato.

Tuttavia, tale negligenza potrebbe essere presa in considerazione qualora le autorità competenti abbiano compiuto sforzi ragionevoli al fine di rintracciare l’interessato.

Spetterebbe pertanto a queste ultime addurre «indizi precisi e oggettivi» da cui risulti che quest’ultimo ha ricevuto sufficienti informazioni.

46. La considerazione di entrambe le citate condizioni escluderebbe qualsiasi invocazione abusiva dei diritti della difesa, poiché essa attribuirebbe rilievo tanto alla diligenza dimostrata dalle autorità pubbliche nell’informare l’interessato, quanto alla diligenza di cui quest’ultimo abbia dato prova al fine di ricevere le relative informazioni.

Alla luce di tali condizioni, le circostanze esposte nell’ordinanza di rinvio consentirebbero di negare il diritto di CV a un nuovo processo.

47. Di fronte a tale argomento occorre ricordare che il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE si basa su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte; quest’ultima è autorizzata a pronunciarsi soltanto sull’interpretazione o sulla validità degli atti dell’Unione di cui a detto articolo.

In tale contesto, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale né stabilire se l’interpretazione datane dal giudice nazionale sia corretta.

Ne deriva che la Corte deve prendere in considerazione il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali quale definito dalla decisione di rinvio.

Nel caso di specie, occorre quindi attenersi all’interpretazione della normativa italiana quale risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e che costituisce la premessa della questione sottoposta alla Corte ( 13 ).

48. Secondo il giudice del rinvio, è ben vero che l’articolo 420- bis del codice di procedura penale elenca alcuni elementi in presenza dei quali è possibile concludere che l’imputato aveva intenzione di sottrarsi alla conoscenza del procedimento e che la sua assenza è il risultato di una scelta deliberata.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (Italia), la richiesta di un nuovo processo potrebbe essere respinta soltanto qualora fosse fornita la prova diretta della volontà di sottrarsi alla conoscenza del procedimento.

49. Secondo il giudice del rinvio, ciò equivale de facto a esigere una dichiarazione espressa dell’interessato di volersi sottrarre al procedimento.

Non sarebbe ammissibile concludere che la sua irreperibilità sia dovuta a condotte che dimostrino in modo indiretto ma certo una siffatta volontà.

Non sarebbe quindi possibile tenere conto di un comportamento negligente che dimostri l’accettazione consapevole del rischio di non venire a conoscenza del procedimento e che possa essere assimilato alla deliberata sottrazione a tale conoscenza.

Pertanto, nelle circostanze del caso di specie il giudice del rinvio sarebbe tenuto ad accogliere la richiesta di un nuovo processo a causa della mancanza di una prova diretta della volontà di CV di sottrarsi alla conoscenza del procedimento originario.

50. Il giudice del rinvio sembra quindi dell’avviso che il diritto nazionale, quale esso sarebbe costretto ad applicare, «sovraproteggerebbe» per così dire i diritti della difesa.

Tale diritto lo obbligherebbe a riaprire il procedimento e gli impedirebbe di esaminare gli indizi idonei a dimostrare che l’assenza di CV al processo sia eventualmente dovuta a una scelta consapevole di quest’ultimo.

3. Il divieto di ricorso abusivo al diritto a un nuovo processo sancito dalla direttiva 2016/343

51. Come precisato dalla sua base giuridica all’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, dai suoi considerando 9 e 48 e dal suo articolo 1, la direttiva 2016/343 realizza soltanto un’armonizzazione minima e non un’armonizzazione completa ed esaustiva, ragion per cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono estendere i diritti in essa definiti al fine di offrire un livello di protezione più elevato ( 14 ).

52. Infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri « possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo» ( 15 ). [OSCURATO:PERSONA] membri sono quindi liberi di non prevedere la possibilità di processi in assenza nel loro diritto nazionale ( 16 ).

53. Tuttavia, qualora prevedano la possibilità di svolgere tali processi, essi devono rispettare le prescrizioni della direttiva.

Queste ultime prevedono e disciplinano infatti gli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda il diritto degli indagati e imputati ad assistere al loro processo nonché le eccezioni a tale diritto ( 17 ).

Ciò significa non solo che essi devono garantire il diritto dell’imputato a presenziare al processo, ma anche che essi devono prevenire un ricorso abusivo al diritto a un nuovo processo in caso di sentenza in assenza, che pregiudicherebbe l’efficacia dell’azione penale e la buona amministrazione della giustizia.

54. È ben vero che, in linea di principio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano liberi di offrire un livello di tutela dei diritti della difesa più elevato di quello previsto dalla direttiva 2016/343.

Tuttavia, la garanzia di tali diritti non deve pregiudicare la finalità e l’effettiva attuazione di tale direttiva.

Infatti, quando un atto dell’Unione conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri una libertà di scelta tra diverse modalità di attuazione, l’esercizio di tale potere discrezionale rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione.

Pertanto, l’esame della conformità delle norme nazionali adottate a tal fine rientra nell’interpretazione di detta direttiva alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione ( 18 ).

55. Analogamente, nell’attuazione di tali norme gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono vincolati dalle prescrizioni della Carta.

Essi possono certamente applicare standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali ma a condizione che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione ( 19 ).

56. In conformità con tali principi, la Corte ha già dichiarato che le disposizioni della direttiva 2016/343 relative al diritto di presenziare al processo e al diritto a un nuovo processo devono essere interpretate in modo da evitare che una persona che, pur essendo stata informata dello svolgimento di un processo, abbia rinunciato, espressamente o tacitamente, ma inequivocabilmente, a presenziare al processo, possa, a seguito di una condanna in assenza, rivendicare lo svolgimento di un nuovo processo e, in tal modo, ostacolare abusivamente l’efficacia dell’azione penale e la buona amministrazione della giustizia ( 20 ).

57. Secondo la Corte, tale interpretazione deriva dalla finalità della direttiva 2016/343 che consiste, come enunciano i suoi considerando 9 e 10, nel rafforzare il diritto a un processo equo nei procedimenti penali in modo da aumentare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei reciproci sistemi di giustizia penale.

Il postulato secondo cui, allorché sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva, l’interessato, debitamente informato, ha rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il diritto di presenziare al processo, garantisce il rispetto di detta finalità ( 21 ).

58. Tale interpretazione trova conferma nel fatto che, essendo stata adottata al fine di facilitare il riconoscimento reciproco nonché la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la direttiva 2016/343 persegue lo stesso obiettivo delle decisioni quadro relative al riconoscimento reciproco delle sentenze penali e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri ( 22 ).

Poiché fa parte del medesimo insieme normativo, la direttiva 2016/343 deve essere interpretata in modo coerente con tali decisioni quadro ( 23 ).

59. Orbene, come ha spiegato l’avvocato generale Richard de la Tour, in forza di queste ultime decisioni quadro i giudici nazionali devono disporre anche di un potere discrezionale che consenta loro di valutare se, alla luce delle circostanze del caso di specie, i diritti della difesa siano stati rispettati nonostante l’emissione di una sentenza in assenza ( 24 ).

Egli basa inoltre tale opinione, in particolare, sull’efficacia dell’azione penale e sulla buona amministrazione della giustizia ( 25 ).

60. Infine, l’interpretazione proposta è conforme al diritto della vittima a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole e a che essa non sia nuovamente traumatizzata, al principio di economia del processo penale nonché al principio generale del divieto di abuso del diritto, secondo cui i soggetti dell’ordinamento non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione ( 26 ).

61. Il divieto di abuso del diritto è infatti sempre applicabile.

È ben vero che l’articolo 54 della Carta e l’articolo 17 CEDU sanciscono esplicitamente un divieto di abuso del diritto che non sembra pertinente al caso in esame.

Come osservato dalla Commissione, tali disposizioni hanno l’obiettivo specifico di impedire che individui, gruppi o [OSCURATO:PERSONA] utilizzino le libertà ivi garantite per distruggere o limitare in modo eccessivo i diritti ivi riconosciuti.

Tuttavia, tale divieto specifico non esclude il divieto più generale riconosciuto dalla Corte.

4. Conclusione sulla seconda questione pregiudiziale

62. Dalle considerazioni che precedono risulta che, nel valutare se sussistano i presupposti per l’applicazione del diritto a un nuovo processo in caso di sentenza in assenza, sancito all’articolo 9 della direttiva 2016/343, il giudice competente deve disporre di un potere discrezionale.

63. Nell’ambito dell’esercizio di tale potere, detto giudice deve poter valutare se le condizioni riassunte ai paragrafi da 39 a 43 delle presenti conclusioni siano soddisfatte.

Esso deve quindi valutare se sussistano indizi precisi e oggettivi da cui risulti che l’interessato, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e, sapendo quindi che si sarebbe svolto un processo a suo carico, ha agito deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo.

Nel fare ciò, esso deve tenere debitamente conto della situazione particolare delle persone vulnerabili menzionate segnatamente al considerando 42 della direttiva 2016/343 ( 27 ).

Infine, nel corso di tale esame, il giudice del rinvio deve accertare se sia soddisfatta una delle condizioni alternative previste all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), di detta direttiva, vale a dire che l’interessato sia stato informato della data e del luogo del processo nonché delle conseguenze della mancata comparizione oppure sia stato rappresentato da un difensore debitamente incaricato per l’intera durata di tale processo ( 28 ).

64. Soltanto nel caso in cui esso concluda, in esito a tale esame, che l’interessato ha agito deliberatamente in modo da non ricevere ufficialmente le informazioni relative al processo e che, inoltre, una di dette condizioni è soddisfatta, il diritto a un nuovo processo può essere negato all’interessato.

Si potrebbe avere un esito diverso soltanto nel caso in cui si accertasse che l’interessato ha deliberatamente agito in modo da impedire che tali condizioni venissero soddisfatte, ad esempio evitando di ricevere le informazioni relative alla data e al luogo del processo nonché alle conseguenze di un giudizio in assenza oppure interrompendo, in modo deliberato e ripetuto, i rapporti con il proprio difensore.

In un caso del genere, il principio generale del divieto di abuso del diritto potrebbe deporre a sfavore dell’avvio di un nuovo processo.

65. Nel caso di specie, fatto salvo l’esame da parte del giudice del rinvio, non è chiaro se sussistano indizi da cui risulti che CV ha impedito in modo deliberato e abusivo il verificarsi delle condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.

Spetterà quindi a tale giudice valutare, in particolare alla luce del verbale e della trascrizione dell’interrogatorio di CV svoltosi il 4 aprile 2022 (paragrafo 16 supra ), nel corso del quale egli è stato assistito dal difensore di sua scelta debitamente incaricato ( 29 ), se da tali documenti risulti che CV è stato sufficientemente informato del fatto che era accusato di aver commesso un reato e che si sarebbe svolto un processo a suo carico.

Analogamente, il giudice del rinvio deve valutare, segnatamente alla luce delle indicazioni fornite da CV sui suoi indirizzi e degli sforzi compiuti per notificargli le informazioni relative al suo processo, se debba ritenersi che egli abbia deliberatamente fatto in modo di evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo laddove le autorità competenti abbiano compiuto sforzi sufficienti al fine di rintracciarlo.

66. Nel corso di tali valutazioni, il giudice del rinvio deve tenere debitamente conto non solo della vulnerabilità di CV derivante dal fatto di essere sprovvisto di fissa dimora, ma anche della questione se dalle sue dichiarazioni rese durante l’interrogatorio del 4 aprile 2022 risulti che egli fosse tanto istruito e lucido da poter valutare le implicazioni della situazione in cui si trovava.

Inoltre, nell’ambito della procedura di richiesta di un nuovo processo CV deve poter addurre, segnatamente, circostanze particolari che possano avergli impedito, se del caso, di ricevere le notifiche consegnate alla «mensa per i poveri» gestita dalla «Comunità di Sant’Egidio» (v. paragrafi 16, 20 e 26 delle presenti conclusioni).

67. Inoltre, il giudice del rinvio deve valutare se, nel caso di specie, sia soddisfatta una delle due condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343.

A tale riguardo, da un lato, esso deve accertare se possa ritenersi che CV sia stato rappresentato da un difensore debitamente incaricato per l’intera durata del procedimento, alla luce delle circostanze del caso di specie (v. paragrafi 15, 21 e 23 delle presenti conclusioni) ( 30 ).

68. D’altro lato, per quanto riguarda la condizione prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343, il giudice del rinvio deve valutare se il deposito della notifica del decreto di giudizio immediato presso la «mensa per i poveri» gestita dalla «Comunità di Sant’Egidio» possa valere come informazione comunicata a CV in merito alla data e al luogo del processo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva (v. paragrafo 42 delle presenti conclusioni).

Inoltre, esso deve valutare se sia stato dimostrato in modo sufficiente che CV era stato ufficialmente informato in un tempo adeguato, in particolare nel corso dell’interrogatorio del 4 aprile 2022, delle conseguenze della mancata comparizione.

69. Infine e ad ogni buon conto va ricordato che il procedimento nel corso del quale un indagato o un imputato deve poter chiedere un nuovo processo ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2016/343 deve soddisfare le condizioni del diritto a un ricorso effettivo.

Ciò implica, in particolare, che la domanda di riapertura sia esaminata in un tempo sufficientemente breve da garantire, soprattutto in un caso – come quello in esame – di privazione della libertà dell’interessato, l’effettività di tale procedimento idoneo a condurre, se del caso, alla riforma della decisione originaria e alla liberazione dell’interessato.

Orbene, nelle circostanze del caso di specie è dubbio che il procedimento principale soddisfi dette condizioni, poiché CV è stato arrestato il 19 novembre 2024, ha chiesto la rescissione della sentenza originaria il 19 dicembre 2024 e il giudice del rinvio ha inviato la presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte soltanto il 7 gennaio 2026, vale a dire oltre un anno dopo, quando CV aveva già scontato una parte non trascurabile della pena che gli era stata inflitta ( 31 ).

B. Sulla prima questione pregiudiziale

70. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta e degli articoli 6 e 17 CEDU, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale come l’articolo 629- bis del codice di procedura penale italiano che, in un procedimento di rescissione del giudicato idoneo a revocare una sentenza di condanna e a rendere necessario un nuovo giudizio di merito, non prevede alcuna forma di informazione, comunicazione o partecipazione per la vittima del reato non costituitasi parte civile.

71. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2012/29, quest’ultima ha lo scopo di garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.

72. A tal fine, l’articolo 6 della direttiva 2012/29 prevede il diritto della vittima di ottenere informazioni sul proprio caso.

Tale disposizione non riguarda esplicitamente un procedimento di riapertura come quello di cui al procedimento principale, nel corso del quale il giudice competente valuta se nel corso del procedimento originario fossero soddisfatte le condizioni per emettere una sentenza in assenza.

Analogamente, ai fini del diritto della vittima di ricevere, in linea di principio, le informazioni che le consentano di essere al corrente dello stato del procedimento penale, sancito specificamente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva, l’articolo 6, paragrafo 2, rinvia, al pari del considerando 20, al ruolo attribuito alle vittime nel pertinente sistema giudiziario penale.

73. Anche l’articolo 10 della direttiva 2012/29, che sancisce il diritto delle vittime di essere sentite, si limita a rinviare in generale ai «procedimenti penali».

74. Tuttavia, dall’economia generale e dalla finalità della direttiva 2012/29 risulta che quest’ultima si basa sulla considerazione delle gravi implicazioni dei procedimenti a carico degli autori di reati per le vittime di tali reati, e che essa mira a garantire che le vittime possano partecipare in modo adeguato e attivo a detti procedimenti.

75. In tale ottica il considerando 26 della direttiva 2012/29 sottolinea l’importanza di trasmettere alle vittime informazioni che consentano loro di conoscere lo stato del procedimento.

Il considerando 31 di tale direttiva precisa, inoltre, che il diritto all’informazione sull’ora e il luogo di un processo si dovrebbe applicare anche all’informazione sull’ora e il luogo di un’udienza relativa all’impugnazione di una pronuncia nella causa.

76. Orbene, un procedimento nel corso del quale il giudice competente esamina se occorra annullare la sentenza originaria e riaprire il procedimento di merito può essere assimilato a un procedimento di ricorso avverso una sentenza pronunciata in un processo penale.

Un siffatto procedimento di rescissione implica infatti che un procedimento di merito in linea di principio concluso con una sentenza definitiva possa essere riaperto.

77. Un procedimento del genere riveste un’importanza fondamentale per la vittima.

Esso implica infatti che la vittima possa trovarsi a dover affrontare nuovamente un’esperienza traumatica e possa essere obbligata, se del caso, a testimoniare nuovamente nel corso del nuovo procedimento di merito.

78. Ciò premesso, a mio avviso il diritto della vittima di partecipare attivamente ai procedimenti penali non può essere limitato ai procedimenti di merito volti ad accertare la commissione del reato, ma deve applicarsi anche nell’ambito di un procedimento di rescissione della sentenza originaria.

Analogamente, il diritto della vittima di partecipare a un simile procedimento non può dipendere dal fatto che ella si sia costituita parte civile né dal fatto che il procedimento originario sia stato avviato da una sua denuncia o da un’indagine d’ufficio ( 32 ).

79. È ben vero che, come sottolinea la Commissione, non si può procedere a un bilanciamento tra i diritti della vittima e quelli dell’imputato nel valutare la sussistenza del diritto a un nuovo processo.

Come precisa il considerando 12 della direttiva 2012/29, i diritti della vittima previsti da tale direttiva fanno salvi i diritti dell’autore del reato.

Non si tratta, quindi, di limitare il diritto dell’imputato a un processo equo a causa delle conseguenze di un nuovo processo di merito per la vittima.

Le disposizioni di detta direttiva volte a prevenire una vittimizzazione secondaria o un numero inutilmente elevato di udienze ( 33 ) non possono essere interpretate in modo da pregiudicare il diritto dell’imputato a un nuovo processo, qualora siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di tale diritto.

80. Inoltre, nell’ambito di un procedimento di rescissione non si dibatte sul reato in quanto tale e la testimonianza della vittima in merito a tale reato non rileva ai fini dell’esame delle condizioni per la riapertura del procedimento di merito.

81. Tuttavia, è possibile che la vittima sia in grado di fornire al giudice competente elementi utili per chiarire se l’imputato abbia voluto o meno sottrarsi al processo originario con cognizione di causa.

Ciò vale in particolare nei casi, ad esempio di violenza domestica, in cui l’imputato e la vittima si conoscono o intrattengono rapporti stretti.

82. Ne consegue che, in risposta alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre dichiarare che i diritti garantiti dalla direttiva 2012/29 alla vittima impongono che quest’ultima sia informata di qualsiasi domanda volta ad ottenere un nuovo processo.

Inoltre, ella deve poter essere ascoltata in sede di esame di una siffatta domanda affinché possa fornire eventuali informazioni rilevanti ai fini della valutazione del comportamento dell’imputato.

VI. Conclusione

83. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte d’appello di Roma (Italia): Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI [del Consiglio] devono essere interpretati nel senso che: – i giudici nazionali devono disporre di un potere discrezionale per valutare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, un imputato che non ha presenziato al processo debba aver diritto a un nuovo processo affinché sia garantito il suo diritto a un processo equo; – nell’ambito di tale valutazione, i giudici nazionali devono determinare se sia dimostrato in modo adeguato che l’imputato è venuto a conoscenza dello svolgimento del processo e delle conseguenze di un giudizio in assenza e che la sua assenza è il risultato di una scelta deliberata; – la vittima deve essere informata di una domanda di nuovo processo proposta dall’imputato e deve avere il diritto di essere ascoltata nel procedimento nel corso del quale il giudice competente esamina tale domanda. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, (GU 2016, L 65, pag. 1).

V. considerando

33. 3 Considerando 35 di detta direttiva.

V., inoltre, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 49). 4 V., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante)», EU:C:2022:401, punti 34 e 35). 5 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, (GU 2012, L 315, pag. 57). 6 GU 2013, C 378, pag.

8. 7 [OSCURATO:PERSONA] del 19 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punti 33 e da 39 a 43), del 16 gennaio 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 37), e del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti 34 e seguenti). 8

V. punti 34 e 35 di tale sentenza; v., inoltre, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punti 35, 36 e 58). 9

V. punti 48 e 49 di tale sentenza. 10 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 48). 11 V., in tal senso, sentenze del 16 gennaio 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 42), e del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 37).

Tale ipotesi non è stata esaminata nella sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punti 33 e segg.), discussa nella presente causa, nella quale si poneva la questione se la notifica dell’atto di imputazione a un adulto convivente con l’imputato fosse sufficiente per considerare che quest’ultimo era stato informato del processo, senza che si fosse esaminata la questione se l’imputato fosse stato informato, prima di tale notifica, del fatto che sarebbe stato celebrato un processo a suo carico. 12 [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punti 38 e 54 e segg.), del 16 gennaio 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 43), e del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 38).

V., inoltre, conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:306, paragrafi 41 e segg.). 13 V., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑418/11, EU:C:2013:588, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza citata). 14 [OSCURATO:PERSONA] del 13 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Udienza in assenza dell’imputato) (C‑688/18, EU:C:2020:94, punti 29 e 30), e [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 43 e giurisprudenza citata). 15 Il corsivo è mio. 16 Sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punti da 37 a 39). 17 Sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punti 40 e 47). 18 V., in tal senso e per analogia, sentenze del 25 maggio 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 39), del 9 marzo 2017, Milkova (C‑406/15, EU:C:2017:198, punti 52 e 53), e del 13 giugno 2017, Florescu e a. (C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 48). 19 [OSCURATO:PERSONA] del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 60), e [OSCURATO:PERSONA] (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 29). 20 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 37). 21 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punti da 34 a 36). 22 Su tale obiettivo, v. sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 51).

V., inoltre, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GU 2002, L 190, pag. 1), nonché decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificate dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24). 23

V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Höldermann (C‑447/24, EU:C:2025:716, paragrafi 83 e seguenti). 24

V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Khuzdar (C‑95/24, EU:C:2025:712, paragrafi 59 e seguenti). 25 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Khuzdar (C‑95/24, EU:C:2025:712, paragrafo 73). 26 Su quest’ultimo principio, v. sentenze del 9 marzo 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126, punto 24), del 5 luglio 2007, Kofoed (C‑321/05, EU:C:2007:408, punto 38), del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 57), e del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punto 70). 27 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 48), e conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:26, paragrafo 54). 28 V., a tale riguardo, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti da 59 a 63), e conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:306, paragrafi da 61 a 67). 29 Sui requisiti prescritti a tale riguardo, v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 56), del 16 gennaio 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 48), e del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti 41 e 61). 30 V., a tale riguardo, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti da 59 a 63), e conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:306, paragrafi da 61 a 67). 31 Su tale punto, v. sentenze del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo) (C‑400/23, EU:C:2025:14, punti 63 e 64), e del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti da 67 a 70), nonché conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:306, paragrafo 80). 32 È ben vero che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/29 fa riferimento al «procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato (…) subito» dalla vittima.

E un simile riferimento si trova anche nel considerando 31 di detta direttiva.

Tuttavia, data la gravità delle conseguenze di un procedimento di rescissione per la vittima il suo diritto di partecipare a quest’ultimo non può dipendere dalla presentazione di una denuncia o dalla costituzione di parte civile.

Tale interpretazione trova conferma nel considerando 22 della direttiva 2012/29, che assimila la presentazione di una denuncia all’avvio d’ufficio di un procedimento ai fini della definizione dei casi rientranti nell’ambito del procedimento penale. 33 Articolo 18 e articolo 20, lettera b), della direttiva 2012/29.

V., su tali disposizioni, sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka (C‑38/18, EU:C:2019:628, punti 30 e segg. nonché punti 50 e segg.).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 16 aprile 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 24/26 PPU [Casotta] ( i ) CV Procedimento penale con l’intervento di: Procuratore generale presso la Corte d’appello [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Roma (Italia)] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Sentenza di condanna in assenza – Procedimento di revoca – Diritto a un nuovo processo – Condizioni – Sottrazione alla conoscenza del procedimento originario – Armonizzazione minima – Facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di offrire un livello più elevato di tutela – Condizioni – Direttiva 2012/29/UE – Diritto della vittima a partecipare al procedimento di revoca » I. Introduzione 1. Come enunciato dalla direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( 2 ), il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa sul diritto a un equo processo, che è uno dei principi fondamentali di una società democratica. 2. Tuttavia, come precisa tale direttiva, il diritto di presenziare al processo non è assoluto ( 3 ). [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che una sentenza emessa in assenza possa essere eseguita senza avviare un nuovo processo. Ciò può avvenire, tuttavia, a condizione che l’interessato, debitamente informato, abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a presenziare al processo e che la sua assenza risulti quindi da una scelta deliberata ( 4 ). Per contro, nel caso in cui non sia dimostrata la sussistenza di una siffatta scelta l’esecuzione di una sentenza pronunciata in assenza è possibile soltanto a condizione che l’interessato abbia diritto a un nuovo processo se lo richieda. 3. Nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte d’appello di Roma (Italia) chiede se la direttiva 2016/343 osti a una disposizione nazionale che non le consente, in sede di esame di una siffatta domanda, di tenere conto del comportamento dell’imputato al fine di determinare se quest’ultimo si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento. In altri termini, essa chiede se il diritto dell’Unione imponga agli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo di garantire i diritti della difesa dell’interessato, ma anche di prevenirne l’abuso. 4. Inoltre, il giudice del rinvio chiede se la direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI [del Consiglio] ( 5 ), osti a una disposizione nazionale che non prevede, in sede di esame di una richiesta di nuovo processo dopo una sentenza in assenza, alcuna informazione o partecipazione a favore della vittima del reato di cui trattasi. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2012/29 5. I considerando 12, 20, 22, 26 e 31 della direttiva 2012/29 così recitano: «(12)      I diritti previsti dalla presente direttiva fanno salvi i diritti dell’autore del reato. (…) (…) (20)      Il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, a seconda del sistema nazionale, e dipendono da uno o più dei criteri seguenti: (…). [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri si applica per determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva, laddove vi sono riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. (…) (22)      Ai fini della presente direttiva si dovrebbe considerare che il momento in cui è presentata una denuncia rientra nell’ambito del procedimento penale. Ciò dovrebbe comprendere i casi in cui le autorità avviano d’ufficio il procedimento penale a seguito del reato subito da una vittima. (…) (26)      Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento. A tale riguardo, particolarmente importanti sono le informazioni relative allo stato del procedimento. (…) (…) (31)      Il diritto all’informazione sull’ora e il luogo di un processo conseguente alla denuncia relativa a un reato subito dalla vittima si dovrebbe applicare anche all’informazione sull’ora e il luogo di un’udienza relativa all’impugnazione di una pronuncia nella causa». 6. L’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e gli articoli 6, 10, 18 e l’articolo 20, lettera b), della direttiva 2012/29 prevedono quanto segue: «Articolo 1 Obiettivi 1.      Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. (…) Articolo 6 Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso 1.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni: a)      un’eventuale decisione di non esercitare l’azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l’autore del reato; b)      la data e il luogo del processo e la natura dei capi d’imputazione a carico dell’autore del reato. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni: a)      l’eventuale sentenza definitiva di un processo; b)      le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento. 3.      Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione in questione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale. 4.      La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l’autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] membri consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono conto. 5.      [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell’evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell’autore del reato. 6.      La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l’autore del reato. (…) Articolo 10 Diritto di essere sentiti 1.      [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. (…) 2.      Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale. (…) Articolo 18 Diritto alla protezione Fatti salvi i diritti della difesa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. (…) (…) Articolo 20 Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che durante le indagini penali: (…) b)      il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale». 2. Direttiva 2016/343 7. La direttiva 2016/343 è stata adottata sulla base dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE e i considerando 3, 9, 10, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42 e 48 di tale direttiva sono formulati come segue: «(3)      Conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie. (…) (9)      La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. (10)      Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni possono altresì rimuovere taluni ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) (33)      Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione. (…) (35)      Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile. (36)      In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l’interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione dovrebbe essere inteso, in particolare, nel senso che l’interessato è informato del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio. (37)      Dovrebbe inoltre essere possibile celebrare un processo che possa concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza in assenza dell’indagato o imputato qualora quest’ultimo sia stato informato del processo e abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lui o dallo Stato, per rappresentarlo in giudizio e che abbia rappresentato l’indagato o imputato. (38)      Nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l’interessato sia a conoscenza del processo, si dovrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e alla diligenza di cui ha dato prova [l]’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate. (39)      Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano la possibilità che i processi siano svolti in assenza dell’indagato o imputato, ma le condizioni per prendere una decisione in assenza di un determinato indagato o imputato non siano soddisfatte, poiché la persona in questione non può essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi, ad esempio in caso di fuga o di latitanza, dovrebbe essere comunque possibile adottare la decisione in assenza dell’indagato o imputato ed eseguirla. In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero garantire che l’indagato o imputato, una volta informato della decisione, soprattutto in caso di arresto, sia informato anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo, o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale. Tali informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto. Le informazioni potrebbero altresì essere fornite oralmente, purché ciò sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale. (…) (42)      [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero garantire che, nell’attuazione della presente direttiva, soprattutto per quanto riguarda il diritto di presenziare al processo e il diritto a un nuovo processo, si tenga conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili. Conformemente alla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali ( 6 ), per indagati o imputati vulnerabili si dovrebbero intendere tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire o partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o eventuali disabilità. (…) (48)      Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo». 8. L’articolo 1, l’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343 sono così formulati: «Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti: a)      alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali; b)      il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. (…) Articolo 8 Diritto di presenziare al processo 1.      [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che: a)      l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b)      l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato. 3.      Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato. 4.      Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9. (…) Articolo 9 Diritto a un nuovo processo [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa». B. Diritto italiano 9. L’articolo 420- bis del Codice di procedura penale, intitolato «Assenza dell’imputato», così recita: «1.      Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza, il giudice procede in sua assenza: a)      quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto; b)      quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420- ter , ha rinunciato espressamente a farlo valere. 2.      Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante. 3.      Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. 4.      Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore. 5.      Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420- quater , il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 6.      L’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare. L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a)      se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b)      se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c)      se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte. 7.      Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e provvede ai sensi del comma 5». 10. L’articolo 629- bis del codice di procedura penale, intitolato «Rescissione del giudicato», così dispone: «1.      Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628- bis , il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420- bis , e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. 2.      La richiesta è presentata alla Corte di appello [Italia] nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza. 3.      La Corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità. 4.      Si applicano gli articoli 635 e 640». III. Fatti 11. Con sentenza del 23 ottobre 2023 del Tribunale ordinario di Roma (Italia), CV è stato condannato a una pena di cinque anni e tre mesi di reclusione e a una multa di EUR 1 500 in quanto responsabile, in concorso con altre persone, dei reati di lesioni personali aggravate e rapina aggravata. 12. Poiché CV non ha interposto appello, tale sentenza è divenuta definitiva il 14 aprile 2024 e CV è stato arrestato il 19 novembre 2024 ai fini dell’esecuzione della pena inflitta. 13. Il 19 dicembre 2024 CV ha chiesto alla Corte d’appello di Roma la rescissione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, affermando di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti stabiliti dall’articolo 420- bis del codice di procedura penale. Infatti, egli non sarebbe stato a conoscenza della pendenza di un processo a suo carico. 14. Dall’esame degli atti del procedimento di primo grado, la Corte d’appello di Roma rileva che tale procedimento era stato avviato il 2 aprile 2022 a seguito dell’arresto in flagranza di CV per i reati di lesioni aggravate e rapina aggravata, commessi in concorso con un’altra persona anch’essa arrestata e con altre otto persone rimaste ignote. A CV è stata inoltre addebitata la recidiva in quanto era già stato condannato per altri reati dello stesso tipo. 15. Su domanda di CV, la polizia ha informato sua madre del suo arresto e CV ha nominato un avvocato difensore. 16. Il 4 aprile 2022 CV è stato presentato in stato di arresto al Tribunale ordinario di Roma per la convalida di detto arresto e per il contestuale giudizio direttissimo. In tale occasione egli ha dichiarato di essere anagraficamente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sua madre, ma di vivere stabilmente a Roma da cinque anni. Egli ha inoltre dichiarato che la propria residenza era a Roma presso una «mensa per i poveri» gestita dalla «Comunità di Sant’Egidio». 17. All’esito dell’udienza del 4 aprile 2022 l’arresto di CV non è stato convalidato, non si è proceduto al giudizio direttissimo, gli atti sono stati restituiti al pubblico ministero e CV è stato liberato. 18. Il pubblico ministero ha poi chiesto al giudice per le indagini preliminari (Italia) presso il Tribunale ordinario di Roma l’emissione del decreto di giudizio immediato, a causa dell’evidenza delle prove che consentiva di trattare direttamente il dibattimento senza l’udienza preliminare. 19. Tale domanda è stata accolta e il giudice per le indagini preliminari ha rinviato CV a giudizio immediato dinanzi al Tribunale ordinario di Roma all’udienza del 4 ottobre 2022. 20. Il 9 maggio 2022 la polizia si è recata presso detta «mensa per i poveri» al fine di procedere alla notificazione del decreto di giudizio immediato, ma non vi ha trovato CV e ha lasciato l’atto da notificare ad uno degli addetti alla mensa. Quest’ultimo ha dichiarato che CV si era recato sul posto due giorni prima e ha assicurato che avrebbe lasciato il decreto di giudizio immediato nella casella di posta personale di CV. 21. Il 13 luglio 2022 il difensore nominato da CV ha inviato a quest’ultimo un telegramma presso il suo domicilio alla «mensa per i poveri» per informarlo della rinuncia al mandato a causa dell’impossibilità di rintracciarlo. 22. Il 4 ottobre 2022 il decreto di giudizio immediato è stato notificato, tramite posta elettronica certificata, al difensore nominato da CV, poiché il domicilio dichiarato da CV non era idoneo a tal fine. 23. Nel corso dell’udienza del 4 ottobre 2022, a causa della rinuncia al mandato da parte del difensore nominato da CV, il Tribunale ordinario di Roma ha nominato un altro avvocato quale difensore d’ufficio. 24. All’esito di tale udienza del 4 ottobre 2022, il Tribunale ordinario di Roma ha constatato che il decreto che disponeva il giudizio immediato non era stato notificato all’imputato e ha trasmesso gli atti alla cancelleria affinché provvedesse nuovamente a tale notificazione. 25. All’udienza del 17 gennaio 2023, il Tribunale ordinario di Roma ha ravvisato la necessità di dare corso alle ricerche dell’interessato, non essendovi prova della conoscenza effettiva del processo da parte di CV, e ha trasmesso gli atti alla cancelleria affinché provvedesse a tal fine. 26. Il 20 gennaio 2023 la polizia si è recata di nuovo presso la «mensa per i poveri» al fine di procedere alla notificazione ma, anche in questa occasione, non ha trovato CV e ha lasciato un invito di presentazione ad un volontario che, a suo dire, avrebbe depositato tale invito nella casella di posta personale di CV. 27. Il 20, 21 e 23 gennaio 2023 la polizia ha tentato invano di mettersi in contatto telefonico con CV, che aveva lasciato il suo numero di telefono cellulare. 28. Il 20 gennaio 2023 la polizia ha effettuato una ricerca nei registri anagrafici e ha constatato che CV era domiciliato presso sua madre in Sicilia. Il 3 febbraio 2023 la madre di CV si è però recata presso gli uffici dell’anagrafe del comune presentando una dichiarazione di allontanamento di suo figlio dal domicilio e chiedendo che egli fosse cancellato dal suo stato di famiglia. 29. All’udienza del 13 giugno 2023, il Tribunale ordinario di Roma ha constatato che dall’annotazione di servizio della polizia risultava che CV non era stato rintracciato e, pertanto, ha ordinato che si procedesse alle ricerche dell’interessato presso il suo indirizzo di residenza, ossia l’indirizzo di sua madre in Sicilia, al fine di notificargli una copia del decreto che disponeva il giudizio immediato e una copia del verbale dell’udienza del 13 giugno 2023, che aveva rinviato l’udienza al 23 ottobre 2023. 30. Il 19 giugno 2023 tali atti sono stati notificati dalla polizia nelle mani della madre di CV, con la dicitura «madre convivente». 31. All’udienza del 23 ottobre 2023, il Tribunale ordinario di Roma ha constatato che il decreto di giudizio immediato era stato notificato nelle mani della madre convivente e che doveva quindi ritenersi garantita la conoscenza del processo da parte dell’imputato. 32. Pertanto, il Tribunale ordinario di Roma ha disposto che si procedesse al dibattimento in assenza di CV, ritenendo dimostrato che l’imputato aveva avuto effettiva conoscenza del processo e che la sua assenza all’udienza doveva essere considerata una scelta volontaria e consapevole ai sensi dell’articolo 420- bis , comma 3, del codice di procedura penale. 33. Il 23 ottobre 2023, nel corso dell’istruzione dibattimentale è stata sentita la testimonianza della vittima del reato e, dopo la discussione delle parti, il Tribunale ordinario di Roma ha condannato CV a una pena di cinque anni e tre mesi di reclusione e a una multa di EUR 1 500 in quanto responsabile, in concorso con altre persone, dei reati di lesioni aggravate e rapina aggravata. Tale sentenza è divenuta irrevocabile il 14 aprile 2024. 34. CV è stato arrestato il 19 novembre 2024 e ha proposto la richiesta di rescissione di cui al paragrafo 13 delle presenti conclusioni. IV. Procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali 35. Nell’ambito di tale procedimento con ordinanza del 7 gennaio 2026, depositata presso la cancelleria della Corte il 22 gennaio 2026, la Corte d’appello di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se gli articoli 6, 10 e 18 della [direttiva 2012/29], letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 6 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, debbano essere interpretati nel loro complesso nel senso che ostano a una normativa nazionale quale quella dell’articolo 629- bis del codice di procedura penale italiano che, in un procedimento di rescissione del giudicato idoneo a revocare una sentenza di condanna e a rendere necessario un nuovo giudizio di merito, non prevede alcuna forma di informazione, comunicazione o partecipazione per la vittima del reato non costituita parte civile; 2)      Se gli articoli 8 e 9 della [direttiva 2016/343], letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 6 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, debbano essere interpretati nel loro complesso nel senso che ostano a una normativa nazionale quale quella prevista dagli articoli 420- bis e 629- bis del codice di procedura penale italiano, che consente la revoca di una sentenza di condanna qualora l’imputato deduca di non aver avuto conoscenza effettiva del processo, nella parte in cui tale normativa esclude che la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento possa essere desunta da colpa macroscopica dell’imputato o dall’accettazione consapevole del rischio di non ricevere gli atti, risultante da comportamenti oggettivi e da prove indirette». 36. A seguito delle riunioni amministrative tenutesi il 5 e il 9 febbraio 2026, la Quarta Sezione della Corte ha deciso di trattare la presente causa con il procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 37. Il governo italiano e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte nel procedimento dinanzi alla Corte. Le medesime parti hanno partecipato all’udienza tenutasi il 18 marzo 2026. V. Valutazione A. Sulla seconda questione pregiudiziale 38. Con la seconda questione pregiudiziale, che propongo di esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e degli articoli 6 e 17 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Esso chiede se tali disposizioni ostino a una normativa nazionale che esclude, conformemente alla sua interpretazione da parte della giurisprudenza pertinente, che un giudice investito di una domanda di nuovo processo a causa di una condanna in assenza possa dedurre dal comportamento dell’interessato e da prove indirette che quest’ultimo si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento originario. 1. Le prescrizioni delle disposizioni pertinenti 39. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2016/343, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione esecutiva di colpevolezza o innocenza dell’interessato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo. Ciò è possibile a condizione che l’interessato sia stato informato, in tempo adeguato, del processo e delle conseguenze della mancata comparizione [articolo 8, paragrafo 2, lettera a)] oppure sia stato semplicemente informato del processo quando peraltro sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’interessato o dallo Stato [articolo 8, paragrafo 2, lettera b)] ( 7 ). Ai sensi del paragrafo 4 di detto articolo, qualora non sia possibile soddisfare tali condizioni perché l’interessato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, una decisione può comunque essere adottata ed eseguita, ma in tal caso l’interessato deve aver diritto a un nuovo processo, come previsto all’articolo 9 di tale direttiva. 40. Secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) ( 8 ), la facoltà riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2016/343, allorché sono soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2, di svolgere un processo in assenza e di eseguire la decisione senza prevedere il diritto a un nuovo processo, si basa sul presupposto che, nell’ipotesi di cui a detto paragrafo 2, l’interessato, debitamente informato, abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il diritto di presenziare al processo. 41. Nella medesima sentenza la Corte ha riconosciuto che si può anche ritenere, se del caso, che un individuo sia stato informato del processo e abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il suo diritto di presenziare a quest’ultimo qualora lo stesso non possa essere rintracciato ai fini della notifica della convocazione al processo. Ciò può avvenire qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che l’interessato, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato, e sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, ha agito deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo. L’esistenza di siffatti indizi precisi e oggettivi può, ad esempio, essere constatata qualora detto interessato, come nella causa che ha condotto alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante), abbia volontariamente comunicato un indirizzo errato alle autorità competenti o non si trovi più all’indirizzo da lui comunicato ( 9 ). 42. La situazione di un siffatto interessato, che abbia impedito alle autorità di informarlo ufficialmente del processo in tempo adeguato, mediante un documento ufficiale, rientra quindi nell’ipotesi prevista all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 ( 10 ). Inoltre, in tali circostanze l’invio in tempo adeguato, da parte delle autorità competenti, del documento ufficiale indicante la data e il luogo di un processo all’indirizzo che l’interessato ha comunicato a tali autorità, e la prova fornita che tale documento è stato effettivamente consegnato a detto indirizzo, valgono come informazione comunicata a tale persona, che non può più essere rintracciata, in merito a tale data e luogo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. Tuttavia, ciò è ammissibile solamente a condizione che dette autorità abbiano profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare detta persona e di convocare in giudizio quest’ultima personalmente o di informarla ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo ( 11 ). 43. Inoltre, a una tale persona può essere negato un nuovo processo soltanto se, peraltro, siano soddisfatte le altre condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343, vale a dire che detta persona sia stata informata, in tempo adeguato, delle conseguenze della mancata comparizione oppure sia stata rappresentata da un difensore ( 12 ). 2. Gli interrogativi del giudice del rinvio alla luce della sua interpretazione del diritto nazionale 44. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai sensi del diritto dell’Unione, esso debba disporre di un margine discrezionale che gli consenta di tenere conto del comportamento di CV per valutare se quest’ultimo si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, nel qual caso la sua richiesta di nuovo processo dovrebbe essere qualificata come abusiva. 45. Alla luce delle affermazioni del governo italiano tale questione appare ipotetica. Secondo tali affermazioni, le circostanze del caso di specie dovrebbero consentire al giudice del rinvio di rifiutare l’avvio di un nuovo processo. Infatti, secondo la giurisprudenza nazionale, è ben vero che sarebbe la conoscenza effettiva del processo a legittimare la dichiarazione di assenza e la volontà di sottrarsi ad esso non potrebbe automaticamente desumersi dalla «negligenza informativa» dell’imputato. Tuttavia, tale negligenza potrebbe essere presa in considerazione qualora le autorità competenti abbiano compiuto sforzi ragionevoli al fine di rintracciare l’interessato. Spetterebbe pertanto a queste ultime addurre «indizi precisi e oggettivi» da cui risulti che quest’ultimo ha ricevuto sufficienti informazioni. 46. La considerazione di entrambe le citate condizioni escluderebbe qualsiasi invocazione abusiva dei diritti della difesa, poiché essa attribuirebbe rilievo tanto alla diligenza dimostrata dalle autorità pubbliche nell’informare l’interessato, quanto alla diligenza di cui quest’ultimo abbia dato prova al fine di ricevere le relative informazioni. Alla luce di tali condizioni, le circostanze esposte nell’ordinanza di rinvio consentirebbero di negare il diritto di CV a un nuovo processo. 47. Di fronte a tale argomento occorre ricordare che il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE si basa su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte; quest’ultima è autorizzata a pronunciarsi soltanto sull’interpretazione o sulla validità degli atti dell’Unione di cui a detto articolo. In tale contesto, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale né stabilire se l’interpretazione datane dal giudice nazionale sia corretta. Ne deriva che la Corte deve prendere in considerazione il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali quale definito dalla decisione di rinvio. Nel caso di specie, occorre quindi attenersi all’interpretazione della normativa italiana quale risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e che costituisce la premessa della questione sottoposta alla Corte ( 13 ). 48. Secondo il giudice del rinvio, è ben vero che l’articolo 420- bis del codice di procedura penale elenca alcuni elementi in presenza dei quali è possibile concludere che l’imputato aveva intenzione di sottrarsi alla conoscenza del procedimento e che la sua assenza è il risultato di una scelta deliberata. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (Italia), la richiesta di un nuovo processo potrebbe essere respinta soltanto qualora fosse fornita la prova diretta della volontà di sottrarsi alla conoscenza del procedimento. 49. Secondo il giudice del rinvio, ciò equivale de facto a esigere una dichiarazione espressa dell’interessato di volersi sottrarre al procedimento. Non sarebbe ammissibile concludere che la sua irreperibilità sia dovuta a condotte che dimostrino in modo indiretto ma certo una siffatta volontà. Non sarebbe quindi possibile tenere conto di un comportamento negligente che dimostri l’accettazione consapevole del rischio di non venire a conoscenza del procedimento e che possa essere assimilato alla deliberata sottrazione a tale conoscenza. Pertanto, nelle circostanze del caso di specie il giudice del rinvio sarebbe tenuto ad accogliere la richiesta di un nuovo processo a causa della mancanza di una prova diretta della volontà di CV di sottrarsi alla conoscenza del procedimento originario. 50. Il giudice del rinvio sembra quindi dell’avviso che il diritto nazionale, quale esso sarebbe costretto ad applicare, «sovraproteggerebbe» per così dire i diritti della difesa. Tale diritto lo obbligherebbe a riaprire il procedimento e gli impedirebbe di esaminare gli indizi idonei a dimostrare che l’assenza di CV al processo sia eventualmente dovuta a una scelta consapevole di quest’ultimo. 3. Il divieto di ricorso abusivo al diritto a un nuovo processo sancito dalla direttiva 2016/343 51. Come precisato dalla sua base giuridica all’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, dai suoi considerando 9 e 48 e dal suo articolo 1, la direttiva 2016/343 realizza soltanto un’armonizzazione minima e non un’armonizzazione completa ed esaustiva, ragion per cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono estendere i diritti in essa definiti al fine di offrire un livello di protezione più elevato ( 14 ). 52. Infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri « possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo» ( 15 ). [OSCURATO:PERSONA] membri sono quindi liberi di non prevedere la possibilità di processi in assenza nel loro diritto nazionale ( 16 ). 53. Tuttavia, qualora prevedano la possibilità di svolgere tali processi, essi devono rispettare le prescrizioni della direttiva. Queste ultime prevedono e disciplinano infatti gli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda il diritto degli indagati e imputati ad assistere al loro processo nonché le eccezioni a tale diritto ( 17 ). Ciò significa non solo che essi devono garantire il diritto dell’imputato a presenziare al processo, ma anche che essi devono prevenire un ricorso abusivo al diritto a un nuovo processo in caso di sentenza in assenza, che pregiudicherebbe l’efficacia dell’azione penale e la buona amministrazione della giustizia. 54. È ben vero che, in linea di principio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano liberi di offrire un livello di tutela dei diritti della difesa più elevato di quello previsto dalla direttiva 2016/343. Tuttavia, la garanzia di tali diritti non deve pregiudicare la finalità e l’effettiva attuazione di tale direttiva. Infatti, quando un atto dell’Unione conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri una libertà di scelta tra diverse modalità di attuazione, l’esercizio di tale potere discrezionale rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, l’esame della conformità delle norme nazionali adottate a tal fine rientra nell’interpretazione di detta direttiva alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione ( 18 ). 55. Analogamente, nell’attuazione di tali norme gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono vincolati dalle prescrizioni della Carta. Essi possono certamente applicare standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali ma a condizione che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione ( 19 ). 56. In conformità con tali principi, la Corte ha già dichiarato che le disposizioni della direttiva 2016/343 relative al diritto di presenziare al processo e al diritto a un nuovo processo devono essere interpretate in modo da evitare che una persona che, pur essendo stata informata dello svolgimento di un processo, abbia rinunciato, espressamente o tacitamente, ma inequivocabilmente, a presenziare al processo, possa, a seguito di una condanna in assenza, rivendicare lo svolgimento di un nuovo processo e, in tal modo, ostacolare abusivamente l’efficacia dell’azione penale e la buona amministrazione della giustizia ( 20 ). 57. Secondo la Corte, tale interpretazione deriva dalla finalità della direttiva 2016/343 che consiste, come enunciano i suoi considerando 9 e 10, nel rafforzare il diritto a un processo equo nei procedimenti penali in modo da aumentare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei reciproci sistemi di giustizia penale. Il postulato secondo cui, allorché sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva, l’interessato, debitamente informato, ha rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il diritto di presenziare al processo, garantisce il rispetto di detta finalità ( 21 ). 58. Tale interpretazione trova conferma nel fatto che, essendo stata adottata al fine di facilitare il riconoscimento reciproco nonché la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la direttiva 2016/343 persegue lo stesso obiettivo delle decisioni quadro relative al riconoscimento reciproco delle sentenze penali e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri ( 22 ). Poiché fa parte del medesimo insieme normativo, la direttiva 2016/343 deve essere interpretata in modo coerente con tali decisioni quadro ( 23 ). 59. Orbene, come ha spiegato l’avvocato generale Richard de la Tour, in forza di queste ultime decisioni quadro i giudici nazionali devono disporre anche di un potere discrezionale che consenta loro di valutare se, alla luce delle circostanze del caso di specie, i diritti della difesa siano stati rispettati nonostante l’emissione di una sentenza in assenza ( 24 ). Egli basa inoltre tale opinione, in particolare, sull’efficacia dell’azione penale e sulla buona amministrazione della giustizia ( 25 ). 60. Infine, l’interpretazione proposta è conforme al diritto della vittima a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole e a che essa non sia nuovamente traumatizzata, al principio di economia del processo penale nonché al principio generale del divieto di abuso del diritto, secondo cui i soggetti dell’ordinamento non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione ( 26 ). 61. Il divieto di abuso del diritto è infatti sempre applicabile. È ben vero che l’articolo 54 della Carta e l’articolo 17 CEDU sanciscono esplicitamente un divieto di abuso del diritto che non sembra pertinente al caso in esame. Come osservato dalla Commissione, tali disposizioni hanno l’obiettivo specifico di impedire che individui, gruppi o [OSCURATO:PERSONA] utilizzino le libertà ivi garantite per distruggere o limitare in modo eccessivo i diritti ivi riconosciuti. Tuttavia, tale divieto specifico non esclude il divieto più generale riconosciuto dalla Corte. 4. Conclusione sulla seconda questione pregiudiziale 62. Dalle considerazioni che precedono risulta che, nel valutare se sussistano i presupposti per l’applicazione del diritto a un nuovo processo in caso di sentenza in assenza, sancito all’articolo 9 della direttiva 2016/343, il giudice competente deve disporre di un potere discrezionale. 63. Nell’ambito dell’esercizio di tale potere, detto giudice deve poter valutare se le condizioni riassunte ai paragrafi da 39 a 43 delle presenti conclusioni siano soddisfatte. Esso deve quindi valutare se sussistano indizi precisi e oggettivi da cui risulti che l’interessato, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e, sapendo quindi che si sarebbe svolto un processo a suo carico, ha agito deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo. Nel fare ciò, esso deve tenere debitamente conto della situazione particolare delle persone vulnerabili menzionate segnatamente al considerando 42 della direttiva 2016/343 ( 27 ). Infine, nel corso di tale esame, il giudice del rinvio deve accertare se sia soddisfatta una delle condizioni alternative previste all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), di detta direttiva, vale a dire che l’interessato sia stato informato della data e del luogo del processo nonché delle conseguenze della mancata comparizione oppure sia stato rappresentato da un difensore debitamente incaricato per l’intera durata di tale processo ( 28 ). 64. Soltanto nel caso in cui esso concluda, in esito a tale esame, che l’interessato ha agito deliberatamente in modo da non ricevere ufficialmente le informazioni relative al processo e che, inoltre, una di dette condizioni è soddisfatta, il diritto a un nuovo processo può essere negato all’interessato. Si potrebbe avere un esito diverso soltanto nel caso in cui si accertasse che l’interessato ha deliberatamente agito in modo da impedire che tali condizioni venissero soddisfatte, ad esempio evitando di ricevere le informazioni relative alla data e al luogo del processo nonché alle conseguenze di un giudizio in assenza oppure interrompendo, in modo deliberato e ripetuto, i rapporti con il proprio difensore. In un caso del genere, il principio generale del divieto di abuso del diritto potrebbe deporre a sfavore dell’avvio di un nuovo processo. 65. Nel caso di specie, fatto salvo l’esame da parte del giudice del rinvio, non è chiaro se sussistano indizi da cui risulti che CV ha impedito in modo deliberato e abusivo il verificarsi delle condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. Spetterà quindi a tale giudice valutare, in particolare alla luce del verbale e della trascrizione dell’interrogatorio di CV svoltosi il 4 aprile 2022 (paragrafo 16 supra ), nel corso del quale egli è stato assistito dal difensore di sua scelta debitamente incaricato ( 29 ), se da tali documenti risulti che CV è stato sufficientemente informato del fatto che era accusato di aver commesso un reato e che si sarebbe svolto un processo a suo carico. Analogamente, il giudice del rinvio deve valutare, segnatamente alla luce delle indicazioni fornite da CV sui suoi indirizzi e degli sforzi compiuti per notificargli le informazioni relative al suo processo, se debba ritenersi che egli abbia deliberatamente fatto in modo di evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo laddove le autorità competenti abbiano compiuto sforzi sufficienti al fine di rintracciarlo. 66. Nel corso di tali valutazioni, il giudice del rinvio deve tenere debitamente conto non solo della vulnerabilità di CV derivante dal fatto di essere sprovvisto di fissa dimora, ma anche della questione se dalle sue dichiarazioni rese durante l’interrogatorio del 4 aprile 2022 risulti che egli fosse tanto istruito e lucido da poter valutare le implicazioni della situazione in cui si trovava. Inoltre, nell’ambito della procedura di richiesta di un nuovo processo CV deve poter addurre, segnatamente, circostanze particolari che possano avergli impedito, se del caso, di ricevere le notifiche consegnate alla «mensa per i poveri» gestita dalla «Comunità di Sant’Egidio» (v. paragrafi 16, 20 e 26 delle presenti conclusioni). 67. Inoltre, il giudice del rinvio deve valutare se, nel caso di specie, sia soddisfatta una delle due condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343. A tale riguardo, da un lato, esso deve accertare se possa ritenersi che CV sia stato rappresentato da un difensore debitamente incaricato per l’intera durata del procedimento, alla luce delle circostanze del caso di specie (v. paragrafi 15, 21 e 23 delle presenti conclusioni) ( 30 ). 68. D’altro lato, per quanto riguarda la condizione prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343, il giudice del rinvio deve valutare se il deposito della notifica del decreto di giudizio immediato presso la «mensa per i poveri» gestita dalla «Comunità di Sant’Egidio» possa valere come informazione comunicata a CV in merito alla data e al luogo del processo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva (v. paragrafo 42 delle presenti conclusioni). Inoltre, esso deve valutare se sia stato dimostrato in modo sufficiente che CV era stato ufficialmente informato in un tempo adeguato, in particolare nel corso dell’interrogatorio del 4 aprile 2022, delle conseguenze della mancata comparizione. 69. Infine e ad ogni buon conto va ricordato che il procedimento nel corso del quale un indagato o un imputato deve poter chiedere un nuovo processo ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2016/343 deve soddisfare le condizioni del diritto a un ricorso effettivo. Ciò implica, in particolare, che la domanda di riapertura sia esaminata in un tempo sufficientemente breve da garantire, soprattutto in un caso – come quello in esame – di privazione della libertà dell’interessato, l’effettività di tale procedimento idoneo a condurre, se del caso, alla riforma della decisione originaria e alla liberazione dell’interessato. Orbene, nelle circostanze del caso di specie è dubbio che il procedimento principale soddisfi dette condizioni, poiché CV è stato arrestato il 19 novembre 2024, ha chiesto la rescissione della sentenza originaria il 19 dicembre 2024 e il giudice del rinvio ha inviato la presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte soltanto il 7 gennaio 2026, vale a dire oltre un anno dopo, quando CV aveva già scontato una parte non trascurabile della pena che gli era stata inflitta ( 31 ). B. Sulla prima questione pregiudiziale 70. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta e degli articoli 6 e 17 CEDU, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale come l’articolo 629- bis del codice di procedura penale italiano che, in un procedimento di rescissione del giudicato idoneo a revocare una sentenza di condanna e a rendere necessario un nuovo giudizio di merito, non prevede alcuna forma di informazione, comunicazione o partecipazione per la vittima del reato non costituitasi parte civile. 71. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2012/29, quest’ultima ha lo scopo di garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. 72. A tal fine, l’articolo 6 della direttiva 2012/29 prevede il diritto della vittima di ottenere informazioni sul proprio caso. Tale disposizione non riguarda esplicitamente un procedimento di riapertura come quello di cui al procedimento principale, nel corso del quale il giudice competente valuta se nel corso del procedimento originario fossero soddisfatte le condizioni per emettere una sentenza in assenza. Analogamente, ai fini del diritto della vittima di ricevere, in linea di principio, le informazioni che le consentano di essere al corrente dello stato del procedimento penale, sancito specificamente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva, l’articolo 6, paragrafo 2, rinvia, al pari del considerando 20, al ruolo attribuito alle vittime nel pertinente sistema giudiziario penale. 73. Anche l’articolo 10 della direttiva 2012/29, che sancisce il diritto delle vittime di essere sentite, si limita a rinviare in generale ai «procedimenti penali». 74. Tuttavia, dall’economia generale e dalla finalità della direttiva 2012/29 risulta che quest’ultima si basa sulla considerazione delle gravi implicazioni dei procedimenti a carico degli autori di reati per le vittime di tali reati, e che essa mira a garantire che le vittime possano partecipare in modo adeguato e attivo a detti procedimenti. 75. In tale ottica il considerando 26 della direttiva 2012/29 sottolinea l’importanza di trasmettere alle vittime informazioni che consentano loro di conoscere lo stato del procedimento. Il considerando 31 di tale direttiva precisa, inoltre, che il diritto all’informazione sull’ora e il luogo di un processo si dovrebbe applicare anche all’informazione sull’ora e il luogo di un’udienza relativa all’impugnazione di una pronuncia nella causa. 76. Orbene, un procedimento nel corso del quale il giudice competente esamina se occorra annullare la sentenza originaria e riaprire il procedimento di merito può essere assimilato a un procedimento di ricorso avverso una sentenza pronunciata in un processo penale. Un siffatto procedimento di rescissione implica infatti che un procedimento di merito in linea di principio concluso con una sentenza definitiva possa essere riaperto. 77. Un procedimento del genere riveste un’importanza fondamentale per la vittima. Esso implica infatti che la vittima possa trovarsi a dover affrontare nuovamente un’esperienza traumatica e possa essere obbligata, se del caso, a testimoniare nuovamente nel corso del nuovo procedimento di merito. 78. Ciò premesso, a mio avviso il diritto della vittima di partecipare attivamente ai procedimenti penali non può essere limitato ai procedimenti di merito volti ad accertare la commissione del reato, ma deve applicarsi anche nell’ambito di un procedimento di rescissione della sentenza originaria. Analogamente, il diritto della vittima di partecipare a un simile procedimento non può dipendere dal fatto che ella si sia costituita parte civile né dal fatto che il procedimento originario sia stato avviato da una sua denuncia o da un’indagine d’ufficio ( 32 ). 79. È ben vero che, come sottolinea la Commissione, non si può procedere a un bilanciamento tra i diritti della vittima e quelli dell’imputato nel valutare la sussistenza del diritto a un nuovo processo. Come precisa il considerando 12 della direttiva 2012/29, i diritti della vittima previsti da tale direttiva fanno salvi i diritti dell’autore del reato. Non si tratta, quindi, di limitare il diritto dell’imputato a un processo equo a causa delle conseguenze di un nuovo processo di merito per la vittima. Le disposizioni di detta direttiva volte a prevenire una vittimizzazione secondaria o un numero inutilmente elevato di udienze ( 33 ) non possono essere interpretate in modo da pregiudicare il diritto dell’imputato a un nuovo processo, qualora siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di tale diritto. 80. Inoltre, nell’ambito di un procedimento di rescissione non si dibatte sul reato in quanto tale e la testimonianza della vittima in merito a tale reato non rileva ai fini dell’esame delle condizioni per la riapertura del procedimento di merito. 81. Tuttavia, è possibile che la vittima sia in grado di fornire al giudice competente elementi utili per chiarire se l’imputato abbia voluto o meno sottrarsi al processo originario con cognizione di causa. Ciò vale in particolare nei casi, ad esempio di violenza domestica, in cui l’imputato e la vittima si conoscono o intrattengono rapporti stretti. 82. Ne consegue che, in risposta alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre dichiarare che i diritti garantiti dalla direttiva 2012/29 alla vittima impongono che quest’ultima sia informata di qualsiasi domanda volta ad ottenere un nuovo processo. Inoltre, ella deve poter essere ascoltata in sede di esame di una siffatta domanda affinché possa fornire eventuali informazioni rilevanti ai fini della valutazione del comportamento dell’imputato. VI. Conclusione 83. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte d’appello di Roma (Italia): Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI [del Consiglio] devono essere interpretati nel senso che: –        i giudici nazionali devono disporre di un potere discrezionale per valutare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, un imputato che non ha presenziato al processo debba aver diritto a un nuovo processo affinché sia garantito il suo diritto a un processo equo; –        nell’ambito di tale valutazione, i giudici nazionali devono determinare se sia dimostrato in modo adeguato che l’imputato è venuto a conoscenza dello svolgimento del processo e delle conseguenze di un giudizio in assenza e che la sua assenza è il risultato di una scelta deliberata; –        la vittima deve essere informata di una domanda di nuovo processo proposta dall’imputato e deve avere il diritto di essere ascoltata nel procedimento nel corso del quale il giudice competente esamina tale domanda. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, (GU 2016, L 65, pag. 1). V. considerando 33. 3 Considerando 35 di detta direttiva. V., inoltre, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 49). 4 V., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante)», EU:C:2022:401, punti 34 e 35). 5 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, (GU 2012, L 315, pag. 57). 6 GU 2013, C 378, pag. 8. 7 [OSCURATO:PERSONA] del 19 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punti 33 e da 39 a 43), del 16 gennaio 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 37), e del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti 34 e seguenti). 8 V. punti 34 e 35 di tale sentenza; v., inoltre, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punti 35, 36 e 58). 9 V. punti 48 e 49 di tale sentenza. 10 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 48). 11 V., in tal senso, sentenze del 16 gennaio 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 42), e del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 37). Tale ipotesi non è stata esaminata nella sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punti 33 e segg.), discussa nella presente causa, nella quale si poneva la questione se la notifica dell’atto di imputazione a un adulto convivente con l’imputato fosse sufficiente per considerare che quest’ultimo era stato informato del processo, senza che si fosse esaminata la questione se l’imputato fosse stato informato, prima di tale notifica, del fatto che sarebbe stato celebrato un processo a suo carico. 12 [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punti 38 e 54 e segg.), del 16 gennaio 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 43), e del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 38). V., inoltre, conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:306, paragrafi 41 e segg.). 13 V., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑418/11, EU:C:2013:588, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza citata). 14 [OSCURATO:PERSONA] del 13 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Udienza in assenza dell’imputato) (C‑688/18, EU:C:2020:94, punti 29 e 30), e [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 43 e giurisprudenza citata). 15 Il corsivo è mio. 16 Sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punti da 37 a 39). 17 Sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punti 40 e 47). 18 V., in tal senso e per analogia, sentenze del 25 maggio 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 39), del 9 marzo 2017, Milkova (C‑406/15, EU:C:2017:198, punti 52 e 53), e del 13 giugno 2017, Florescu e a. (C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 48). 19 [OSCURATO:PERSONA] del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 60), e [OSCURATO:PERSONA] (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 29). 20 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 37). 21 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punti da 34 a 36). 22 Su tale obiettivo, v. sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 51). V., inoltre, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GU 2002, L 190, pag. 1), nonché decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificate dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24). 23 V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Höldermann (C‑447/24, EU:C:2025:716, paragrafi 83 e seguenti). 24 V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Khuzdar (C‑95/24, EU:C:2025:712, paragrafi 59 e seguenti). 25 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Khuzdar (C‑95/24, EU:C:2025:712, paragrafo 73). 26 Su quest’ultimo principio, v. sentenze del 9 marzo 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126, punto 24), del 5 luglio 2007, Kofoed (C‑321/05, EU:C:2007:408, punto 38), del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 57), e del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punto 70). 27 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 48), e conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:26, paragrafo 54). 28 V., a tale riguardo, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti da 59 a 63), e conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:306, paragrafi da 61 a 67). 29 Sui requisiti prescritti a tale riguardo, v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (punto 56), del 16 gennaio 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 48), e del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti 41 e 61). 30 V., a tale riguardo, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti da 59 a 63), e conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:306, paragrafi da 61 a 67). 31 Su tale punto, v. sentenze del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazione sul diritto a un nuovo processo) (C‑400/23, EU:C:2025:14, punti 63 e 64), e del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti da 67 a 70), nonché conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:306, paragrafo 80). 32 È ben vero che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/29 fa riferimento al «procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato (…) subito» dalla vittima. E un simile riferimento si trova anche nel considerando 31 di detta direttiva. Tuttavia, data la gravità delle conseguenze di un procedimento di rescissione per la vittima il suo diritto di partecipare a quest’ultimo non può dipendere dalla presentazione di una denuncia o dalla costituzione di parte civile. Tale interpretazione trova conferma nel considerando 22 della direttiva 2012/29, che assimila la presentazione di una denuncia all’avvio d’ufficio di un procedimento ai fini della definizione dei casi rientranti nell’ambito del procedimento penale. 33 Articolo 18 e articolo 20, lettera b), della direttiva 2012/29. V., su tali disposizioni, sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka (C‑38/18, EU:C:2019:628, punti 30 e segg. nonché punti 50 e segg.).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris