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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30436/2026

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appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di Appello di Bari, in funzione di giudicedell’esecuzione, pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito di annullamentodisposto dalla Corte di cassazione, ha revocato, ai sensi dell’art. 168 comma 1, n.2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso aCaricola [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Bari del 22 luglio 2016, irrevocabiledal 13 settembre 2016, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., con cui erastata inflitta la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 dimulta per i reati di cui agli artt. 73, co. 4, d.P.R. 309/1990 e 337 c.p.1.1.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, con richiesta del21 maggio 2024, aveva chiesto la revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso con due precedenti sentenze: del Tribunale diBari del 6 maggio 2015 ( irrevocabile dal 21 dicembre 2017) per fatti del 5 maggio2015; del Tribunale di Bari del 22 luglio 2016 ( irrevocabile dal 13 settembre 2016)per fatti del 21 luglio 2016.La Corte di appello accoglieva l'istanza di revoca del beneficio in relazione allaprima delle suindicate sentenze, e dichiarava non luogo a provvedere in relazionealla seconda, considerando che, in relazione al relativo reato, il Tribunale di Bari,in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato, ex art. 445 co. 2cod.proc.pen. l'estinzione del reato, in quanto non risultavano essere staticommessi nuovi reati nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza.1.2.

Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione penale del 19 novembre2024 n. 44296, ha annullato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione affermandoche «non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168,comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia giàdichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo di sospensione,stabilità relativa e il provvedimento di revoca della sospensione condizionale dellapena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenzagià avvenuta “ope legis"».1.3.

Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello ha revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena di cui alla suindicata sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 22 luglio 2016 rilevando che, nel quinquennio decorrentedall’irrevocabilità della stessa (13 settembre 2016 – 13 settembre 2021), ilprevenuto ha riportato, in data 21 dicembre 2017, una condanna irrevocabile perfatti commessi anteriormente (5 maggio 2015), circostanza ritenuta idonea aintegrare l’ipotesi di revoca obbligatoria del beneficio, prevista dall’art. 168,comma 1, n. 2, cod.pen. secondo cui è sufficiente che la successiva condanna siadivenuta irrevocabile nel termine di prova, anche se riferita a fatti anteriori.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suodifensore.2.1.

Con unico motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett.b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 163, 164, 167 e 168 cod.pen. e 445,comma 2, cod.proc.pen.Deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato il principio della“stabilità relativa”, revocando un beneficio ormai definitivamente consolidato,nonostante l’intervenuta estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzionecon provvedimento non impugnato; la successiva condanna irrevocabile del 21dicembre 2017 riguarda fatti commessi prima della sentenza del 22 luglio 2016 e,pertanto, non integra una violazione della “prova” nel quinquennio, mancando lacommissione di nuovi reati nel periodo rilevante; la revoca in esame sarebbe statadisposta in violazione dell’art. 167 cod. pen. in quanto il beneficio dellasospensione condizionale della pena si era già consolidato in ragione del decorsodel termine e delle condizioni previste dalla medesima norma; l’effetto estintivodel reato ex art. 445, comma 2, cod.proc.pen., una volta maturato, sarebbeirreversibile e precluderebbe qualsiasi successiva revoca della sospensionecondizionale, anche in presenza di condanne sopravvenute per fatti anteriori;3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Occorre preliminarmente ricordare che la sospensione condizionale dellapena è istituto orientato ad esigenze di prevenzione speciale e di rieducazione(Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270588-01; Sez. 5, n. 1136 del05/04/2013, dep. 2014, Held, Rv. 258822-01; Sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008,Zara, Rv. 240858-01; Sez. 1, n. 3999 del 28/10/1991, Giamboi, Rv. 188701-01).Entro limiti predeterminati di concedibilità, oggettivi e soggettivi, l'ordinamentopenale rinuncia all'esecuzione della pena, previa prognosi di non recidivanza nelreato (da condurre sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.: tra lemolte, Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534-01) e sulpresupposto che la prognosi si inveri all'esito del previsto periodo disperimentazione, nonché sul presupposto ulteriore, ove la sospensione siaaccompagnata da obblighi positivi a contenuto risocializzante, che questi ultimisiano tempestivamente soddisfatti.

La concessione del beneficio è subordinata adun giudizio di meritevolezza in chiave prognostica, sul presupposto della previsionedi una mancata ricaduta nel reato e dell'adempimento degli eventuali obblighiaccessori.

Nella medesima prospettiva, la legge impone la caducazione delbeneficio allorché risultino indici certi a smentita della prognosi.1.1.

L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. stabilisce che la sospensionecondizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti (cinque anni per idelitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti dalla irrevocabilità del titolo: daultimo, Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404-01), il condannatocommetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, per i quali siainflitta pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti.

Specularmente, se talitermini decorrono senza che le anzidette cause di revoca risultino integrate, ilreato è definitivamente estinto e la pena - sia la principale, sia le eventualiaccessorie - non è eseguita, a norma dell'art. 167 cod. pen. (restano viceversafermi gli altri effetti penali: tra le molte, Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina,Rv. 285863-01).

La revoca della sospensione è legata, dunque, a sopravvenienzequalificate.

La recidiva delittuosa o il mancato adempimento degli obblighifunzionano, nelle ipotesi indicate, come ragioni di decadenza da un beneficio cheil condannato non si è dimostrato degno di mantenere.1.2.L’art. 168, primo comma n. 2) cod.pen. stabilisce, inoltre, che: "Salva ladisposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale dellapena è revocata di diritto, qualora, nei termini stabiliti, il condannato: [...] 2)riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che,cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo163".

Nella fattispecie in esame la revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena di un anno di reclusione, concessa con sentenza delTribunale di Bari del 22 luglio 2016 ( irrevocabile dal 13 settembre 2016), risultadisposta in relazione al fatto che, nel quinquennio successivo alla irrevocabilitàdella sentenza, l’imputato è stato condannato ( con sentenza successiva delTribunale di Bari del 6 maggio 2015 irrevocabile dal 21 dicembre 2017) per reatocommesso anteriormente alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione che, sommataa quella precedente inflitta, supera i limiti previsti dall’art. 163 cod.pen.Le doglianze poste a fondamento del ricorso non tengono conto, peraltro, delfatto che il provvedimento impugnato si è uniformato alla sentenza rescindentedella Prima Sezione penale di questa Corte, n.44296 del 19 novembre 2024, che,in applicazione del principio di stabilità relativa del giudicato in materia diesecuzione, ha annullato l’ordinanza di declaratoria di “non luogo a provvedere”sulla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso con sentenza del Tribunale di Bari del 22 luglio 2016 ( irrevocabile dal13 settembre 2016).1.3.

Occorre, inoltre, considerare che non può essere concessa la sospensionecondizionale della pena in violazione dei limiti posti dalla legge, pur in presenzadell'estinzione di un reato per cui sia intervenuta condanna ai sensi dell'art. 167cod. pen., in quanto quest'ultima non comporta l'estinzione degli effetti penalidiversi da quelli espressamente previsti dalla predetta norma (Sez. 1, n. 47647del 18/04/2019, Rv. 277457; Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, Rv. 271143; Sez.5, n. 29562 del 1/04/2014, Rv. 262523; Sez. 5, n. 3553 del 26/11/2013, dep.2014 Rv. 258668; Sez. 6, n. 5855 del 29/11/2011, Rv. 252068; Sez. 3, n. 43835del 29/10/2008, Rv. 241685;).2.

In conclusione, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di Appello di Bari, in funzione di giudicedell’esecuzione, pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito di annullamentodisposto dalla Corte di cassazione, ha revocato, ai sensi dell’art. 168 comma 1, n.2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso aCaricola [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Bari del 22 luglio 2016, irrevocabiledal 13 settembre 2016, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., con cui erastata inflitta la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 dimulta per i reati di cui agli artt. 73, co. 4, d.P.R. 309/1990 e 337 c.p.1.1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, con richiesta del21 maggio 2024, aveva chiesto la revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso con due precedenti sentenze: del Tribunale diBari del 6 maggio 2015 ( irrevocabile dal 21 dicembre 2017) per fatti del 5 maggio2015; del Tribunale di Bari del 22 luglio 2016 ( irrevocabile dal 13 settembre 2016)per fatti del 21 luglio 2016.La Corte di appello accoglieva l'istanza di revoca del beneficio in relazione allaprima delle suindicate sentenze, e dichiarava non luogo a provvedere in relazionealla seconda, considerando che, in relazione al relativo reato, il Tribunale di Bari,in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato, ex art. 445 co. 2cod.proc.pen. l'estinzione del reato, in quanto non risultavano essere staticommessi nuovi reati nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza.1.2. Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione penale del 19 novembre2024 n. 44296, ha annullato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione affermandoche «non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168,comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia giàdichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo di sospensione,stabilità relativa e il provvedimento di revoca della sospensione condizionale dellapena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenzagià avvenuta “ope legis"».1.3. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello ha revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena di cui alla suindicata sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 22 luglio 2016 rilevando che, nel quinquennio decorrentedall’irrevocabilità della stessa (13 settembre 2016 – 13 settembre 2021), ilprevenuto ha riportato, in data 21 dicembre 2017, una condanna irrevocabile perfatti commessi anteriormente (5 maggio 2015), circostanza ritenuta idonea aintegrare l’ipotesi di revoca obbligatoria del beneficio, prevista dall’art. 168,comma 1, n. 2, cod.pen. secondo cui è sufficiente che la successiva condanna siadivenuta irrevocabile nel termine di prova, anche se riferita a fatti anteriori.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suodifensore.2.1. Con unico motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett.b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 163, 164, 167 e 168 cod.pen. e 445,comma 2, cod.proc.pen.Deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato il principio della“stabilità relativa”, revocando un beneficio ormai definitivamente consolidato,nonostante l’intervenuta estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzionecon provvedimento non impugnato; la successiva condanna irrevocabile del 21dicembre 2017 riguarda fatti commessi prima della sentenza del 22 luglio 2016 e,pertanto, non integra una violazione della “prova” nel quinquennio, mancando lacommissione di nuovi reati nel periodo rilevante; la revoca in esame sarebbe statadisposta in violazione dell’art. 167 cod. pen. in quanto il beneficio dellasospensione condizionale della pena si era già consolidato in ragione del decorsodel termine e delle condizioni previste dalla medesima norma; l’effetto estintivodel reato ex art. 445, comma 2, cod.proc.pen., una volta maturato, sarebbeirreversibile e precluderebbe qualsiasi successiva revoca della sospensionecondizionale, anche in presenza di condanne sopravvenute per fatti anteriori;3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Occorre preliminarmente ricordare che la sospensione condizionale dellapena è istituto orientato ad esigenze di prevenzione speciale e di rieducazione(Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270588-01; Sez. 5, n. 1136 del05/04/2013, dep. 2014, Held, Rv. 258822-01; Sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008,Zara, Rv. 240858-01; Sez. 1, n. 3999 del 28/10/1991, Giamboi, Rv. 188701-01).Entro limiti predeterminati di concedibilità, oggettivi e soggettivi, l'ordinamentopenale rinuncia all'esecuzione della pena, previa prognosi di non recidivanza nelreato (da condurre sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.: tra lemolte, Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534-01) e sulpresupposto che la prognosi si inveri all'esito del previsto periodo disperimentazione, nonché sul presupposto ulteriore, ove la sospensione siaaccompagnata da obblighi positivi a contenuto risocializzante, che questi ultimisiano tempestivamente soddisfatti. La concessione del beneficio è subordinata adun giudizio di meritevolezza in chiave prognostica, sul presupposto della previsionedi una mancata ricaduta nel reato e dell'adempimento degli eventuali obblighiaccessori. Nella medesima prospettiva, la legge impone la caducazione delbeneficio allorché risultino indici certi a smentita della prognosi.1.1. L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. stabilisce che la sospensionecondizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti (cinque anni per idelitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti dalla irrevocabilità del titolo: daultimo, Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404-01), il condannatocommetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, per i quali siainflitta pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti. Specularmente, se talitermini decorrono senza che le anzidette cause di revoca risultino integrate, ilreato è definitivamente estinto e la pena - sia la principale, sia le eventualiaccessorie - non è eseguita, a norma dell'art. 167 cod. pen. (restano viceversafermi gli altri effetti penali: tra le molte, Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina,Rv. 285863-01). La revoca della sospensione è legata, dunque, a sopravvenienzequalificate. La recidiva delittuosa o il mancato adempimento degli obblighifunzionano, nelle ipotesi indicate, come ragioni di decadenza da un beneficio cheil condannato non si è dimostrato degno di mantenere.1.2.L’art. 168, primo comma n. 2) cod.pen. stabilisce, inoltre, che: "Salva ladisposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale dellapena è revocata di diritto, qualora, nei termini stabiliti, il condannato: [...] 2)riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che,cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo163". Nella fattispecie in esame la revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena di un anno di reclusione, concessa con sentenza delTribunale di Bari del 22 luglio 2016 ( irrevocabile dal 13 settembre 2016), risultadisposta in relazione al fatto che, nel quinquennio successivo alla irrevocabilitàdella sentenza, l’imputato è stato condannato ( con sentenza successiva delTribunale di Bari del 6 maggio 2015 irrevocabile dal 21 dicembre 2017) per reatocommesso anteriormente alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione che, sommataa quella precedente inflitta, supera i limiti previsti dall’art. 163 cod.pen.Le doglianze poste a fondamento del ricorso non tengono conto, peraltro, delfatto che il provvedimento impugnato si è uniformato alla sentenza rescindentedella Prima Sezione penale di questa Corte, n.44296 del 19 novembre 2024, che,in applicazione del principio di stabilità relativa del giudicato in materia diesecuzione, ha annullato l’ordinanza di declaratoria di “non luogo a provvedere”sulla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso con sentenza del Tribunale di Bari del 22 luglio 2016 ( irrevocabile dal13 settembre 2016).1.3. Occorre, inoltre, considerare che non può essere concessa la sospensionecondizionale della pena in violazione dei limiti posti dalla legge, pur in presenzadell'estinzione di un reato per cui sia intervenuta condanna ai sensi dell'art. 167cod. pen., in quanto quest'ultima non comporta l'estinzione degli effetti penalidiversi da quelli espressamente previsti dalla predetta norma (Sez. 1, n. 47647del 18/04/2019, Rv. 277457; Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, Rv. 271143; Sez.5, n. 29562 del 1/04/2014, Rv. 262523; Sez. 5, n. 3553 del 26/11/2013, dep.2014 Rv. 258668; Sez. 6, n. 5855 del 29/11/2011, Rv. 252068; Sez. 3, n. 43835del 29/10/2008, Rv. 241685;).2. In conclusione, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
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