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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04790/2023

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[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Uzzano-Fornaci (PT), alla via Berlinguer, n. 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell ’omonima impresa individuale, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATO e [OSCURATO:SOCIETA]. (già “Incerpi” s.r.l.) in liquidazione – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATO avverso la sentenza n. 503/2020della Corte d’Appello di Firenze, uditala relazione nella camera di consiglio dell’ 8 novembre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Pistoia la “Incerpi” s.r.l. (ora “I.C.G.” s.r.l. in liquidazione) esponeva di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, e chiedeva che se ne dichiarasseil fallimento. 2.[OSCURATO:PERSONA].

Deduceva che in quanto imprenditore agricolo non era esposto a fallimento.

Deduceva che la connessa attività agrituristicasi risolveva nella locazione a turisti, solitamente di durata settimanale, dell’immobile ove in precedenza abitava, senza offerta di alcun ulteriore servizio.

Deduceva che, sulla scorta della dichiarazione unica aziendale all’uopo proposta, la Regione Toscana aveva , nel quadro delle disposizioni di cui alla legge n. 96/2006 e di cui alla legge regionale Toscana n. 30/2006, attestato, alla lucedi tabelle correlate al parametro “ore/lavoro”, la prevalenzadell’attività agricolasu quella agrituristica.

Deduceva in ogni caso che il requisito della connessione prescindeva dal parametro della prevalenza economica e postulava la sola verifica dell a prevalente utilizzazione di attrezzature e risorse dell’azienda agricola. 3.Con sentenza n. 69/2018 il Tribunale di Pistoia dichiarava il fallimento.

Reputava che l’attività agrituristica aveva acquisito carattere prevalen te , sicché era venuta meno qualsivoglia forma di connessione con l’attività agricola; che inveroi ricavi dell’attività agrituristica del triennio precedente risultavano di gran lunga superioria quelli dell’attività agricola.Reputava inoltre che l’immobile destinato alla ricezione agrituristica non aveva i caratteri di un fabbricato ruraleovvero aveva dotazioni tali per cui non poteva postularsene un “normale impiego ad uso agricolo”. 4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo .

Resistevanoil curatore del fallimento e la “I.C.G.” s.r.l. in liquidazione. 5.Con sentenza n. 503/2020 della Corte di Firenze rigettava il reclamo .

Evidenziava la corte che aveva precipuo rilievo la prevalenza dei ricavi dell’attività agrituristicarispetto ai ricavi dell’attività agricola.

Evidenziava che siffatto riscontro rinveniva conferma alla stregua del criterio correlato ai tempi di lavoro, nel senso che il “tempo - lavoro ” impiegato nell’attività agrituristica era di maggior consistenza rispetto al “tempo - lavoro ” impiegato nell’attività agricola. 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto, sulla scorta di tr e motivi , la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Parimentinon ha svolto difese la “I.C.G.” s.r.l. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 1 3 5 cod. civ. e dell’art. 1 l.fall.

Deduce che la riscontrata irrisoria e per nulla significativa prevalenza dell’attività agrituristica rispetto all’attività agricola , incentrata su minime differenze in termini di ricavi e di “tempo-lavoro”, avrebbe dovuto indurre la corte d’appelloall’esito opposto; che avrebbe , cioè, dovut o indurre la corte di merito a qualificare l’attività agrituristica come agricola per connessione, appunto, “non ricorrendo (…) quella rilevante sproporzione dell’attività connessa rispetto alla principale agricola” (cosìricorso, pag. 9).

Deduce che del resto l’attività agrituristica si sostanziava nella mera locazione dell’immobile senza svolgimento dell’attività di ristorazione e delle ulteriori tipiche attività alberghiere. 8.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2135 cod. civ., degli artt. 2 e 4 della legge n. 96/2006, degli artt. 2 e 6 della legge Regione Toscana n. 30/2003 e dell’art. 1 l.fall.

Deduce che, ai sensi della legge regionale Toscana n. 30/2003, ai fini del rapporto di connessione tra l’attività agrituristica e l’attività agricola, aveva optato per il criterio del “tempo-lavoro” e non già per il criterio della “produzione lorda vendibile”.

Deduce quindi che, in dipendenza della scelta operata,la corte d’appello non avrebbe potuto valutare la prevalenza dell’attività agrituristica sull’attività agricola all’insegnadel criterio della redditività, correlato ai risultati economici dell’una e dell’altra attività.

Deduce altresì che, ai fini del riscontro della connessione, il criterio della redditività, correlato ai risultati economici dell’una e dell’altra attività, non rinviene alcun riferimento né nel testo dell’art. 2135 cod. civ. né nell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità. 9.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.Deduce che la motivazione dell’impugnato dictum è illogica ed incomprensibile,nella parte in cui la corte d’appello ha opinato per la prevalenza dei risultati economici derivanti dall’attività agrituristica rispetto ai risultati dell’attività agricola.

Deduce che la corte di meritoè a tal riguardo incorsa in un evidente errore di calcolo, in assenza del quale, viceversa, sarebbe pervenuta all’esito opposto.

Deduce segnatamente che i risultati economici dell’attività agricola sarebbero statipiù correttamente da computare in non meno di euro 63.934,00, sicché, in quanto superiori a quelli dell’attività agrituristica, avrebbero giustificato un giudizio di prevalenza della prima attività sulla seconda.

Deduce che la motivazione dell’impugnato dictum è del pari illogica ed incomprensibile, nella parte in cuila corte d’appello ha opinato per la prevalenza dei “tempi di lavoro” impiegati nell’attività agrituristica rispetto ai “tempi di lavoro”impiegati nell’attività agricola.

Deduce segnatamente che nessuno degli elementi di fatto acquisiti al giudizio giustifica il rapporto – 14 a 11 - tra “tempi di lavoro” impiegati nell’attività agrituristica e “tempi di lavoro” impiegati nell’attività agricola indicato dalla corte di merito(cfr. ricorso, pag. 23).

Deduce invero che, pur ad assumere a criterio di valutazione le “buste-paga” dei dipendenti, non vi era motivo per ascrivere il loro impiego all’attività agrituristica anziché all’attività agricola e quindi per sovvertire il rapporto tra i “tempi di lavoro”, rapporto costituente l’unico parametro rilevante ai fini del giudizio di prevalenza alla stregua dalla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 6, 3° co., della legge Regione Toscana n. 30/2003.10.I motivi di ricorso , all’evidenza strettamente connessi, sì che se ne giustifica la disamina contestuale, sono, nei termini che seguono, fondati e meritevoli di accoglimento.

11. L ’art. 2135 cod. civ. ri produce la tradizionale distinzione dell e attività agricolein “essenziali” ( di cui al 1° co. , così co me esplicitate dal 2° co.) e “ per connessione”(di cui al 3° co.).

Nella specie viene in rilievo il 3° co. dell’art. 2135 cod. civ.,nella parte in cui è statuito che “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, (…) dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Ovviamente, in ordinealle attività agricole “per connessione”, la connessione rileva edal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo.

La connessione soggettiva postula che le attività di cui al 3° co. siano esercitate da chi è imprenditore agricolo“essenziale”.

E, nella specie, sussiste senza dubbio.

La connessione oggettiva, a sua volta,involge valutazioni più articolate. 12.Occorre in primo luogo che le “attrezzatur e ” o l e “risors e ” – nella specie gli edifici destinat i all’ospitalità – sia no strutturalmente parte dell’azienda agricola, ossiadel complesso dei beni organizzati dall’imprenditore agricolo per l’esercizio dell’impresa agricola “essenziale”.Occorre in secondo luogo, che le“attrezzature” o le “risors e ” – nella specie gli edifici destinat i all’ospitalità – prevalentemente destinat e all’attività di servizio siano“normalmente” impiegat e nell’attività agricola “essenziale”.

Occorre cioè –e tal è il significato dell’avverbio “normalmente” -che l’impiego nell’attività agricola “essenziale” dell’ “attrezzatura” o della “risorsa” (poi destinata all’ospitalità)sia riflesso - affinché l’attività di servizio oggettivamente commercialesia qualificabile come agricola “per connessione” - d i una scelta che rispec chi le intrinseche oggettive caratteristiche “agricole” dell’ “attrezzatura” o della “risorsa”. 13.Alla disciplina codicistic a si affianca la disciplina dell’agriturismo di cui alla legge n. 96 del 20.2.2006.

Vengono in rilievo segnatamente le seguenti disposizioni.

Il 1° co. (“ ”)dell’art. 2 (rubricato “definizione di attività agrituristiche”).

Il 2° co. (“ )dell’art. 4 (rubricato “criteri e limiti dell’attività agrituristica”).14.Al cospetto del delineato composito quadro normativo , questa Corte ha già avuto cura di puntualizzare che l’indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un’impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell’art. 1 l.fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l’intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo; l’apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell’art. 2135, 3° co., cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sulla disciplina dell’agriturismo, tenuto conto chequest’ultima costituisce un’attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l’attività agricola non può esaurirsi nell’accertamento dell’utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all’uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell’azienda, che sono normalmente impiegate nell’attività agricola (cfr. Cass. 10.4.2013, n. 8690; Cass. 14.1.2015, n. 490).

Conseguentemente, il riferimento - ai fini dell’esenzione dal fallimento dell’imprenditore “agrituristico” in quanto esercente attività agricola “connessa” ad attività agricola “essenziale”- in termini comparativi ai ricavi e alle unità di “tempo-lavoro”, rispettivamente, prodotti e postulati dall’attività agricola “essenziale” e dall’attività di ricezione e di ospitalità, assume propriamente valenzaconcorrente ed integrativa.15.Alla luce degli operati rilievi – ben vero, la corte distrettuale ha vagliato la “connessione oggettiva ” nel segno de l parametr o codicistic o del “normale impiego dell’attività agricola essenziale”, allorché ha precisato che “la natura degli immobili adibiti ad attività ricettiva è coerente con l’attività agricola: risulta a tale scopo essere adibito un vecchio casale e il relativo annesso, tipici dell’architettura rurale toscana” (così sentenza impugnata, pag. 10)- non può , dunque,che opinarsi nei termini che segu ono . 16.Non si giustifica, in verità, la deduzione secondo cui “la Corte non poteva assumere il criterio residuale della redditività della produzione quale elemento di valutazione della prevalenza, in quanto non si tratta di un indice di ordine generale (…) previsto (…) dalla normativa nazionale (…)” (cosìricorso, pag. 15).

Difatti, nel segno dell’art. 2135 cod. civ. la connessione oggettiva postula, previamente, che l’attività agricola “per connessione” sia oggettivamente “coerente” con l’attività agricola “essenziale”.

E coerenza, a rigore,non sussiste solo se i ricavi dell’attività agricola “per connessione”, segnatamente, nella specie, dell’attività agrituristica, siano esorbitanti rispetto ai ricavi dell’attività agricola “essenziale”.

D’altronde, questa Corte spiega chel’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno unicamente allorché le attività connesse di cui all’art. 2135, 3° co., cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura(cfr. Cass. 8.8.2016, n. 16614).

17. Nondimeno , in tal ultimi termini, appieno si configura l’ “ error in iudicando”, sub speciedi “falsa applicazione”dell’art. 2135 cod. civ., denunciato con il primo mezzo di impugnazione.Invero, la corte territorialeha affermato che “nel caso di specie anche la più ottimistica fra le previsioni di produttività olearia (…) non renderebbe (…) un guadagno superiore ad Euro 40.000,00 per anno, allorquando è documentato un guadagno dall’attività ricettiva pari rispettivamente ad Euro 42.038,46, 35.449,46 e 57.493,63 per gli anni 2015-2017”(così sentenza impugnata, pag. 11).

E tuttaviain tal guisa la Corte di Firenze non ha evidente mente riscontrato l’esorbitanza, la rilevante sproporzione dei ricavi dell’attività agrituristica rispetto a quelli dell’attività agricola essenziale.

Tanto, ben vero, a prescindere dai rilievi, veicolati dalla prima parte del terzo mezzo di impugnazione e volti a dimostrare che “il risultat o economic o finale dell’attività di coltivazione sarebbe pari ad € 63.934,00, s uperiore dunque a i risultati economici dell’attività ricettiva” (così ricorso, pag. 20). 18.Aggiuntivamente, in rapporto al “criterio del tempo di lavoro necessario”, la corte d’appelloha affermato che, “considerata la parità di attività lavorativa impiegata fra il datore di lavoro (…) e ciascun collaboratore e i tempi di impiego, emerge un rapporto di circa 14 ad 11 fra lavoro destinato all’attività ricettiva e lavoro destinato all’attività agricola” (così sentenza impugnata, pag. 12).

19. Il riferito passaggio motivazionale non esplicita, quanto meno sufficientemente, le premesse su cui si basae che valgono a giustificarlo.

Ebbene, se è vero, come è vero, che ricorre l’ “anomalia” della motivazione “apparente”,allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), si accredita, senza dubbio,la censura del ricorrente secondo cui “in sentenza [non] sono indicati gli elementi numerici che, ove partitamente considerati, potevano legittimare, secondo un calcolo matematico, i dati adottati dalla Corte nella sentenza” (così ricorso, pag. 23).

20. I n accoglimento, nei termini suindicati, del ricorso la sentenza n. 503/2020 della Corte d’Appello di Firenze va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

All’enunciazione, in ossequio all’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto –al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corten. 8690/2013 e n. 16614/2016 dapprima menzionate. 21.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso, cassa nei medesimi termini la sentenza n. 503/2020 della Corte d’Appello di Firenze e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del present

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Uzzano-Fornaci (PT), alla via Berlinguer, n. 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell ’omonima impresa individuale, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO e [OSCURATO:SOCIETA]. (già “Incerpi” s.r.l.) in liquidazione – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATO avverso la sentenza n. 503/2020della Corte d’Appello di Firenze, uditala relazione nella camera di consiglio dell’ 8 novembre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Pistoia la “Incerpi” s.r.l. (ora “I.C.G.” s.r.l. in liquidazione) esponeva di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, e chiedeva che se ne dichiarasseil fallimento. 2.[OSCURATO:PERSONA]. Deduceva che in quanto imprenditore agricolo non era esposto a fallimento. Deduceva che la connessa attività agrituristicasi risolveva nella locazione a turisti, solitamente di durata settimanale, dell’immobile ove in precedenza abitava, senza offerta di alcun ulteriore servizio. Deduceva che, sulla scorta della dichiarazione unica aziendale all’uopo proposta, la Regione Toscana aveva , nel quadro delle disposizioni di cui alla legge n. 96/2006 e di cui alla legge regionale Toscana n. 30/2006, attestato, alla lucedi tabelle correlate al parametro “ore/lavoro”, la prevalenzadell’attività agricolasu quella agrituristica. Deduceva in ogni caso che il requisito della connessione prescindeva dal parametro della prevalenza economica e postulava la sola verifica dell a prevalente utilizzazione di attrezzature e risorse dell’azienda agricola. 3.Con sentenza n. 69/2018 il Tribunale di Pistoia dichiarava il fallimento. Reputava che l’attività agrituristica aveva acquisito carattere prevalen te , sicché era venuta meno qualsivoglia forma di connessione con l’attività agricola; che inveroi ricavi dell’attività agrituristica del triennio precedente risultavano di gran lunga superioria quelli dell’attività agricola.Reputava inoltre che l’immobile destinato alla ricezione agrituristica non aveva i caratteri di un fabbricato ruraleovvero aveva dotazioni tali per cui non poteva postularsene un “normale impiego ad uso agricolo”. 4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo . Resistevanoil curatore del fallimento e la “I.C.G.” s.r.l. in liquidazione. 5.Con sentenza n. 503/2020 della Corte di Firenze rigettava il reclamo . Evidenziava la corte che aveva precipuo rilievo la prevalenza dei ricavi dell’attività agrituristicarispetto ai ricavi dell’attività agricola. Evidenziava che siffatto riscontro rinveniva conferma alla stregua del criterio correlato ai tempi di lavoro, nel senso che il “tempo - lavoro ” impiegato nell’attività agrituristica era di maggior consistenza rispetto al “tempo - lavoro ” impiegato nell’attività agricola. 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto, sulla scorta di tr e motivi , la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Parimentinon ha svolto difese la “I.C.G.” s.r.l. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 1 3 5 cod. civ. e dell’art. 1 l.fall. Deduce che la riscontrata irrisoria e per nulla significativa prevalenza dell’attività agrituristica rispetto all’attività agricola , incentrata su minime differenze in termini di ricavi e di “tempo-lavoro”, avrebbe dovuto indurre la corte d’appelloall’esito opposto; che avrebbe , cioè, dovut o indurre la corte di merito a qualificare l’attività agrituristica come agricola per connessione, appunto, “non ricorrendo (…) quella rilevante sproporzione dell’attività connessa rispetto alla principale agricola” (cosìricorso, pag. 9). Deduce che del resto l’attività agrituristica si sostanziava nella mera locazione dell’immobile senza svolgimento dell’attività di ristorazione e delle ulteriori tipiche attività alberghiere. 8.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2135 cod. civ., degli artt. 2 e 4 della legge n. 96/2006, degli artt. 2 e 6 della legge Regione Toscana n. 30/2003 e dell’art. 1 l.fall. Deduce che, ai sensi della legge regionale Toscana n. 30/2003, ai fini del rapporto di connessione tra l’attività agrituristica e l’attività agricola, aveva optato per il criterio del “tempo-lavoro” e non già per il criterio della “produzione lorda vendibile”. Deduce quindi che, in dipendenza della scelta operata,la corte d’appello non avrebbe potuto valutare la prevalenza dell’attività agrituristica sull’attività agricola all’insegnadel criterio della redditività, correlato ai risultati economici dell’una e dell’altra attività. Deduce altresì che, ai fini del riscontro della connessione, il criterio della redditività, correlato ai risultati economici dell’una e dell’altra attività, non rinviene alcun riferimento né nel testo dell’art. 2135 cod. civ. né nell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità. 9.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.Deduce che la motivazione dell’impugnato dictum è illogica ed incomprensibile,nella parte in cui la corte d’appello ha opinato per la prevalenza dei risultati economici derivanti dall’attività agrituristica rispetto ai risultati dell’attività agricola. Deduce che la corte di meritoè a tal riguardo incorsa in un evidente errore di calcolo, in assenza del quale, viceversa, sarebbe pervenuta all’esito opposto. Deduce segnatamente che i risultati economici dell’attività agricola sarebbero statipiù correttamente da computare in non meno di euro 63.934,00, sicché, in quanto superiori a quelli dell’attività agrituristica, avrebbero giustificato un giudizio di prevalenza della prima attività sulla seconda. Deduce che la motivazione dell’impugnato dictum è del pari illogica ed incomprensibile, nella parte in cuila corte d’appello ha opinato per la prevalenza dei “tempi di lavoro” impiegati nell’attività agrituristica rispetto ai “tempi di lavoro”impiegati nell’attività agricola. Deduce segnatamente che nessuno degli elementi di fatto acquisiti al giudizio giustifica il rapporto – 14 a 11 - tra “tempi di lavoro” impiegati nell’attività agrituristica e “tempi di lavoro” impiegati nell’attività agricola indicato dalla corte di merito(cfr. ricorso, pag. 23). Deduce invero che, pur ad assumere a criterio di valutazione le “buste-paga” dei dipendenti, non vi era motivo per ascrivere il loro impiego all’attività agrituristica anziché all’attività agricola e quindi per sovvertire il rapporto tra i “tempi di lavoro”, rapporto costituente l’unico parametro rilevante ai fini del giudizio di prevalenza alla stregua dalla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 6, 3° co., della legge Regione Toscana n. 30/2003.10.I motivi di ricorso , all’evidenza strettamente connessi, sì che se ne giustifica la disamina contestuale, sono, nei termini che seguono, fondati e meritevoli di accoglimento. 11. L ’art. 2135 cod. civ. ri produce la tradizionale distinzione dell e attività agricolein “essenziali” ( di cui al 1° co. , così co me esplicitate dal 2° co.) e “ per connessione”(di cui al 3° co.). Nella specie viene in rilievo il 3° co. dell’art. 2135 cod. civ.,nella parte in cui è statuito che “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, (…) dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Ovviamente, in ordinealle attività agricole “per connessione”, la connessione rileva edal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo. La connessione soggettiva postula che le attività di cui al 3° co. siano esercitate da chi è imprenditore agricolo“essenziale”. E, nella specie, sussiste senza dubbio. La connessione oggettiva, a sua volta,involge valutazioni più articolate. 12.Occorre in primo luogo che le “attrezzatur e ” o l e “risors e ” – nella specie gli edifici destinat i all’ospitalità – sia no strutturalmente parte dell’azienda agricola, ossiadel complesso dei beni organizzati dall’imprenditore agricolo per l’esercizio dell’impresa agricola “essenziale”.Occorre in secondo luogo, che le“attrezzature” o le “risors e ” – nella specie gli edifici destinat i all’ospitalità – prevalentemente destinat e all’attività di servizio siano“normalmente” impiegat e nell’attività agricola “essenziale”. Occorre cioè –e tal è il significato dell’avverbio “normalmente” -che l’impiego nell’attività agricola “essenziale” dell’ “attrezzatura” o della “risorsa” (poi destinata all’ospitalità)sia riflesso - affinché l’attività di servizio oggettivamente commercialesia qualificabile come agricola “per connessione” - d i una scelta che rispec chi le intrinseche oggettive caratteristiche “agricole” dell’ “attrezzatura” o della “risorsa”. 13.Alla disciplina codicistic a si affianca la disciplina dell’agriturismo di cui alla legge n. 96 del 20.2.2006. Vengono in rilievo segnatamente le seguenti disposizioni. Il 1° co. (“ ”)dell’art. 2 (rubricato “definizione di attività agrituristiche”). Il 2° co. (“ )dell’art. 4 (rubricato “criteri e limiti dell’attività agrituristica”).14.Al cospetto del delineato composito quadro normativo , questa Corte ha già avuto cura di puntualizzare che l’indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un’impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell’art. 1 l.fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l’intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo; l’apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell’art. 2135, 3° co., cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sulla disciplina dell’agriturismo, tenuto conto chequest’ultima costituisce un’attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l’attività agricola non può esaurirsi nell’accertamento dell’utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all’uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell’azienda, che sono normalmente impiegate nell’attività agricola (cfr. Cass. 10.4.2013, n. 8690; Cass. 14.1.2015, n. 490). Conseguentemente, il riferimento - ai fini dell’esenzione dal fallimento dell’imprenditore “agrituristico” in quanto esercente attività agricola “connessa” ad attività agricola “essenziale”- in termini comparativi ai ricavi e alle unità di “tempo-lavoro”, rispettivamente, prodotti e postulati dall’attività agricola “essenziale” e dall’attività di ricezione e di ospitalità, assume propriamente valenzaconcorrente ed integrativa.15.Alla luce degli operati rilievi – ben vero, la corte distrettuale ha vagliato la “connessione oggettiva ” nel segno de l parametr o codicistic o del “normale impiego dell’attività agricola essenziale”, allorché ha precisato che “la natura degli immobili adibiti ad attività ricettiva è coerente con l’attività agricola: risulta a tale scopo essere adibito un vecchio casale e il relativo annesso, tipici dell’architettura rurale toscana” (così sentenza impugnata, pag. 10)- non può , dunque,che opinarsi nei termini che segu ono . 16.Non si giustifica, in verità, la deduzione secondo cui “la Corte non poteva assumere il criterio residuale della redditività della produzione quale elemento di valutazione della prevalenza, in quanto non si tratta di un indice di ordine generale (…) previsto (…) dalla normativa nazionale (…)” (cosìricorso, pag. 15). Difatti, nel segno dell’art. 2135 cod. civ. la connessione oggettiva postula, previamente, che l’attività agricola “per connessione” sia oggettivamente “coerente” con l’attività agricola “essenziale”. E coerenza, a rigore,non sussiste solo se i ricavi dell’attività agricola “per connessione”, segnatamente, nella specie, dell’attività agrituristica, siano esorbitanti rispetto ai ricavi dell’attività agricola “essenziale”. D’altronde, questa Corte spiega chel’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno unicamente allorché le attività connesse di cui all’art. 2135, 3° co., cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura(cfr. Cass. 8.8.2016, n. 16614). 17. Nondimeno , in tal ultimi termini, appieno si configura l’ “ error in iudicando”, sub speciedi “falsa applicazione”dell’art. 2135 cod. civ., denunciato con il primo mezzo di impugnazione.Invero, la corte territorialeha affermato che “nel caso di specie anche la più ottimistica fra le previsioni di produttività olearia (…) non renderebbe (…) un guadagno superiore ad Euro 40.000,00 per anno, allorquando è documentato un guadagno dall’attività ricettiva pari rispettivamente ad Euro 42.038,46, 35.449,46 e 57.493,63 per gli anni 2015-2017”(così sentenza impugnata, pag. 11). E tuttaviain tal guisa la Corte di Firenze non ha evidente mente riscontrato l’esorbitanza, la rilevante sproporzione dei ricavi dell’attività agrituristica rispetto a quelli dell’attività agricola essenziale. Tanto, ben vero, a prescindere dai rilievi, veicolati dalla prima parte del terzo mezzo di impugnazione e volti a dimostrare che “il risultat o economic o finale dell’attività di coltivazione sarebbe pari ad € 63.934,00, s uperiore dunque a i risultati economici dell’attività ricettiva” (così ricorso, pag. 20). 18.Aggiuntivamente, in rapporto al “criterio del tempo di lavoro necessario”, la corte d’appelloha affermato che, “considerata la parità di attività lavorativa impiegata fra il datore di lavoro (…) e ciascun collaboratore e i tempi di impiego, emerge un rapporto di circa 14 ad 11 fra lavoro destinato all’attività ricettiva e lavoro destinato all’attività agricola” (così sentenza impugnata, pag. 12). 19. Il riferito passaggio motivazionale non esplicita, quanto meno sufficientemente, le premesse su cui si basae che valgono a giustificarlo. Ebbene, se è vero, come è vero, che ricorre l’ “anomalia” della motivazione “apparente”,allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), si accredita, senza dubbio,la censura del ricorrente secondo cui “in sentenza [non] sono indicati gli elementi numerici che, ove partitamente considerati, potevano legittimare, secondo un calcolo matematico, i dati adottati dalla Corte nella sentenza” (così ricorso, pag. 23). 20. I n accoglimento, nei termini suindicati, del ricorso la sentenza n. 503/2020 della Corte d’Appello di Firenze va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio all’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto –al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corten. 8690/2013 e n. 16614/2016 dapprima menzionate. 21.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso, cassa nei medesimi termini la sentenza n. 503/2020 della Corte d’Appello di Firenze e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del present
Sentenza Cassazione n. 04790/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris