CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i TraniVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani, in parziale accoglimentodell’impugnazione contro la sentenza emessa dal locale Giudice di Pace, ha assoltoGiuseppe Palmieri dall’episodio di minaccia dell’11 aprile 2021 confermando lacondanna per gli analoghi fatti del 18 febbraio 2021.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso controla sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia carenza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione ex art. art. 606 lettera e) cod. proc. pen. Inparticolare, si rileva nel ricorso che il Tribunale, pur accogliendo l’appello conriguardo all’episodio dell’11 aprile 2021, lo ha però rigettato con riferimentoall’altro episodio contestato, non tenendo conto che i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanodichiarato di non aver sentito frasi minacciose e che le parti erano divise daun’aspra conflittualità. Il giudizio di inattendibilità della testimonianza dellapersona offesa, formulato per i fatti dell’11 aprile 2021, avrebbe dovuto inoltreessere esteso, per ragioni di coerenza, anche all’altro episodio.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dellalegge penale ex art. art. 606 lettera b) cod. proc. pen., in quanto il Tribunale nonha indagato sull’effettivo turbamento della persona offesa in conseguenza dellafrase minacciosa, limitandosi a dichiarare che quest’ultima aveva una sua idoneitàminatoria e trascurando la sensibile differenza di età fra le parti (75 anni il Palmieri,64 la persona offesa). Per tali ragioni il Tribunale avrebbe dovuto escludere “laserietà della presunta minaccia e della sua concreta attuazione”.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2.1 Quanto al primo motivo, rileva la Corte che il Tribunale ha datoun’adeguata spiegazione in ordine alle ragioni per cui le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], con riguardo all’episodio del 18 febbraio 2021, sono state ritenuteidonee a fornire un riscontro al racconto della persona offesa: si legge infatti nellasentenza che i testimoni, pur non avendo sentito le frasi minacciose, hanno peròconfermato il litigio fra il Palmieri e lo Scaringella precisando di essere intervenutiper calmare gli animi. Si tratta di argomento logico e puntuale, che non puòritenersi scalfito, come sostiene il ricorrente, dalla natura solo parziale del riscontroche le testimonianze forniscono alle parole dello Scaringella. Si deve rammentare,a questo proposito, la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la qualele dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, da sole, a fondamentodel giudizio di responsabilità penale purché vengano sottoposte da una vaglio disistema processuale il valore probatorio della testimonianza della persona offesanon richiede l’intervento di riscontri esterni, che in ogni caso, ove presenti e idoneia corroborarla, non necessariamente devono investirne l’intero contenuto (sivedano, ex multis, di questa Sezione: n. 1666 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 261730-01; n.21135 del 26/3/2019, Rv. 275312-01).L’attendibilità della persona offesa, dal canto suo, non può ritenersi esclusadalla contestuale assoluzione per l’altro episodio di minaccia contestato. Anche inquesto caso è opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondocui, in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituita partecivile, le cui dichiarazioni possono essere poste da sole a fondamentodell'affermazione di responsabilità, è richiesto un vaglio particolarmente rigorosoqualora una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile, edeve ritenersi illegittima la valutazione frazionata di tali dichiarazioni ove la parteritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte (siveda, fra le altre, Sez. 4, n. 21886 del 19/4/2018, RV 272752-01). Nel caso dispecie, facendo applicazione di tali condivisi principi, si impongono due riflessioni:in primo luogo, il processo ha ad oggetto due episodi di minaccia indipendenti fraloro, in quanto verificatisi fra le stesse parti ma a distanza di circa due mesi l’unodall’altro, con la conseguenza che non è possibile ritenerli (anche in assenza diprospettazioni sul punto) uniti da alcun vincolo di reciproca pregiudizialità logica;in secondo luogo, il Tribunale non ha affermato l’inattendibilità della testimonianzadella persona offesa quanto all’episodio dell’11 aprile 2021, ma ha preso atto delsuo contrasto con le dichiarazioni delle figlie, che hanno attribuito le minacce allamoglie dell’imputato; la sentenza ha quindi concluso che da questacontraddittorietà delle prove orali sorgesse un ragionevole e non superabile dubbioin merito alla responsabilità penale (vedi pagina 3 della sentenza). Si tratta dunquedi motivazione che non fa leva sulla credibilità della persona offesa ma solamentesull’oggettivo contrasto evidenziato dal raffronto fra le diverse prove orali.2.2 Quanto al secondo motivo, il ricorrente muove da un erroneo presuppostogiuridico nel momento in cui lamenta che non vi sia prova di un “effettivoturbamento psichico patito dalla persona offesa”. Il reato di minaccia è infatti,indiscutibilmente, reato di pericolo concreto ed è pertanto integrato dalla meraidoneità intimidatoria della condotta, sia pure da valutarsi tenendo conto di tuttele circostanze del caso concreto (si veda, fra le altre, Sez. 4, n. 21886 del19/4/2018, RV 272752-01). A questo proposito, si osserva che il Tribunale hamotivato espressamente sulla concreta portata intimidatoria delle frasipronunciate dal ricorrente, valorizzando il loro tenore e la loro collocazione in unquadro di ripetuti e gravi dissapori fra le parti. Si tratta di motivazione che sulpunto appare puntuale, priva di elementi di manifesta illogicità e non scalfita dagliargomenti del ricorrente, che sul punto si limita ad accennare alla differenza di etàfra le parti senza spiegare perché la mancata valutazione di questo elemento siain grado, ex se, di sovvertire l’apparato argomentativo della sentenza impugnata.3. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]