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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10208/2026

Testo disponibile della fonte

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tenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata diCatania, n. 3552/2023, depositata in data 17.4.2023Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8.4.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 23117/2023Numero sezionale 2973/2026Numero di raccolta generale 10208/20261.

Con avviso di accertamento n.

TYS01L403534/2015, era stata contestatoData pubblicazione 19/04/2026all’intimato un maggior imponibile con riferimento all’annualità di imposta 2010per l’attività esercitata di commercio al dettaglio di carni.2.

A seguito di ricorso, avendo il contribuente presentato istanza di adesionealla definizione agevolata, cd.

"rottamazione ter”, cui era seguita l’accettazioneda parte dell’amministrazione finanziaria, riferita alla sola cartella di riscossioneprovvisoria, in primo grado veniva emessa sentenza di cessazione della materiadel contendere.3.

L’appello proposto da Agenzia delle Entrate veniva dichiarato, poi,inammissibile, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ritenendo ilgiudice di seconde cure che l’adesione da parte del contribuente alla proceduradi definizione agevolata introdotta dal d.l. n. 119 del 2018 implicasse la rinunciaal ricorso giurisdizionale a suo tempo proposto, con conseguente inoppugnabilitàdell’avviso di accertamento in relazione anche all’eventuale frazione dellapretesa erariale residua dei tributi dovuti, oltre ai relativi interessi e sanzionieventualmente non estinti in seguito alla procedura di definizione agevolata.4.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, affidato a unmotivo; è rimasto intimato il contribuente [OSCURATO:PERSONA].Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numeri 3 e 5 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione ofalsa applicazione degli artt. 112 e 100 c.p.c., in combinato disposto con l’art.44 del D.lgs. n. 546/92 e con l’art. 3 del d.l. 119 del 2018.Deduce il ricorrente che erroneamente la CGT di secondo grado avrebberitenuto inammissibile l’atto di appello dell’Agenzia, in quanto, da un lato, ladomanda di definizione agevolata proposta dal contribuente aveva interessatosolo la cartella di riscossione provvisoria, dall’altro l’estinzione del giudizio erastata richiesta soltanto con riferimento alla medesima cartella, in assenza dialcuna rinuncia al ricorso pendente.1.1.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 23117/2023Numero sezionale 2973/2026Numero di raccolta generale 10208/2026In base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità sulData pubblicazione 19/04/2026punto (cfr. Cass. n. 20626 del 2024), in tema di definizione agevolata dei carichiaffidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. conmodif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd.

"rottamazione-ter"), il comma 6 della normadelinea una fattispecie di estinzione del processo che postula che si siaperfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù delladichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando aigiudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontaredelle rate e relative scadenze (oltre alla circostanza che siano documentati ingiudizio i pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizioneprescelta).Ne consegue, tenuto altresì conto della mancata verifica dell’avvenutopagamento da parte del contribuente, che l’impugnazione proposta dall’Agenzianon potesse considerarsi inammissibile perché priva di interesse ad agire, aisensi dell’art. 100 c.p.c..In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. staccata di Catania, indiversa composizione per gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazionedelle spese relative anche al presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata diCatania, n. 3552/2023, depositata in data 17.4.2023Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8.4.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 23117/2023Numero sezionale 2973/2026Numero di raccolta generale 10208/20261. Con avviso di accertamento n. TYS01L403534/2015, era stata contestatoData pubblicazione 19/04/2026all’intimato un maggior imponibile con riferimento all’annualità di imposta 2010per l’attività esercitata di commercio al dettaglio di carni.2. A seguito di ricorso, avendo il contribuente presentato istanza di adesionealla definizione agevolata, cd. "rottamazione ter”, cui era seguita l’accettazioneda parte dell’amministrazione finanziaria, riferita alla sola cartella di riscossioneprovvisoria, in primo grado veniva emessa sentenza di cessazione della materiadel contendere.3. L’appello proposto da Agenzia delle Entrate veniva dichiarato, poi,inammissibile, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ritenendo ilgiudice di seconde cure che l’adesione da parte del contribuente alla proceduradi definizione agevolata introdotta dal d.l. n. 119 del 2018 implicasse la rinunciaal ricorso giurisdizionale a suo tempo proposto, con conseguente inoppugnabilitàdell’avviso di accertamento in relazione anche all’eventuale frazione dellapretesa erariale residua dei tributi dovuti, oltre ai relativi interessi e sanzionieventualmente non estinti in seguito alla procedura di definizione agevolata.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, affidato a unmotivo; è rimasto intimato il contribuente [OSCURATO:PERSONA].Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numeri 3 e 5 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione ofalsa applicazione degli artt. 112 e 100 c.p.c., in combinato disposto con l’art.44 del D.lgs. n. 546/92 e con l’art. 3 del d.l. 119 del 2018.Deduce il ricorrente che erroneamente la CGT di secondo grado avrebberitenuto inammissibile l’atto di appello dell’Agenzia, in quanto, da un lato, ladomanda di definizione agevolata proposta dal contribuente aveva interessatosolo la cartella di riscossione provvisoria, dall’altro l’estinzione del giudizio erastata richiesta soltanto con riferimento alla medesima cartella, in assenza dialcuna rinuncia al ricorso pendente.1.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 23117/2023Numero sezionale 2973/2026Numero di raccolta generale 10208/2026In base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità sulData pubblicazione 19/04/2026punto (cfr. Cass. n. 20626 del 2024), in tema di definizione agevolata dei carichiaffidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. conmodif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della normadelinea una fattispecie di estinzione del processo che postula che si siaperfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù delladichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando aigiudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontaredelle rate e relative scadenze (oltre alla circostanza che siano documentati ingiudizio i pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizioneprescelta).Ne consegue, tenuto altresì conto della mancata verifica dell’avvenutopagamento da parte del contribuente, che l’impugnazione proposta dall’Agenzianon potesse considerarsi inammissibile perché priva di interesse ad agire, aisensi dell’art. 100 c.p.c..In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. staccata di Catania, indiversa composizione per gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazionedelle spese relative anche al presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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