CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 45199/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SIVITILLI Luigi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/12/1966 avverso la sentenza emessa il 14/01/2021 dalla Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria in atti e chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pescara, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 14/01/2021 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Pescara il 20/02/2018, a seguito di annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis d.p.r. 309/90, rideterminando la pena in quattro anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo la violazione di legge in relazione: all'ingiustificata esclusione dell'uso personale della sostanza stupefacente in questione, basandosi la valutazione dei giudici di merito esclusivamente sul dato ponderale; all'esclusione dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma della norma incriminatrice, attesa la lieve entità del fatto; all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, senza alcuna motivazione a riguardo. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici, in quanto meramente reiterativi di censure già proposte in appello e definite correttamente dalla corte di merito. 4. Con argomentazioni immuni da vizi logici, il giudice di appello ha escluso l'uso personale della sostanza stupefacente, non solo - come sostenuto dal ricorrente - sulla base del dato ponderale, ma del numero di dosi ricavabili (250) e dell'elevatissima percentuale di principio attivo (85%), incompatibile con l'utilizzo nello stato in cui la sostanza stessa fu rinvenuta (a ciò si aggiunga il valore economico della sostanza stupefacente, il mancato conseguimento di redditi e l'assenza di giustificazioni plausibili, elementi pure sottolineati nella sentenza impugnata). Proprio il numero di dosi che potevano ricavarsi non ha consentito la qualificazione del fatto di particolarità tenuità, ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.p.r 309/90. Infine, l'applicazione della misura della libertà vigilata è stata giustificata con i numerosi e specifici precedenti penali, commessi anche in regine di detenzione domiciliare, con conseguente giudizio di pericolosità sociale (pag. 5 della sentenza impugnata). 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P ente uigi [OSCURATO:PERSONA] tallevi DEPO