CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 01036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 27982/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] tm29 ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che- per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 640 e 455 cod.pen.. Considerato che le doglianze di cui al primo ed unico motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui agli artt. 640 e 455 cod.pen., sono marcatamente generiche, in quanto affidate a enunciati privi del necessario confronto con la sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]