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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36816/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 27.1.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) responsabili dei reati loro in concorso ascritti legati alla attività di smaltimento illecito di rifiuti speciali ed al danneggiamento aggravato e, perciò, con le circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione tra le varie violazioni di legge, li aveva condannati alla pena complessiva e finale di mesi 4 e giorni 15 di reclusione ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali concedendo a tutti il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna;

2. la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'odierno ricorrente (e da [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato non doversi procedere quanto al reato di cui al capo A) della imputazione e, riqualificato quello di cui al capo B) come riconducibile alla ipotesi contemplata dall'art. 639 comma 2 cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi 1 di reclusione confermando nel resto la sentenza impugnata;

3. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione: rileva l'illegittimità e la intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla dedotta violazione del diritto di difesa; richiama, infatti, il passo della sentenza in cui la Corte ha affrontato la questione dell'impedimento del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ritenendolo in sé meritevole di attenzione ma nel contempo giudicando l'eccezione intempestiva con conseguente rigetto della istanza di rinvio; segnala la rilevanza e la essenzialità della violazione del diritto di difesa che si è in tal modo consumato tanto da imporre la declaratoria di nullità della decisione; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione: richiama la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce in punto di riconducibilità del fatto, quale descritto nell'atto di appello, alla ipotesi incriminatrice di cui all'art. 639 comma 2 cod. pen. sottolineando come la sentenza impugnata non abbia motivato sui rilievi difensivi in cui era stato chiarito che la condotta si era risolta nel prelievo di alcuni metri cubi di sabbia conchilifera che era stata trasportata in una discarica autorizzata; segnala quale sia l'elemento proprio del delitto di cui all'art. 639 cod. pen., assente nel caso di specie, e sull'omessa motivazione della Corte di Appello anche in merito all'elemento soggettivo del reato su cui, pure, la difesa aveva sollecitato i giudici del gravame.

4. Il ricorso è infondato. 4.1 quanto al primo motivo: dalla trascrizione fonografica dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta che il difensore, preliminarmente, aveva chiesto un rinvio del processo "... essendo impegnato quale componente della commissione di esame di Avvocato, che è stata sospesa momentaneamente al fine di consentire a questo difensore di avanzare l'istanza di rinvio".

Il Tribunale aveva respinto l'istanza di rinvio sia perché "... non prontamente comunicato ..." sia, anche, "... considerato che i testimoni sono stati presenti finora ...".

La decisione è incensurabile perché assolutamente in linea con il consolidato e risalente il principio per cui l'impedimento del difensore intanto può rappresentare una causa di rinvio del processo in quanto sia tempestivamente comunicato non appena conosciuta la contemporaneità del diverso impegno, siano esposte le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio (cfr. Cass.

SS.UU., 27.3.1992 n. 4.708, Fogliani, Rv. 190828); presupposti, tutti, assenti nel caso di specie. 4.2 E' infondato anche il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 635 cpv cod. pen.

"... per avere gravemente danneggiato, rendendola in parte inservibile, la duna costiera di [OSCURATO:PERSONA] mediante l'asportazione di un notevole quantitativo di sabbia conchilifera che prelevavano in parte dall'interno dell'abitazione individuata in catasto ... e in parte al cordolo dunale ad essa adiacente e confinante individuato in catasto ... commettendo il fatto su cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblico utilizzo".

La Corte di Appello, come accennato, ha confermato la responsabilità del Maci riqualificando il fatto ascrittogli nella diversa ipotesi incriminatrice contemplata dall'art. 649 cod. pen..

Nel far questo la Corte ha comunque dato atto del prelievo (definitivo) di diversi metri cubi di sabbia dalla duna che, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale (cfr., pag. 8) "... costeggiava il muro dell'abitazione (in parte sovrastandola)" e che "... era stata spianata in modo da evitare che la sabbia potesse ricadere all'interno del giardino ..."; era emerso, infatti, che mentre negli anni precedenti il proprietario era stato autorizzato a rimuovere la sabbia che era caduta nel giardino ed a riposizionarla sulla duna, in questa occasione, e senza alcun autorizzazione, "... la sabbia è stata asportata dal luogo naturale per essere depositata in maniera illecita su tre terreni incolti ed abbandonati, al precipuo scopo di eliminarla dal cordone dunale adiacente all'abitazione del Carriero ..." (cfr., ancora, ivi).

La qualificazione del fatto come (mero) "deturpamento" è in realtà discutibile (cfr., in particolare, Cass. Pen., 5, 14.7.2011 n. 36.153, PG, RG, Baita ed altri, Rv. 250950 che ha ritenuto il reato di danneggiamento nell'immutazione del colore e della consistenza della sabbia della spiaggia del Poetto, in quanto determinante un pregiudizio al suo valore paesaggistico, a seguito della perdita di caratteristiche costituenti componenti essenziali di detto valore); certo è che la condotta descritta nell'imputazione e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito integra senz'altro una alterazione del bene che - prescindendo dalla sua ripristinabilità - è senz'altro penalmente rilevante laddove sia per il delitto di danneggiamento (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 6, 18.9.2012 n. 35.898.

Rv. 253350) che per quello di cui all'art. 639 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale.5.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 21.9.2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 27.1.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) responsabili dei reati loro in concorso ascritti legati alla attività di smaltimento illecito di rifiuti speciali ed al danneggiamento aggravato e, perciò, con le circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione tra le varie violazioni di legge, li aveva condannati alla pena complessiva e finale di mesi 4 e giorni 15 di reclusione ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali concedendo a tutti il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna; 2. la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'odierno ricorrente (e da [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato non doversi procedere quanto al reato di cui al capo A) della imputazione e, riqualificato quello di cui al capo B) come riconducibile alla ipotesi contemplata dall'art. 639 comma 2 cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi 1 di reclusione confermando nel resto la sentenza impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione: rileva l'illegittimità e la intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla dedotta violazione del diritto di difesa; richiama, infatti, il passo della sentenza in cui la Corte ha affrontato la questione dell'impedimento del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ritenendolo in sé meritevole di attenzione ma nel contempo giudicando l'eccezione intempestiva con conseguente rigetto della istanza di rinvio; segnala la rilevanza e la essenzialità della violazione del diritto di difesa che si è in tal modo consumato tanto da imporre la declaratoria di nullità della decisione; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione: richiama la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce in punto di riconducibilità del fatto, quale descritto nell'atto di appello, alla ipotesi incriminatrice di cui all'art. 639 comma 2 cod. pen. sottolineando come la sentenza impugnata non abbia motivato sui rilievi difensivi in cui era stato chiarito che la condotta si era risolta nel prelievo di alcuni metri cubi di sabbia conchilifera che era stata trasportata in una discarica autorizzata; segnala quale sia l'elemento proprio del delitto di cui all'art. 639 cod. pen., assente nel caso di specie, e sull'omessa motivazione della Corte di Appello anche in merito all'elemento soggettivo del reato su cui, pure, la difesa aveva sollecitato i giudici del gravame. 4. Il ricorso è infondato. 4.1 quanto al primo motivo: dalla trascrizione fonografica dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta che il difensore, preliminarmente, aveva chiesto un rinvio del processo "... essendo impegnato quale componente della commissione di esame di Avvocato, che è stata sospesa momentaneamente al fine di consentire a questo difensore di avanzare l'istanza di rinvio". Il Tribunale aveva respinto l'istanza di rinvio sia perché "... non prontamente comunicato ..." sia, anche, "... considerato che i testimoni sono stati presenti finora ...". La decisione è incensurabile perché assolutamente in linea con il consolidato e risalente il principio per cui l'impedimento del difensore intanto può rappresentare una causa di rinvio del processo in quanto sia tempestivamente comunicato non appena conosciuta la contemporaneità del diverso impegno, siano esposte le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio (cfr. Cass. SS.UU., 27.3.1992 n. 4.708, Fogliani, Rv. 190828); presupposti, tutti, assenti nel caso di specie. 4.2 E' infondato anche il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 635 cpv cod. pen. "... per avere gravemente danneggiato, rendendola in parte inservibile, la duna costiera di [OSCURATO:PERSONA] mediante l'asportazione di un notevole quantitativo di sabbia conchilifera che prelevavano in parte dall'interno dell'abitazione individuata in catasto ... e in parte al cordolo dunale ad essa adiacente e confinante individuato in catasto ... commettendo il fatto su cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblico utilizzo". La Corte di Appello, come accennato, ha confermato la responsabilità del Maci riqualificando il fatto ascrittogli nella diversa ipotesi incriminatrice contemplata dall'art. 649 cod. pen.. Nel far questo la Corte ha comunque dato atto del prelievo (definitivo) di diversi metri cubi di sabbia dalla duna che, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale (cfr., pag. 8) "... costeggiava il muro dell'abitazione (in parte sovrastandola)" e che "... era stata spianata in modo da evitare che la sabbia potesse ricadere all'interno del giardino ..."; era emerso, infatti, che mentre negli anni precedenti il proprietario era stato autorizzato a rimuovere la sabbia che era caduta nel giardino ed a riposizionarla sulla duna, in questa occasione, e senza alcun autorizzazione, "... la sabbia è stata asportata dal luogo naturale per essere depositata in maniera illecita su tre terreni incolti ed abbandonati, al precipuo scopo di eliminarla dal cordone dunale adiacente all'abitazione del Carriero ..." (cfr., ancora, ivi). La qualificazione del fatto come (mero) "deturpamento" è in realtà discutibile (cfr., in particolare, Cass. Pen., 5, 14.7.2011 n. 36.153, PG, RG, Baita ed altri, Rv. 250950 che ha ritenuto il reato di danneggiamento nell'immutazione del colore e della consistenza della sabbia della spiaggia del Poetto, in quanto determinante un pregiudizio al suo valore paesaggistico, a seguito della perdita di caratteristiche costituenti componenti essenziali di detto valore); certo è che la condotta descritta nell'imputazione e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito integra senz'altro una alterazione del bene che - prescindendo dalla sua ripristinabilità - è senz'altro penalmente rilevante laddove sia per il delitto di danneggiamento (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 6, 18.9.2012 n. 35.898. Rv. 253350) che per quello di cui all'art. 639 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale.5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21.9.2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere
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