CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06101/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATAN[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e 2 e 7 , I. 895/1967, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha esaminato le risultanze processuali in merito alla flagrante detenzione sia della droga (ca. 800 gr. di cocaina), che della pistola e confermato la pena, quasi prossima al minimo edittale, valorizzando la gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato, già gravato di numerosi precedenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ed pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere iatore [OSCURATO:PERSONA]