CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che venga accolto parzialmente il ricorso annullando con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla decorrenza degli effetti della revoca, rigetto per il resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 771 del 7 luglio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha revocato l'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per violazioni da parte dell'affidato [OSCURATO:PERSONA]Allura avvenute in data 12 ottobre 2020 e in data 7 giugno 2021. 1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il D'Allura, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento con due motivi. Si deduce, quindi, in primis la violazione di legge in relazione all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 ed all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, nonché manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza non avrebbe esercitato correttamente il proprio potere discrezionale sulla possibilità di revoca della misura alternativa alla detenzione. In particolare, in data 12 ottobre 2020 il D'Allura veniva fermato alla guida di un'autovettura senza avere la prescritta patente di guida, contestualmente gli veniva sequestrata una sostanza del tipo marijuana del peso di 0,3 grammi, risultata positiva al narcotest. Il difensore prima dell'udienza depositava copia della prescrizione medica rilasciata per l'acquisto della cannabis legale contenente CBD dal dirigente medico psichiatra del SerD di Barcellona P.G., ove era in carico il ricorrente, unitamente alla fattura d'acquisto emessa dalla farmacia. Il ricorrente, in udienza, confermava che la sostanza sequestrata fosse effettivamente quella acquistata con prescrizione medica. Sul punto, aggiunge il difensore che il ricorrente, essendo sottoposto a programma terapeutico ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, sarebbe dovuto risultare positivo alle analisi per l'uso di cannabinoidi, con conseguente segnalazione da parte del SerD al Tribunale che, invece, non è stata inoltrata. Si afferma, inoltre, che l'accertata guida senza patente non sarebbe "un fatto talmente grave da determinare la revoca della misura alternativa alla detenzione in atto". Sulla successiva violazione del 7 giugno 2021, ove è stata contestata la cessione di 500 grammi di sostanza stupefacente, non è intervenuto l'arresto in flagranza e, allo stato, non si è celebrato alcun processo per cui appare verosimile l'estraneità del D'Allura ai fatti così contestati. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, invece, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 47 I. n. 354 del 1975 e manifesta illogicità della motivazione sulla decorrenza della pena da espiare a seguito della revoca del beneficio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sulla mancata integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., poiché il Tribunale avrebbe stabilito che la pena da espiare, a seguito della revoca della misura alternativa alla detenzione in atto dovesse decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni. L'affidamento in prova, infatti, è stato riconosciuto con ordinanza emessa a seguito dell'udienza camerale del 2 dicembre 2020, con verbale relativo alle prescrizioni firmato in data successiva, ma con decorrenza a partire dal 10 ottobre 2020 ovvero quasi due mesi prima dell'udienza. Sino al 2 dicembre 2020, quindi, il D'Allura era in detenzione domiciliare, pertanto, tale periodo non può essere eliso con necessità di rideterminare, in caso di revoca confermata, la decorrenza della pena da espiare alla data di sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni.2. Il Procuratore generale ha chiesto che venga accolto parzialmente il ricorso annullando con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla decorrenza degli effetti della revoca, rigetto per il resto. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'impugnazione è parzialmente fondata. 3.1: Come risulta dalla lettura della decisione impugnata, la revoca della misura alternativa alla detenzione in atto è fondata sia sulla guida senza patente che sul concomitante dato di fatto della detenzione di sostanza riconosciuta quale stupefacente del tipo marijuana della quale il D'Allura ha riferito nell'immediatezza trattarsi di detenzione per uso personale. Il solo dato, giustamente ritenuto incontestato, della guida senza patente è sufficiente per determinare la revoca. In particolare, questa Corte ha affermato che "la revoca della misura alternativa cali affidamento prDva al (3',..r .,•i»o s ciale, pu- in oresenza oi un comportamento del soggeo o rarc alle presc-L_iori, r sso alla discrezionalità dei tribunale di sorvegliai!za, che na i'oboligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata.' (Sez. i , . 27:'11 i.el Rv. 256479 - 01). Ritiene questo Collegio c'3e la n-otivaz,nne dei Tribuq-Ale cii :;orveglianza, sia pure esposta in termini sintetici, sia adeguata e non viziata dando conto delia violazione non giustificata delle prescrizioni imposte e violate oal D Aiiura ce si poi'.eva ala guida c un'a(iLoveAura in assenza del titolo per condurla, in violazidc.e dei; aT,:. de CùJ.•.A: pu;iLo quale reato contravverizionale. Da qui il rigetto Gel cnoLivo di ricorso. 3.2. Diversemsrlte il seconcio motivo fondato, infatti, considerato guanto sopra dedotto ovvero che l'affidamento in prova è stato disposto con ordinanza emessa nell'udienza camerale del 2 diceml:re 7'720 Cen firt—a del prPs.crizioni apposta in data successiva, ma con nT3rtc (-::;31 10 ottobre 2020, quindi ; quasi due mesi prima de!....y.lien..7_a. 292C, D';':»ur2 e'Ti in detenz'c ,ne domiciliare, pertanto, per tale pecsd.c r;e11:I r_,er.3 da espiare alla data di sottoscrizione del verba:::: •ir sGtk-„po';c,ri.e t "e prcs,:ri,>-- 3.3. Dalle considerazioni sopra riportate deriva l'accoglimento dei ricorso con parziale annullamento del provvedimento impugnato e ii rinvio degli atti ai Tribunale di sorveglianza di Roma attinche rioetermini la data ci' decorrenza della revoca alla data di sottoscrizione del verbale di scdoposizione alle prescrizioni, r'netto nel resto. Annulla l'nrdiriar7a rI. qoa 1.1rAill-ArnEr.t. alla decci-renza degli effetti della revoca della mis,,rp e p" sui Punto ai Tri3u,--ia:e di sor\;eglianza di