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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18825/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata in data 11/02/2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto in abitazione (30/12/2014) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, l'aveva condannata alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 620 di multa.

Investita dall'impugnazione dell'imputata, la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21/06/2023, ha rideterminato la pena in ragione della diversa cornice edittale vigente al momento del fatto, determinandola in anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa (pena base, mesi 9 di reclusione ed euro 300 di multa, aumentata di due terzi per la recidiva).

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in quanto erroneamente la Corte di appello ha operato sulla pena-base individuata l'aumento per la recidiva, mentre il giudice di primo grado aveva formulato un giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Applicata la comminatoria edittale vigente al tempus commissi delieti, la Corte di appello ha individuato quale pena base quella di mesi 9 di reclusione e di euro 300 di multa, aumentandola poi per la recidiva; aumento, tuttavia, illegittimo, perché il giudice di primo grado aveva ritenuto equivalenti la ritenuta recidiva alle applicate circostanze attenuanti generiche e il giudizio di equivalenza non poteva essere neutralizzato in assenza di impugnazione del pm.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena, che deve essere rideterminata in mesi 9 di reclusione e di euro 300 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto aumento per la recidiva e ridetermina il trattamento sanzionatorio in nove mesi di reclusione ed euro 300,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata in data 11/02/2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto in abitazione (30/12/2014) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, l'aveva condannata alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 620 di multa. Investita dall'impugnazione dell'imputata, la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21/06/2023, ha rideterminato la pena in ragione della diversa cornice edittale vigente al momento del fatto, determinandola in anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa (pena base, mesi 9 di reclusione ed euro 300 di multa, aumentata di due terzi per la recidiva). Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in quanto erroneamente la Corte di appello ha operato sulla pena-base individuata l'aumento per la recidiva, mentre il giudice di primo grado aveva formulato un giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato. Applicata la comminatoria edittale vigente al tempus commissi delieti, la Corte di appello ha individuato quale pena base quella di mesi 9 di reclusione e di euro 300 di multa, aumentandola poi per la recidiva; aumento, tuttavia, illegittimo, perché il giudice di primo grado aveva ritenuto equivalenti la ritenuta recidiva alle applicate circostanze attenuanti generiche e il giudizio di equivalenza non poteva essere neutralizzato in assenza di impugnazione del pm. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena, che deve essere rideterminata in mesi 9 di reclusione e di euro 300 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto aumento per la recidiva e ridetermina il trattamento sanzionatorio in nove mesi di reclusione ed euro 300,00
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