Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 10148/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'istanza di affidamento in prova formulata da Antonio FAGONE; che, in via preliminare, il Tribunale ha disatteso l'istanza di rinvio presentata dal difensore del FAGONE per concomitante impegno professionale, osservando che la nomina del predetto legale nel procedimento di cognizione pendente innanzi al Tribunale di Ferrara, con imputato libero, era intervenuta in data successiva (22 febbraio 2024) alla fissazione dell'udienza di sorveglianza; LETTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento alla violazione del diritto di difesa subita dal condannato; CONSIDERATO che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01); che, nel respingere l'istanza di rinvio, il giudice a quo si è attenuto agli enunciati principi, evidenziando la mancata tempestività dell'istanza medesima; RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per mancato rispetto del principio di autosufficienza; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore "«

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'istanza di affidamento in prova formulata da Antonio FAGONE; che, in via preliminare, il Tribunale ha disatteso l'istanza di rinvio presentata dal difensore del FAGONE per concomitante impegno professionale, osservando che la nomina del predetto legale nel procedimento di cognizione pendente innanzi al Tribunale di Ferrara, con imputato libero, era intervenuta in data successiva (22 febbraio 2024) alla fissazione dell'udienza di sorveglianza; LETTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento alla violazione del diritto di difesa subita dal condannato; CONSIDERATO che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01); che, nel respingere l'istanza di rinvio, il giudice a quo si è attenuto agli enunciati principi, evidenziando la mancata tempestività dell'istanza medesima; RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per mancato rispetto del principio di autosufficienza; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore "«
Sentenza Cassazione n. 10148/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris