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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16945/2026

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o dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado delVeneto n. 175/2024 depositata il 12/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12950/2024Numero sezionale 4156/2026Numero di raccolta generale 16945/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza emetteva neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.T6503NM02939/2019, relativo all’IVA per l’anno d’imposta 2014, perl’importo di euro 38.911,00, sul presupposto che la società – esercente,da un lato, l’attività di produzione di mangimi e, dall’altro, l’attività diallevamento di pollame tramite contratti di soccida – non avessecorrettamente applicato l’art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972 nell’eserciziodelle due attività.

In particolare, per il 2014 la contribuente avevapresentato due moduli IVA, uno per la produzione di mangimi(liquidazione ordinaria) e uno per l’allevamento (regime speciale agricoloex art. 34 del d.P.R. n. 633/1972, con detrazione forfetizzata mediantepercentuale di compensazione del 7,5%); nell’ambito di tale assetto,l’Ufficio qualificava come “passaggi interni” le forniture di mangimidestinati all’attività di allevamento, ritenendole soggette alle regole delcomma 5 dell’art. 36, con valorizzazione al “valore normale”, e contestavache la società avesse invece fatturato ai soccidari sulla base del costomedio dei componenti, applicando prezzi inferiori rispetto a quelli praticatiai clienti terzi, con conseguente rideterminazione dell’imponibile erecupero d’imposta (IVA a debito) per euro 38.811/38.911.

La societàproponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale diVicenza, deducendo, tra l’altro, che i trasferimenti di mangime nell’ambitodella soccida integrassero conferimenti e non cessioni imponibili e che,comunque, i passaggi interni sarebbero rilevanti ai fini IVA solo al ricorreredelle condizioni correlate al diritto di detrazione; con sentenza n.481/2021 la CTP accoglieva il ricorso, respingendo le eccezioni formali eannullando l’atto impositivo sul rilievo, in sintesi, che, nel caso di soccida, ipassaggi interni dovessero qualificarsi come conferimenti, con esclusionedall’IVA, e che l’assimilazione a cessioni imponibili opererebbe soltanto ovei beni fossero destinati ad attività con diritto di detrazione in misuraNumero registro generale 12950/2024Numero sezionale 4156/2026Numero di raccolta generale 16945/2026Data pubblicazione 30/05/2026inferiore.

Avverso tale decisione proponeva appello l’Ufficio; si costituivaaccolti.

Con sentenza n. 175/2024, depositata il 12 febbraio 2024, la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Veneto rigettava l’appello,confermando la pronuncia di primo grado e ritenendo che il conferimentodei mangimi nella soccida non integrasse una cessione a titolo oneroso,richiamando, tra l’altro, la risoluzione ministeriale n. 504929 del 7dicembre 1973.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso percassazione avverso la sentenza di appello, affidandolo a due motivi; FANINS.p.A. si è costituita con controricorso, chiedendo il rigettodell’impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 34 e 36 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che, essendopacifico l’esercizio, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., sia dell’attività industriale diproduzione di mangimi sia dell’attività agricola di allevamento tramitesoccida (assoggettata al regime speciale di cui all’art. 34), la societàsarebbe tenuta, in applicazione dell’art. 36, comma 4, a gestireseparatamente le due attività e, quanto ai mangimi “passati” dall’attivitàindustriale a quella agricola, ad assoggettare tali operazioni a IVAmediante emissione di autofatture; inoltre, secondo la ricorrente, larisoluzione ministeriale n. 504929 del 1973 – richiamata dai giudici dimerito per escludere l’imponibilità – riguarderebbe soltanto lasomministrazione dei mangimi ai soccidari come conferimento nell’ambitodel rapporto associativo, mentre le operazioni oggetto di causa, in quantoqualificate dalla stessa contribuente come passaggi interni tra due attivitàseparate e contabilizzate come imponibili, non potrebbero ritenersi “fuoricampo” IVA.Il primo motivo è infondato.Numero registro generale 12950/2024Numero sezionale 4156/2026Numero di raccolta generale 16945/2026Data pubblicazione 30/05/2026Giova premettere che la disciplina dei “passaggi interni” tra attivitàassoggettate a separata applicazione dell’imposta (art. 36) presuppone, inprimo luogo, che il trasferimento del bene rilevi, sul piano oggettivo, qualeoperazione riconducibile al campo di applicazione dell’IVA; solo una voltaqualificato il fenomeno come cessione (o operazione a essa assimilata),può porsi il tema delle conseguenti modalità di assolvimento(fatturazione/autofatturazione) e di valorizzazione.Nel contratto di soccida – contratto agrario di natura associativa – ladisponibilità di animali e mezzi di produzione può assumere la forma diapporto o conferimento al rapporto associativo, con ripartizione degliaccrescimenti e delle utilità, senza che ciò integri, di per sé, una cessionea titolo oneroso, giacché manca il trasferimento della proprietà del benecon correlativo sinallagma in senso proprio.In tale prospettiva, questa Corte ha più volte valorizzato la strutturaassociativa della soccida, affermando che la monetizzazione della quota diutili spettante al soccidario non integra operazione imponibile, risolvendosinella ripartizione dei frutti del rapporto (Cass. 11 aprile 2013, n. 8727;Cass. 16 luglio 2015, n. 14791).Orbene, la sentenza impugnata ha ritenuto – con apprezzamento cheinveste la qualificazione giuridica dell’operazione alla luce della concretastruttura del rapporto di soccida, così come ricostruito in atti – che lacontestazione dell’Ufficio, pur denominata in termini di “passaggi interni”,concerna in realtà il conferimento dei mangimi ai soccidari “nei limitistabiliti dal contratto di soccida”, e che tale conferimento non integri unacessione a titolo oneroso, bensì un apporto funzionale all’esercizio incomune dell’attività di allevamento; in tal senso, i giudici di merito hannorichiamato la risoluzione ministeriale n. 504929 del 7 dicembre 1973, laquale qualifica le forniture di mangimi del soccidante al soccidario comeconferimenti non imponibili.Numero registro generale 12950/2024Numero sezionale 4156/2026Numero di raccolta generale 16945/2026Data pubblicazione 30/05/2026Inoltre, con riferimento al regime IVA applicabile all’attività di allevamentoin soccida, è stato chiarito che, nella soccida semplice, anche il soccidante– che conferisce animali e mangimi e assume il rischio d’impresa insiemeal soccidario – può rientrare nel perimetro dell’attività agricola e fruire delregime speciale di cui all’art. 34 (Cass. 14 gennaio 2022, n. 987; Cass. 4aprile 2023, n. 9267).A fronte di tale ratio decidendi, la censura dell’Agenzia – che insiste sullanecessità di applicare comunque l’art. 36 per il solo fatto della separazionedelle attività e della contabilizzazione interna dei movimenti – non coglienel segno, perché prescinde dal presupposto (la natura di cessioneimponibile) che la sentenza ha negato e finisce per sollecitare unarivalutazione della qualificazione della fattispecie concreta, non consentitain sede di legittimità quando, come qui, la decisione si fonda su unaricostruzione non meramente apparente e coerente con il paradigmaassociativo della soccida sopra richiamato.Né vale, in contrario, invocare la qualificazione contabile o dichiarativaoperata dalla contribuente (indicazione di “passaggi interni” e relativeannotazioni), posto che, ai fini dell’assoggettamento all’imposta, rileva lanatura oggettiva dell’operazione e la sua riconducibilità a una cessione dibeni o a una fattispecie a essa assimilata, non la mera denominazioneutilizzata dal soggetto passivo.

In definitiva, il primo motivo va respinto.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 36,comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 18 della direttiva2006/112/CE, deducendo che, una volta accertata la separazionecontabile e fiscale delle attività e l’applicazione, per l’allevamento, delregime speciale con detrazione forfetizzata, troverebbe applicazione ladisciplina dei passaggi interni di beni tra attività separate, con obbligo difatturazione e determinazione dell’imponibile in base al “valore normale”,e che la sentenza impugnata avrebbe omesso di verificare la contestazioneNumero registro generale 12950/2024Numero sezionale 4156/2026Numero di raccolta generale 16945/2026Data pubblicazione 30/05/2026relativa all’applicazione di prezzi inferiori al valore normale nelle cessioniinterne dei mangimi, così finendo per escludere indebitamente la rilevanzaimpositiva proprio in un’ipotesi in cui l’attività di destinazione conferirebbeun diritto alla detrazione in misura diversa (forfetizzata) rispetto all’attivitàdi provenienza, in contrasto con il principio di neutralità dell’IVArichiamato dalla disciplina unionale e dalla prassi amministrativa invocatain atti.Il secondo motivo è parimenti infondato.La censura presuppone che le forniture di mangimi dall’attività diproduzione a quella di allevamento configurino “passaggi interni” di benitra attività separate, assoggettabili a fatturazione ai sensi degli artt. 21 eseguenti e da valorizzare al valore normale ex art. 36, comma 5.

Tuttavia,come già rilevato nel delibare il primo motivo, la sentenza impugnata hanegato a monte la riconducibilità della vicenda al paradigma della cessione(o operazione assimilata), ritenendo che l’operazione oggetto di ripresanon integri un trasferimento a titolo oneroso, bensì un conferimentonell’ambito del rapporto associativo di soccida; in coerenza con talequalificazione, il tema della determinazione dell’imponibile secondo ilvalore normale resta privo di presupposto applicativo.Ne consegue che l’Agenzia, sotto la veste formale della violazione di legge,sollecita in realtà una diversa qualificazione della fattispecie concreta (e,per tale via, una diversa ricostruzione del presupposto oggettivodell’imposta), prospettando come dirimente la separazione contabile e lavalorizzazione interna dei movimenti, nonché lo scostamento dei prezzipraticati ai soccidari rispetto a quelli applicati ai terzi.

Ma tali profiliqualificazione dell’operazione, compiuta dal giudice di merito, comeconferimento non imponibile; e la censura non individua un errore diinterpretazione della norma astratta, quanto piuttosto la pretesa erroneitàdella sussunzione compiuta sulla base del materiale istruttorio.Numero registro generale 12950/2024Numero sezionale 4156/2026Numero di raccolta generale 16945/2026Data pubblicazione 30/05/2026In ogni caso, il richiamo all’art. 18 della direttiva 2006/112/CE non giovaalla tesi erariale, poiché tale disposizione ha natura facoltizzante,prevedendo che gli Stati membri “possono” assimilare a cessione a titolooneroso talune destinazioni interne, sicché la sua invocazione nonconsente di sovrapporre automaticamente, in via interpretativa, ladisciplina dei passaggi interni a fattispecie che il giudice nazionale abbiaragionevolmente qualificato come estranee al campo di applicazionedell’imposta per difetto del presupposto oggettivo.

Parimenti, le indicazionicontenute nei documenti di prassi amministrativa richiamati in ricorso nonvincolano il giudice e non possono colmare, di per sé, il difetto delpresupposto impositivo, una volta esclusa la natura di cessione imponibiledell’operazione scrutinata.Il secondo motivo va pertanto respinto.In ultima analisi, il ricorso va rigettato, dovendosi affermare il seguenteprincipio di diritto: “In materia di IVA, il conferimento di mangimi, animalio altri mezzi produttivi effettuato dal soccidante nell’ambito del contrattodi soccida costituisce apporto al rapporto associativo e non cessione dibeni a titolo oneroso; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 del d.P.R. n.633 del 1972, in tema di trasferimenti di beni tra attività separate,restando esclusa, in difetto del presupposto impositivo, anche l’assunzionedel valore normale quale parametro di determinazione dell’imponibile”.Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida ineuro 5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado delVeneto n. 175/2024 depositata il 12/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12950/2024Numero sezionale 4156/2026Numero di raccolta generale 16945/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza emetteva neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.T6503NM02939/2019, relativo all’IVA per l’anno d’imposta 2014, perl’importo di euro 38.911,00, sul presupposto che la società – esercente,da un lato, l’attività di produzione di mangimi e, dall’altro, l’attività diallevamento di pollame tramite contratti di soccida – non avessecorrettamente applicato l’art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972 nell’eserciziodelle due attività. In particolare, per il 2014 la contribuente avevapresentato due moduli IVA, uno per la produzione di mangimi(liquidazione ordinaria) e uno per l’allevamento (regime speciale agricoloex art. 34 del d.P.R. n. 633/1972, con detrazione forfetizzata mediantepercentuale di compensazione del 7,5%); nell’ambito di tale assetto,l’Ufficio qualificava come “passaggi interni” le forniture di mangimidestinati all’attività di allevamento, ritenendole soggette alle regole delcomma 5 dell’art. 36, con valorizzazione al “valore normale”, e contestavache la società avesse invece fatturato ai soccidari sulla base del costomedio dei componenti, applicando prezzi inferiori rispetto a quelli praticatiai clienti terzi, con conseguente rideterminazione dell’imponibile erecupero d’imposta (IVA a debito) per euro 38.811/38.911. La societàproponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale diVicenza, deducendo, tra l’altro, che i trasferimenti di mangime nell’ambitodella soccida integrassero conferimenti e non cessioni imponibili e che,comunque, i passaggi interni sarebbero rilevanti ai fini IVA solo al ricorreredelle condizioni correlate al diritto di detrazione; con sentenza n.481/2021 la CTP accoglieva il ricorso, respingendo le eccezioni formali eannullando l’atto impositivo sul rilievo, in sintesi, che, nel caso di soccida, ipassaggi interni dovessero qualificarsi come conferimenti, con esclusionedall’IVA, e che l’assimilazione a cessioni imponibili opererebbe soltanto ovei beni fossero destinati ad attività con diritto di detrazione in misuraNumero registro generale 12950/2024Numero sezionale 4156/2026Numero di raccolta generale 16945/2026Data pubblicazione 30/05/2026inferiore. Avverso tale decisione proponeva appello l’Ufficio; si costituivaaccolti. Con sentenza n. 175/2024, depositata il 12 febbraio 2024, la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Veneto rigettava l’appello,confermando la pronuncia di primo grado e ritenendo che il conferimentodei mangimi nella soccida non integrasse una cessione a titolo oneroso,richiamando, tra l’altro, la risoluzione ministeriale n. 504929 del 7dicembre 1973. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso percassazione avverso la sentenza di appello, affidandolo a due motivi; FANINS.p.A. si è costituita con controricorso, chiedendo il rigettodell’impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 34 e 36 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che, essendopacifico l’esercizio, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., sia dell’attività industriale diproduzione di mangimi sia dell’attività agricola di allevamento tramitesoccida (assoggettata al regime speciale di cui all’art. 34), la societàsarebbe tenuta, in applicazione dell’art. 36, comma 4, a gestireseparatamente le due attività e, quanto ai mangimi “passati” dall’attivitàindustriale a quella agricola, ad assoggettare tali operazioni a IVAmediante emissione di autofatture; inoltre, secondo la ricorrente, larisoluzione ministeriale n. 504929 del 1973 – richiamata dai giudici dimerito per escludere l’imponibilità – riguarderebbe soltanto lasomministrazione dei mangimi ai soccidari come conferimento nell’ambitodel rapporto associativo, mentre le operazioni oggetto di causa, in quantoqualificate dalla stessa contribuente come passaggi interni tra due attivitàseparate e contabilizzate come imponibili, non potrebbero ritenersi “fuoricampo” IVA.Il primo motivo è infondato.Numero registro generale 12950/2024Numero sezionale 4156/2026Numero di raccolta generale 16945/2026Data pubblicazione 30/05/2026Giova premettere che la disciplina dei “passaggi interni” tra attivitàassoggettate a separata applicazione dell’imposta (art. 36) presuppone, inprimo luogo, che il trasferimento del bene rilevi, sul piano oggettivo, qualeoperazione riconducibile al campo di applicazione dell’IVA; solo una voltaqualificato il fenomeno come cessione (o operazione a essa assimilata),può porsi il tema delle conseguenti modalità di assolvimento(fatturazione/autofatturazione) e di valorizzazione.Nel contratto di soccida – contratto agrario di natura associativa – ladisponibilità di animali e mezzi di produzione può assumere la forma diapporto o conferimento al rapporto associativo, con ripartizione degliaccrescimenti e delle utilità, senza che ciò integri, di per sé, una cessionea titolo oneroso, giacché manca il trasferimento della proprietà del benecon correlativo sinallagma in senso proprio.In tale prospettiva, questa Corte ha più volte valorizzato la strutturaassociativa della soccida, affermando che la monetizzazione della quota diutili spettante al soccidario non integra operazione imponibile, risolvendosinella ripartizione dei frutti del rapporto (Cass. 11 aprile 2013, n. 8727;Cass. 16 luglio 2015, n. 14791).Orbene, la sentenza impugnata ha ritenuto – con apprezzamento cheinveste la qualificazione giuridica dell’operazione alla luce della concretastruttura del rapporto di soccida, così come ricostruito in atti – che lacontestazione dell’Ufficio, pur denominata in termini di “passaggi interni”,concerna in realtà il conferimento dei mangimi ai soccidari “nei limitistabiliti dal contratto di soccida”, e che tale conferimento non integri unacessione a titolo oneroso, bensì un apporto funzionale all’esercizio incomune dell’attività di allevamento; in tal senso, i giudici di merito hannorichiamato la risoluzione ministeriale n. 504929 del 7 dicembre 1973, laquale qualifica le forniture di mangimi del soccidante al soccidario comeconferimenti non imponibili.Numero registro generale 12950/2024Numero sezionale 4156/2026Numero di raccolta generale 16945/2026Data pubblicazione 30/05/2026Inoltre, con riferimento al regime IVA applicabile all’attività di allevamentoin soccida, è stato chiarito che, nella soccida semplice, anche il soccidante– che conferisce animali e mangimi e assume il rischio d’impresa insiemeal soccidario – può rientrare nel perimetro dell’attività agricola e fruire delregime speciale di cui all’art. 34 (Cass. 14 gennaio 2022, n. 987; Cass. 4aprile 2023, n. 9267).A fronte di tale ratio decidendi, la censura dell’Agenzia – che insiste sullanecessità di applicare comunque l’art. 36 per il solo fatto della separazionedelle attività e della contabilizzazione interna dei movimenti – non coglienel segno, perché prescinde dal presupposto (la natura di cessioneimponibile) che la sentenza ha negato e finisce per sollecitare unarivalutazione della qualificazione della fattispecie concreta, non consentitain sede di legittimità quando, come qui, la decisione si fonda su unaricostruzione non meramente apparente e coerente con il paradigmaassociativo della soccida sopra richiamato.Né vale, in contrario, invocare la qualificazione contabile o dichiarativaoperata dalla contribuente (indicazione di “passaggi interni” e relativeannotazioni), posto che, ai fini dell’assoggettamento all’imposta, rileva lanatura oggettiva dell’operazione e la sua riconducibilità a una cessione dibeni o a una fattispecie a essa assimilata, non la mera denominazioneutilizzata dal soggetto passivo. In definitiva, il primo motivo va respinto.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 36,comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 18 della direttiva2006/112/CE, deducendo che, una volta accertata la separazionecontabile e fiscale delle attività e l’applicazione, per l’allevamento, delregime speciale con detrazione forfetizzata, troverebbe applicazione ladisciplina dei passaggi interni di beni tra attività separate, con obbligo difatturazione e determinazione dell’imponibile in base al “valore normale”,e che la sentenza impugnata avrebbe omesso di verificare la contestazioneNumero registro generale 12950/2024Numero sezionale 4156/2026Numero di raccolta generale 16945/2026Data pubblicazione 30/05/2026relativa all’applicazione di prezzi inferiori al valore normale nelle cessioniinterne dei mangimi, così finendo per escludere indebitamente la rilevanzaimpositiva proprio in un’ipotesi in cui l’attività di destinazione conferirebbeun diritto alla detrazione in misura diversa (forfetizzata) rispetto all’attivitàdi provenienza, in contrasto con il principio di neutralità dell’IVArichiamato dalla disciplina unionale e dalla prassi amministrativa invocatain atti.Il secondo motivo è parimenti infondato.La censura presuppone che le forniture di mangimi dall’attività diproduzione a quella di allevamento configurino “passaggi interni” di benitra attività separate, assoggettabili a fatturazione ai sensi degli artt. 21 eseguenti e da valorizzare al valore normale ex art. 36, comma 5. Tuttavia,come già rilevato nel delibare il primo motivo, la sentenza impugnata hanegato a monte la riconducibilità della vicenda al paradigma della cessione(o operazione assimilata), ritenendo che l’operazione oggetto di ripresanon integri un trasferimento a titolo oneroso, bensì un conferimentonell’ambito del rapporto associativo di soccida; in coerenza con talequalificazione, il tema della determinazione dell’imponibile secondo ilvalore normale resta privo di presupposto applicativo.Ne consegue che l’Agenzia, sotto la veste formale della violazione di legge,sollecita in realtà una diversa qualificazione della fattispecie concreta (e,per tale via, una diversa ricostruzione del presupposto oggettivodell’imposta), prospettando come dirimente la separazione contabile e lavalorizzazione interna dei movimenti, nonché lo scostamento dei prezzipraticati ai soccidari rispetto a quelli applicati ai terzi. Ma tali profiliqualificazione dell’operazione, compiuta dal giudice di merito, comeconferimento non imponibile; e la censura non individua un errore diinterpretazione della norma astratta, quanto piuttosto la pretesa erroneitàdella sussunzione compiuta sulla base del materiale istruttorio.Numero registro generale 12950/2024Numero sezionale 4156/2026Numero di raccolta generale 16945/2026Data pubblicazione 30/05/2026In ogni caso, il richiamo all’art. 18 della direttiva 2006/112/CE non giovaalla tesi erariale, poiché tale disposizione ha natura facoltizzante,prevedendo che gli Stati membri “possono” assimilare a cessione a titolooneroso talune destinazioni interne, sicché la sua invocazione nonconsente di sovrapporre automaticamente, in via interpretativa, ladisciplina dei passaggi interni a fattispecie che il giudice nazionale abbiaragionevolmente qualificato come estranee al campo di applicazionedell’imposta per difetto del presupposto oggettivo. Parimenti, le indicazionicontenute nei documenti di prassi amministrativa richiamati in ricorso nonvincolano il giudice e non possono colmare, di per sé, il difetto delpresupposto impositivo, una volta esclusa la natura di cessione imponibiledell’operazione scrutinata.Il secondo motivo va pertanto respinto.In ultima analisi, il ricorso va rigettato, dovendosi affermare il seguenteprincipio di diritto: “In materia di IVA, il conferimento di mangimi, animalio altri mezzi produttivi effettuato dal soccidante nell’ambito del contrattodi soccida costituisce apporto al rapporto associativo e non cessione dibeni a titolo oneroso; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 del d.P.R. n.633 del 1972, in tema di trasferimenti di beni tra attività separate,restando esclusa, in difetto del presupposto impositivo, anche l’assunzionedel valore normale quale parametro di determinazione dell’imponibile”.Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida ineuro 5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
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