CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 18045/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta mancanza di motivazione con riferimento alla determinazione della pena accessoria - si risolvono in doglianze generiche. E ciò a fronte di una motivazione della sentenza in esame, scevra da vizi logici e giuridici, che rileva che, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, le pene accessorie devono essere graduate in relazione alla gravità effettiva del reato e alle peculiarità del caso di specie, e che, per tali ragioni, ritiene congruo disporre le pene accessorie per una durata pari a quella della pena principale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.