CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 46118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 giugno 2022 il Tribunale di Torino ha accolto parzialmente l'appello promosso dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza pronunciata il 9 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella. 1.1. Si deve premettere che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella aveva chiesto al G.i.p. la misura cautelare della custodia in carcere per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenendoli gravemente indiziati dei seguenti reati: - capo 1) - imputazione formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. per avere, in concorso tra loro, manomesso il sistema di allarme del magazzino della «[OSCURATO:SOCIETA].» impossessandosi di capi di abbigliamento in cashmere del valore complessivo di 100.000 euro (in Pollone, tra il 22 e il 23 maggio 2021); - capo 2) - imputazione formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. per avere, in concorso tra loro, manomesso il sistema di allarme del magazzino della «[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.» impossessandosi di capi di abbigliamento in cashmere del valore complessivo di circa 200.000 euro (in Pollone, tra il 2 e il 4 ottobre 2021); - capo 3) - imputazione formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. per avere, in concorso tra loro, forzato la porta di accesso a una ditta di carpenteria, essersi impossessati di un martello pneumatico, e averlo utilizzato per praticare un foro nel muro confinante, introducendosi nella vicina sede della «DMC s.r.I.» e impossessandosi di accessori di moda per un valore complessivo di 230.000 euro (in Scarperia e [OSCURATO:PERSONA] tra il 20 e il 21 novembre 2022); - capo 4) - imputazione formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. per avere, in concorso tra loro, manomesso la centralina dell'allarme del magazzino della «società agricola Ornellaia-Masseto» entrandovi e impossessandosi di 1.900 bottiglie di vino, del valore complessivo di 200.000 euro (in [OSCURATO:PERSONA] tra 1'11 e il 12 dicembre 2021). La richiesta è stata accolta solo in parte dal G.i.p. che ha ritenuto sussistenti: a carico di tutti gli indagati, gravi indizi del reato di cui al capo 4); a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], anche gravi indizi dei reati di cui ai capi 2 e 3). Per questi reati, ritenendo operante in concreto l'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen., il G.i.p. ha applicato a tutti gli indagati, in luogo della misura custodiale richiesta dal Pubblico ministero, quella dell'obbligo di dimora con permanenza notturna domiciliare dalle ore 19 alle ore 8, accompagnata, per il solo [OSCURATO:PERSONA], dall'ulteriore misura dell'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria. Con l'atto di appello il Pubblico ministero chiedeva: che fosse riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi nei confronti di tutti gli indagati e per tutti i reati; che a tutti fosse applicata la misura cautelare della custodia in carcere. 1.2. Il Tribunale per il riesame ha riconosciuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per il reato di cui al capo 4), anche per il reato di cui al capo 3). Ha riconosciuto, inoltre, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], oltre che per il reato di cui al capo 4), anche per il reato di cui al capo 2). Il Tribunale ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere per [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la misura cautelare disposta dal G.i.p. per gli altri indagati applicandola, per quanto riguarda, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento al reato di cui al capo 2). Il Tribunale ha convenuto col Pubblico ministero appellante che, nel caso di specie, l'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. non poteva trovare applicazione non potendosi ritenere che, all'esito del giudizio, la pena detentiva applicata agli indagati sarebbe stata non superiore a tre anni di reclusione. Nondimeno, con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto adeguata la misura disposta dal G.i.p. L'appello è stato dunque accolto solo in parte e, per l'effetto, il Tribunale ha disposto: - per [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai capi 3) e 4) dell'imputazione provvisoria; - per [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare dell'obbligo di dimora con permanenza notturna domiciliare dalle ore 19 alle ore 8 in relazione al capo 2) dell'imputazione provvisoria, ferma restando l'applicazione della medesima misura per il reato di cui al capo 4); - per [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare dell'obbligo di dimora con permanenza notturna domiciliare dalle ore 19 alle ore 8 in relazione al capo 2) dell'imputazione provvisoria, ferma restando l'applicazione della medesima misura per il reato di cui al capo 4); - per [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare dell'obbligo di dimora con permanenza notturna domiciliare dalle ore 19 alle ore 8 e l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al capo 2) dell'imputazione provvisoria, ferma restando l'applicazione delle medesime misure per il reato di cui al capo 4). Quanto ad [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha confermato l'ordinanza del G.i.p. che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora con permanenza notturna domiciliare dalle ore 19 alle ore 8 per i reati di cui ai capi 2), 3) e 4) dell'imputazione provvisoria. 2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame, limitando le proprie censure alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si articola in due motivi che sono però riconducibili ad unità. Il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione. Si duole che il Tribunale abbia ritenuto adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti la misura disposta dal G.i.p. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] solo perché, a differenza di quanto avvenuto per [OSCURATO:PERSONA], il pericolo di fuga non si è concretizzato. Col primo motivo, il ricorrente osserva che il Tribunale ha riconosciuto la professionalità dimostrata dagli indagati nel compiere azioni predatorie conseguendo profitti ingiusti più che consistenti e avvalendosi di ricettatori fidati; ha valutato, per questo, che la disposizione di cui all'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. non potesse trovare applicazione; tuttavia, ha ritenuto la misura disposta dal G.i.p. adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti «esclusivamente in funzione dell'osservanza della misura cautelare in atto» applicando la custodia in carcere al solo [OSCURATO:PERSONA] che si è reso irreperibile. Col secondo motivo il ricorrente osserva che la violazione di una misura cautelare comporta l'aggravamento della stessa ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. e, nel valutare l'adeguatezza, idoneità e proporzionalità della misura, si deve tenere conto esclusivamente della natura e del grado delle esigenze cautelari accertate. Esigenze che, nel caso concreto, come lo stesso Tribunale ha riconosciuto, erano di particolare intensità. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non meritano accoglimento. 2. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto errata la prognosi negativa operata dal G.i.p. in merito alla possibilità che, all'esito del giudizio, agli indagati fosse inflitta una pena superiore ai tre anni di reclusione. Ha rilevato, in proposito: che i fatti di reato in relazione ai quali sussistono gravi indizi sono furti pluriaggravati, puniti con una pena edittale minima di tre anni di reclusione; che si tratta di fatti di indubbia gravità in relazione all'entità del profitto, del danno cagionato e in relazione alla «professionalità, preparazione, organizzazione delinquenziale palesata». Ha sottolineato che, in questa situazione, era stato incongruo da parte del G.i.p. l'aver valorizzato l'incensuratezza di alcuni degli indagati (in particolare [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA]). Muovendo da queste premesse, il Tribunale ha escluso l'operatività del divieto di applicazione della custodia in carcere previsto dall'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. e ha sostenuto che «la professionalità delinquenziale dimostrata dagli indagati [...] doveva imporre una misura cautelare più stringente» idonea a recidere rapporti di complicità funzionali ad impedire nuovi colpi. Ha sottolineato poi che «l'estrema mobilità sul territorio nazionale dimostrata dagli indagati, [...] peraltro stranieri, fondava anche un concreto pericolo di fuga» e, in effetti, [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva uno stabile domicilio) si era nel frattempo reso irreperibile. Ha rilevato ancora che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono gravati da «numerosi precedenti specifici». Per questi motivi, il Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, che, dunque, è stata disposta non soltanto per la sopravvenuta irreperibilità, ma anche in ragione della gravità dei fatti, della mancanza di una stabile dimora, dei precedenti specifici. 3. Pur muovendo dalle premesse sopra indicate, il Tribunale ha ritenuto non censurabile la scelta adottata dal G.i.p. di applicare agli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di dimora con permanenza notturna domiciliare dalle ore 19 alle ore 8, integrata quanto a [OSCURATO:PERSONA] (in ragione dei precedenti) con l'ulteriore misura dell'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo il ricorrente, tale decisione sarebbe contraddittoria rispetto alla motivazione addotta dal Tribunale per escludere l'applicabilità dell'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. è doveroso rilevare, però, che l'ordinanza impugnata ha spiegato in termini esaurienti le ragioni per cui le misure applicate sono state valutate idonee, adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti. Il Tribunale distrettuale ha sottolineato, infatti, che l'obbligo di dimora con permanenza notturna «ha una sua potenzialità impeditiva rispetto ai fatti predatori che, per le loro caratteristiche concrete, si realizzavano per lo più in orari notturni e richiedevano comunque una notevole libertà di movimento sul territorio nazionale». Ha aggiunto, poi, che l'osservanza cautelare in soggetti incensurati (i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) porta a ritenere nei loro confronti «ormai sufficientemente idonea la misura cautelare in essere». Analoga valutazione è stata compiuta per [OSCURATO:PERSONA], osservando, da un lato, che i precedenti, pur specifici, sono risalenti nel tempo; dall'altro che, nelle more, egli ha «osservato il regime cautelare cumulato in essere e ha trovato una lecita attività lavorativa». Si tratta di motivazioni non incongrue né manifestamente illogiche dalle quali emerge che la denunciata contraddizione è solo apparente. 4. Il ricorrente sostiene che il Tribunale per il riesame non avrebbe dovuto tenere conto di quanto accaduto dopo l'esecuzione della misura e la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe dunque viziata da un errore di diritto. Si osserva in proposito che - come precisa proprio la sentenza citata dal ricorrente - «in tema di appello contro i provvedimenti in materia di misure cautelari, nel caso in cui l'impugnazione del Pubblico ministero riguardi la scelta della misura coercitiva applicata con l'ordinanza genetica in relazione al grado delle esigenze cautelari, la cognizione del giudice di appello comprende anche l'attualità di tali esigenze e l'integralità dei criteri di scelta della misura individuati dall'art. 275 cod. proc. peri., inclusa la proporzionalità, da valutarsi "indagato per indagato" in rapporto alle incolpazioni provvisorie» (Cass., sez.3, n.36778 del 8 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282386). 5. Per quanto esposto, nel caso di specie, l'apprezzamento della pericolosità, riservato al giudice di merito, è stato congruamente e logicamente motivato e non è dunque censurabile nel presente giudizio di legittimità (tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851; Sez. 6, n. 2