CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27050/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg.42277/25 Ritenuto che i motivi di ricorso sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che il motivo sulla nullità dell'ordinanza di revoca di alcune prove testimoniali valutate superflue è inammissibile perché non dedotto con i motivi di appello, presupponendo valutazioni di fatto precluse in sede di legittimità e non essendo affatto illogica la ricostruzione operata nella sentenza di merito circa la corrispondenza della documentazione dell'albergo relativa alla presenza dell'imputato nel giorno indicato, tale da rendere evidente l'errore materiale relativo all'indicazione di una data diversa nell'annotazione di P.G.; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P P.Q.MSe7' 17 1 IJG 2026 [OSCURATO:PERSONA] Do nd in