Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 35505/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rto GalantiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], inparziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19/02/2025,che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXin ordine al delitto di violenzasessuale aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava pena inflitta indi anni 2 e mesi 2 di reclusione.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.2.1.

Con un primo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione algiudizio di colpevolezza, in riferimento alle contraddizioni cui è incorsa la personaoffesa nelle varie occasioni in cui è stata escussa (peraltro con modalitàsuggestive) e al travisamento delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni.2.2.

Con un secondo motivo si deduce che il reato doveva essere contestatoin forma tentata.2.3. con il terzo motivo, il ricorrente si duole del fatto che la diminuentedella minore gravità non sia stata riconosciuta nella massima estensione.2.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli articoli 125 e 129-bis cod. proc. pen. in relazione al diniego diaccesso ai programmi di giustizia riparativa.La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di invio al centro per la giustiziariparativa temendo un fenomeno di vittimizzazione secondaria, laddove lagiurisprudenza non consente che talune tipologie di reato siano escluse daiprogrammi di giustizia riparativa.2.5.

Col quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 539 cod. proc. pen..Nel caso in esame, in assenza di elementi certi per la liquidazione del dannoin favore della parte civile, la Corte di appello avrebbe dovuto emanare sentenzadi condanna generica al risarcimento del danno e rimettere la quantificazione algiudice civile.3.

In data 7 luglio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato,depositava memoria difensiva in cui contestava l’assegnazione alla SettimaSezione e insisteva per l‘accoglimento del ricorso.4.

Il ricorso è inammissibile.4.1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto sollecita a questa Corte unarivalutazione del quadro probatorio, non consentita nel giudizio per cassazione.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli«frammenti» di esso); pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, la Cortedi cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stataelaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano statescartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n.35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola,Rv. 253774 - 01), senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.Nelle sentenze di merito oggetto del presente scrutinio (che costituisconoun’ipotesi di «doppia conforme» e quindi vanno analizzate congiuntamente ai finidella valutazione di ammissibilità dell’impugnazione), i giudici hannoconcordemente inferito la responsabilità dell’odierno ricorrente da una messeindiziaria ritenuta, non illogicamente, di assoluta consistenza e convergenza intal senso.Scendendo in concreto, le due sentenze di merito hanno ritenuto dimostratala penale responsabilità dell’imputato sulla base di un compendio probatorio lacui valutazione non presenta profili di eccentricità.A pagina 7 della sentenza impugnata, in particolare, viene ripercorso il fatto,la cui rivelazione è avvenuta in occasione di una lezione di educazione civica,valorizzando anche le deposizioni dei testi XXXXXXXe XXXXXXX, in quelle delfratello della ragazza, nonché degli amici XXXXXXXe XXXXXXXXXX, che videro ilgiorno del fatto la ragazza in lacrime e con la camicia strappata, subito dopol’aggressione.La doglianza, che non si confronta in modo realmente critico con ilprovvedimento impugnato, è quindi generica.4.2.

Il secondo motivo, che ripropone pedissequamente analoga doglianzadedotta con l’atto di appello e motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata(la quale ha correttamente richiamato la giurisprudenza pacifica di questa Corte,secondo cui il toccamento di zone erogene – anche per brevi istanti - costituisce4.3.

Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile, inquanto a pagina 9 la sentenza da conto di avere applicato l’articolo 69 cod. pen.,operando le riduzioni in modo preciso e prossimo al minimo edittale, senza chedella massima riduzione delle attenuanti fosse stata fatta espressa richiestanell’atto di impugnazione, come ricapitolato nella sentenza.4.4.

Il quarto motivo è inammissibile.4.4.1.

L’art. 44 del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha stabilito il principio diaccesso ai programmi di giustizia riparativa «in ogni stato e grado delprocedimento, dell’esecuzione della pena e anche anteriormente all’eserciziodell’azione penale».Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che la giustiziariparativa costituisce un modello di giustizia complementare e parallelo allagiustizia penale tradizionale che mira, in conformità con i principi sanciti dallefonti internazionali, a favorire la riparazione del danno, la responsabilizzazionedell'autore del reato e la prevenzione della recidiva.

Esso, promuovendo lacomprensione del danno cagionato con le proprie condotte, consente laresponsabilizzazione dell'autore del reato e la risocializzazione dello stesso,potendo così rivelarsi uno strumento di attuazione dell'art. 27, terzo commaCost. (Sez.

U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325 - 01).Secondo l’architettura normativa, non possono costituire ostacolo all'accessoné la fattispecie di reato né la sua gravità (art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150 del2022).Tuttavia, la dottrina ha sottolineato la necessità di interrogarsi sulla effettivacompatibilità dell’istituto con contesti connotati da una forte asimmetriarelazionale, come quelli della violenza di genere o della violenza domestica,soprattutto nei confronti di minori.È stato infatti evidenziato come l’art. 44 in parola, pur non prevedendoespressamente esclusioni in ragione della natura del reato, debba essere letto incoordinamento con i principi sovranazionali di tutela della vittima e in particolarecon l’art. 48 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lottacontro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta aIstanbul l’11 maggio 2011 (c.d.

«Convenzione di Istanbul»), che vieta lamediazione obbligatoria o automatica nei casi di violenza di genere («Le partidevono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare ilricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie,incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenzache rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»).In tale ottica, come evidenziato dalla dottrina, quel «riconoscimentoreciproco tra la vittima e l'autore del reato», indicato quale finalità precipua delladisciplina dalle Sezioni Unite n. 5166 del 30/10/2025, cit., può porsi in contrastocon la fenomenologia dei reati di genere e in particolare con i reati sessualicommessi nei confronti di minori, in cui l’asimmetria delle rispettive posizionisembra ostare ad un approccio di tipo «paritario».Da ciò discende la necessità di operare una lettura costituzionalmenteorientata della disposizione in parola, che non può essere interpretata come undiritto all’accesso indiscriminato all’istituto, ma deve essere applicata operandorigoroso bilanciamento tra la funzione rieducativa dell’autore del reato e lasalvaguardia della sicurezza, dell’autonomia e della dignità della persona offesa.La dottrina ritiene che l’applicazione della giustizia riparativa ai reati diviolenza di genere possa ritenersi ammissibile solo in presenza di condizioni dipiena volontarietà, consenso informato e garanzie procedurali che vadano adescludere qualsiasi rischio di vittimizzazione secondaria, ossia quel fenomenoistituzionale o giudiziaria, le medesime condizioni di sofferenza e vulnerabilità giàsperimentate in occasione della condotta criminosa.In tal senso, l’articolo 48 della c.d. legge Cartabia, secondo cui «il consensoalla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero,consapevole, informato ed espresso in forma scritta» ed «è sempre revocabileanche per fatti concludenti», va inteso come pieno diritto della vittima di reati digenere ad esprimere un consenso che, tuttavia, non concerne «l’accesso» aiprogrammi di giustizia riparativa, ma solo per la «partecipazione» agli stessi,tanto che questa Corte (Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv. 289959 - 01)ha ritenuto che il mancato consenso della persona offesa non è idoneo aprecludere l'accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questosvolgersi anche con la cd.

«vittima surrogata» o «aspecifica», ossia con lavittima di un reato diverso da quello per cui si procede.Sulla stessa linea, si è ritenuto che non osti all'autorizzazione giudizialeall'invio delle parti a un centro di mediazione il mancato consenso della personaoffesa, atteso che le uniche circostanze ostative previste dal disposto dell'art.129-bis, comma 3, cod. proc. pen. sono costituite dalla sussistenza di un pericoloconcreto per gli interessati o per l'accertamento dei fatti, mentre il presuppostopositivo è dato dall'utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dalreato (Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L., Rv. 289378 - 01).Il ricorso alla vittima «surrogata» (surrogate victim) o «aspecifica», cioè conla vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (art. 53), secondo taleinterpretazione, scongiurerebbe il rischio di vittimizzazione secondaria dellapersona offesa.In un’ottica di equilibrato bilanciamento tra l’articolo 129-bis del codice dirito e l’art. 48 della Convenzione di Istanbul sembra muoversi quella pronunciadella Corte, la quale ha ritenuto che «il giudizio sull'utilità dell'avvio delprogramma previsto dall'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiede unavalutazione complessiva degli interessi coinvolti e del contesto relazionale incisodal reato, che tenga conto delle caratteristiche personologiche della vittima edegli altri soggetti interessati, dei rischi di vittimizzazione secondaria o dimanipolazione e dell'effettiva disponibilità dell'autore del reato ad intraprendereun percorso di responsabilizzazione verso l'altro, sicché il rifiuto della personaoffesa a partecipare al percorso, pur costituendo elemento rilevante ai fini dellavalutazione demandata al giudice, non può essere assunto quale unicoparametro cui ancorare il giudizio di utilità né può, di per sé solo, giustificare ildiniego di accesso all'istituto o, al contrario, rendere automatico il ricorso allamediazione con vittima aspecifica, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs.18 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 3, n. 27216 del 30/06/2026, C., Rv. 290197 -01).Va quindi affermato che, in tema di giustizia riparativa, l’art. 44, comma 1,d.lgs. n. 150 del 2022, pur non prevedendo espressamente esclusioni in ragionedella natura del reato, deve essere letto in coordinamento con i principisovranazionali di tutela della vittima di reati di genere e in particolare con l’art.48 della «Convenzione di Istanbul», che vieta la mediazione obbligatoria oautomatica nei casi di violenza di genere.

Pertanto, il giudizio sull'utilità dell'avviodel programma previsto dall'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiede unavalutazione complessiva da parte del giudice degli interessi coinvolti e delcontesto relazionale inciso dal reato, che tenga conto delle caratteristichepersonologiche della vittima e degli altri soggetti interessati, dei rischi divittimizzazione secondaria o di manipolazione e dell'effettiva disponibilitàdell'autore del reato ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione versol'altro, senza che sia consentito alcun automatismo.Quanto al contenuto della richiesta, le Sezioni Unite citate prevedono che, alfine di consentire al giudice di valutare l'ammissibilità della richiesta avanzatadall'interessato, è necessario che questi alleghi gli specifici elementi di fattoidonei a verificare l'utilità dello svolgimento del programma ai fini dellarisoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato (Sez.

U, n. 5166del 30/10/2025, dep. 2026, cit.; Sez. 6, n. 22410 del 22/05/2026, Sadutto, Rv.290238 - 01).La valutazione in ordine all’«utilità» del programma, secondo la Corte nellasua massima composizione, consiste nella prognosi favorevole in ordine all'esitodel «servizio pubblico di cura relazionale tra le persone», che si deve prospettarecome idoneo a ricucire lo «strappo» cagionato dal reato.La sentenza ultima citata evidenzia che «il criterio dell’utilità costituisce unachiave di orientamento del magistrato in funzione della congruenza riparativa delmezzo rispetto all’offesa sottoposta al suo esame, il che significa che, a dispettodell’universalismo della giustizia riparativa, l’adeguatezza dello strumento andràvalutata in relazione a quei fatti concreti che si prestano ad essere “trattati” nelleforme comunicative individuate dall’art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022 cit.».Ma, in tanto tale valutazione è possibile al giudice in quanto allo stesso sianoforniti concreti e specifici elementi, tanto che le Sezioni Unite concludono nelsenso che «chi aspiri ad accedere a un programma di giustizia riparativa hal'onere di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l'utilità dellosvolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissionedel reato».In buona sostanza, se, in negativo, osta all’accesso al programma digiustizia riparativa la sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o perl'accertamento dei fatti, in positivo, occorre fornire specifici elementi in ordineall'utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dalreato (così anche Sez. 2, n. 28366 del 30/04/2026, Rizzo).4.4.2.

Nel caso in esame, la sentenza chiarisce che in ragione dell’età dellavittima, della risalenza del fatto, dell’occasionalità del contatto tra le parti e delladistanza geografica tra le parti, l’accesso al programma di giustizia riparativarischierebbe di rinnovare la sofferenza che il tempo avrà certamente mitigato.La doglianza, sul punto, si limita a sottolineare che la presenza di unapersona offesa minorenne non è di per sé ostativa all’accesso alla giustiziariparativa, ma, per un verso, omette del tutto di confutare la tesi della Corteterritoriale, circa il pericolo di vittimizzazione secondaria, e soprattutto omette didedurre specifici elementi di fatto idonei a verificare l'utilità dello svolgimento delprogramma, soprattutto alla luce degli elementi (valorizzati in sentenza)costituiti dalla distanza temporale dei fatti e dalla non conoscenza delle parti.Del resto, anche l’istanza di accesso alla giustizia riparativa, formulata indata 8 novembre 2025, è del tutto generica, non contenendo alcuna indicazionein tal senso.Va in proposito ribadito che il difetto di motivazione della sentenza di appelloin ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non puòformare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziatida inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbiapronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa,Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv.262700 - 01).In tal caso si parla di «inammissibilità originaria» (nella specie pergenericità), cui consegue, nonostante la proposizione del gravame, il passaggioin giudicato della sentenza di merito (Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, Maglieri,Rv. 219060 – 01), posto che essa colpisce l’impugnazione nel suo momentoiniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale diimpugnazione (Sez. 1, n. 13665 del 12/11/1998, Scarsi, Rv. 212023 - 01).4.4.3.

Ancora, la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha specificato cheanche precisato, in caso di rigetto della richiesta di accesso ai programmi digiustizia riparativa, l’imputato, nell’atto di impugnazione, ha l’onere di illustrarespecificamente le ragioni denotanti l’interesse a «rimuovere la situazione disvantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale» onde conseguire laconcreta utilità […] di una decisione più vantaggiosa», citando sul punto unaconsolidata giurisprudenza (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj,Rv. 251693; conf.

Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U,n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269), onere cui il ricorrente non si èVa quindi affermato che, in tema di giustizia riparativa, se, in negativo, ostaall’accesso al relativo programma la sussistenza di un pericolo concreto per gliinteressati o per l'accertamento dei fatti, in positivo, occorre che l’istante forniscaspecifici elementi in ordine all'utilità del programma rispetto alla risoluzione dellequestioni derivanti dal reato al fine di consentire al giudice di valutare lacongruenza riparativa rispetto all'offesa.

L’imputato, in sede di ricorso percassazione, non può limitarsi a contestare il diniego all’accesso al programma digiustizia riparativa, ma deve anche indicare, a pena di inammissibilità, lespecifiche ragioni di utilità del programma per la risoluzione delle questionioriginate dalla commissione del reato.4.5.

La quinta doglianza è inammissibile.Pacificamente, il danno non patrimoniale viene quantificato in via equitativa(Sez. 5, n. 9182 del 31/01/2007, Romeo, Rv. 236262 – 01) e la relativaquantificazione, ove limitata, come nel caso di specie, ad una provvisionale, nonè sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di decisione di naturadiscrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per suanatura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travoltadall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02).5.

Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rto GalantiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], inparziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19/02/2025,che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXin ordine al delitto di violenzasessuale aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava pena inflitta indi anni 2 e mesi 2 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.2.1. Con un primo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione algiudizio di colpevolezza, in riferimento alle contraddizioni cui è incorsa la personaoffesa nelle varie occasioni in cui è stata escussa (peraltro con modalitàsuggestive) e al travisamento delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni.2.2. Con un secondo motivo si deduce che il reato doveva essere contestatoin forma tentata.2.3. con il terzo motivo, il ricorrente si duole del fatto che la diminuentedella minore gravità non sia stata riconosciuta nella massima estensione.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli articoli 125 e 129-bis cod. proc. pen. in relazione al diniego diaccesso ai programmi di giustizia riparativa.La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di invio al centro per la giustiziariparativa temendo un fenomeno di vittimizzazione secondaria, laddove lagiurisprudenza non consente che talune tipologie di reato siano escluse daiprogrammi di giustizia riparativa.2.5. Col quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 539 cod. proc. pen..Nel caso in esame, in assenza di elementi certi per la liquidazione del dannoin favore della parte civile, la Corte di appello avrebbe dovuto emanare sentenzadi condanna generica al risarcimento del danno e rimettere la quantificazione algiudice civile.3. In data 7 luglio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato,depositava memoria difensiva in cui contestava l’assegnazione alla SettimaSezione e insisteva per l‘accoglimento del ricorso.4. Il ricorso è inammissibile.4.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto sollecita a questa Corte unarivalutazione del quadro probatorio, non consentita nel giudizio per cassazione.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli«frammenti» di esso); pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, la Cortedi cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stataelaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano statescartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n.35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola,Rv. 253774 - 01), senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.Nelle sentenze di merito oggetto del presente scrutinio (che costituisconoun’ipotesi di «doppia conforme» e quindi vanno analizzate congiuntamente ai finidella valutazione di ammissibilità dell’impugnazione), i giudici hannoconcordemente inferito la responsabilità dell’odierno ricorrente da una messeindiziaria ritenuta, non illogicamente, di assoluta consistenza e convergenza intal senso.Scendendo in concreto, le due sentenze di merito hanno ritenuto dimostratala penale responsabilità dell’imputato sulla base di un compendio probatorio lacui valutazione non presenta profili di eccentricità.A pagina 7 della sentenza impugnata, in particolare, viene ripercorso il fatto,la cui rivelazione è avvenuta in occasione di una lezione di educazione civica,valorizzando anche le deposizioni dei testi XXXXXXXe XXXXXXX, in quelle delfratello della ragazza, nonché degli amici XXXXXXXe XXXXXXXXXX, che videro ilgiorno del fatto la ragazza in lacrime e con la camicia strappata, subito dopol’aggressione.La doglianza, che non si confronta in modo realmente critico con ilprovvedimento impugnato, è quindi generica.4.2. Il secondo motivo, che ripropone pedissequamente analoga doglianzadedotta con l’atto di appello e motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata(la quale ha correttamente richiamato la giurisprudenza pacifica di questa Corte,secondo cui il toccamento di zone erogene – anche per brevi istanti - costituisce4.3. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile, inquanto a pagina 9 la sentenza da conto di avere applicato l’articolo 69 cod. pen.,operando le riduzioni in modo preciso e prossimo al minimo edittale, senza chedella massima riduzione delle attenuanti fosse stata fatta espressa richiestanell’atto di impugnazione, come ricapitolato nella sentenza.4.4. Il quarto motivo è inammissibile.4.4.1. L’art. 44 del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha stabilito il principio diaccesso ai programmi di giustizia riparativa «in ogni stato e grado delprocedimento, dell’esecuzione della pena e anche anteriormente all’eserciziodell’azione penale».Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che la giustiziariparativa costituisce un modello di giustizia complementare e parallelo allagiustizia penale tradizionale che mira, in conformità con i principi sanciti dallefonti internazionali, a favorire la riparazione del danno, la responsabilizzazionedell'autore del reato e la prevenzione della recidiva. Esso, promuovendo lacomprensione del danno cagionato con le proprie condotte, consente laresponsabilizzazione dell'autore del reato e la risocializzazione dello stesso,potendo così rivelarsi uno strumento di attuazione dell'art. 27, terzo commaCost. (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325 - 01).Secondo l’architettura normativa, non possono costituire ostacolo all'accessoné la fattispecie di reato né la sua gravità (art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150 del2022).Tuttavia, la dottrina ha sottolineato la necessità di interrogarsi sulla effettivacompatibilità dell’istituto con contesti connotati da una forte asimmetriarelazionale, come quelli della violenza di genere o della violenza domestica,soprattutto nei confronti di minori.È stato infatti evidenziato come l’art. 44 in parola, pur non prevedendoespressamente esclusioni in ragione della natura del reato, debba essere letto incoordinamento con i principi sovranazionali di tutela della vittima e in particolarecon l’art. 48 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lottacontro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta aIstanbul l’11 maggio 2011 (c.d. «Convenzione di Istanbul»), che vieta lamediazione obbligatoria o automatica nei casi di violenza di genere («Le partidevono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare ilricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie,incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenzache rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»).In tale ottica, come evidenziato dalla dottrina, quel «riconoscimentoreciproco tra la vittima e l'autore del reato», indicato quale finalità precipua delladisciplina dalle Sezioni Unite n. 5166 del 30/10/2025, cit., può porsi in contrastocon la fenomenologia dei reati di genere e in particolare con i reati sessualicommessi nei confronti di minori, in cui l’asimmetria delle rispettive posizionisembra ostare ad un approccio di tipo «paritario».Da ciò discende la necessità di operare una lettura costituzionalmenteorientata della disposizione in parola, che non può essere interpretata come undiritto all’accesso indiscriminato all’istituto, ma deve essere applicata operandorigoroso bilanciamento tra la funzione rieducativa dell’autore del reato e lasalvaguardia della sicurezza, dell’autonomia e della dignità della persona offesa.La dottrina ritiene che l’applicazione della giustizia riparativa ai reati diviolenza di genere possa ritenersi ammissibile solo in presenza di condizioni dipiena volontarietà, consenso informato e garanzie procedurali che vadano adescludere qualsiasi rischio di vittimizzazione secondaria, ossia quel fenomenoistituzionale o giudiziaria, le medesime condizioni di sofferenza e vulnerabilità giàsperimentate in occasione della condotta criminosa.In tal senso, l’articolo 48 della c.d. legge Cartabia, secondo cui «il consensoalla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero,consapevole, informato ed espresso in forma scritta» ed «è sempre revocabileanche per fatti concludenti», va inteso come pieno diritto della vittima di reati digenere ad esprimere un consenso che, tuttavia, non concerne «l’accesso» aiprogrammi di giustizia riparativa, ma solo per la «partecipazione» agli stessi,tanto che questa Corte (Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv. 289959 - 01)ha ritenuto che il mancato consenso della persona offesa non è idoneo aprecludere l'accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questosvolgersi anche con la cd. «vittima surrogata» o «aspecifica», ossia con lavittima di un reato diverso da quello per cui si procede.Sulla stessa linea, si è ritenuto che non osti all'autorizzazione giudizialeall'invio delle parti a un centro di mediazione il mancato consenso della personaoffesa, atteso che le uniche circostanze ostative previste dal disposto dell'art.129-bis, comma 3, cod. proc. pen. sono costituite dalla sussistenza di un pericoloconcreto per gli interessati o per l'accertamento dei fatti, mentre il presuppostopositivo è dato dall'utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dalreato (Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L., Rv. 289378 - 01).Il ricorso alla vittima «surrogata» (surrogate victim) o «aspecifica», cioè conla vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (art. 53), secondo taleinterpretazione, scongiurerebbe il rischio di vittimizzazione secondaria dellapersona offesa.In un’ottica di equilibrato bilanciamento tra l’articolo 129-bis del codice dirito e l’art. 48 della Convenzione di Istanbul sembra muoversi quella pronunciadella Corte, la quale ha ritenuto che «il giudizio sull'utilità dell'avvio delprogramma previsto dall'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiede unavalutazione complessiva degli interessi coinvolti e del contesto relazionale incisodal reato, che tenga conto delle caratteristiche personologiche della vittima edegli altri soggetti interessati, dei rischi di vittimizzazione secondaria o dimanipolazione e dell'effettiva disponibilità dell'autore del reato ad intraprendereun percorso di responsabilizzazione verso l'altro, sicché il rifiuto della personaoffesa a partecipare al percorso, pur costituendo elemento rilevante ai fini dellavalutazione demandata al giudice, non può essere assunto quale unicoparametro cui ancorare il giudizio di utilità né può, di per sé solo, giustificare ildiniego di accesso all'istituto o, al contrario, rendere automatico il ricorso allamediazione con vittima aspecifica, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs.18 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 3, n. 27216 del 30/06/2026, C., Rv. 290197 -01).Va quindi affermato che, in tema di giustizia riparativa, l’art. 44, comma 1,d.lgs. n. 150 del 2022, pur non prevedendo espressamente esclusioni in ragionedella natura del reato, deve essere letto in coordinamento con i principisovranazionali di tutela della vittima di reati di genere e in particolare con l’art.48 della «Convenzione di Istanbul», che vieta la mediazione obbligatoria oautomatica nei casi di violenza di genere. Pertanto, il giudizio sull'utilità dell'avviodel programma previsto dall'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiede unavalutazione complessiva da parte del giudice degli interessi coinvolti e delcontesto relazionale inciso dal reato, che tenga conto delle caratteristichepersonologiche della vittima e degli altri soggetti interessati, dei rischi divittimizzazione secondaria o di manipolazione e dell'effettiva disponibilitàdell'autore del reato ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione versol'altro, senza che sia consentito alcun automatismo.Quanto al contenuto della richiesta, le Sezioni Unite citate prevedono che, alfine di consentire al giudice di valutare l'ammissibilità della richiesta avanzatadall'interessato, è necessario che questi alleghi gli specifici elementi di fattoidonei a verificare l'utilità dello svolgimento del programma ai fini dellarisoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato (Sez. U, n. 5166del 30/10/2025, dep. 2026, cit.; Sez. 6, n. 22410 del 22/05/2026, Sadutto, Rv.290238 - 01).La valutazione in ordine all’«utilità» del programma, secondo la Corte nellasua massima composizione, consiste nella prognosi favorevole in ordine all'esitodel «servizio pubblico di cura relazionale tra le persone», che si deve prospettarecome idoneo a ricucire lo «strappo» cagionato dal reato.La sentenza ultima citata evidenzia che «il criterio dell’utilità costituisce unachiave di orientamento del magistrato in funzione della congruenza riparativa delmezzo rispetto all’offesa sottoposta al suo esame, il che significa che, a dispettodell’universalismo della giustizia riparativa, l’adeguatezza dello strumento andràvalutata in relazione a quei fatti concreti che si prestano ad essere “trattati” nelleforme comunicative individuate dall’art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022 cit.».Ma, in tanto tale valutazione è possibile al giudice in quanto allo stesso sianoforniti concreti e specifici elementi, tanto che le Sezioni Unite concludono nelsenso che «chi aspiri ad accedere a un programma di giustizia riparativa hal'onere di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l'utilità dellosvolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissionedel reato».In buona sostanza, se, in negativo, osta all’accesso al programma digiustizia riparativa la sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o perl'accertamento dei fatti, in positivo, occorre fornire specifici elementi in ordineall'utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dalreato (così anche Sez. 2, n. 28366 del 30/04/2026, Rizzo).4.4.2. Nel caso in esame, la sentenza chiarisce che in ragione dell’età dellavittima, della risalenza del fatto, dell’occasionalità del contatto tra le parti e delladistanza geografica tra le parti, l’accesso al programma di giustizia riparativarischierebbe di rinnovare la sofferenza che il tempo avrà certamente mitigato.La doglianza, sul punto, si limita a sottolineare che la presenza di unapersona offesa minorenne non è di per sé ostativa all’accesso alla giustiziariparativa, ma, per un verso, omette del tutto di confutare la tesi della Corteterritoriale, circa il pericolo di vittimizzazione secondaria, e soprattutto omette didedurre specifici elementi di fatto idonei a verificare l'utilità dello svolgimento delprogramma, soprattutto alla luce degli elementi (valorizzati in sentenza)costituiti dalla distanza temporale dei fatti e dalla non conoscenza delle parti.Del resto, anche l’istanza di accesso alla giustizia riparativa, formulata indata 8 novembre 2025, è del tutto generica, non contenendo alcuna indicazionein tal senso.Va in proposito ribadito che il difetto di motivazione della sentenza di appelloin ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non puòformare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziatida inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbiapronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa,Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv.262700 - 01).In tal caso si parla di «inammissibilità originaria» (nella specie pergenericità), cui consegue, nonostante la proposizione del gravame, il passaggioin giudicato della sentenza di merito (Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, Maglieri,Rv. 219060 – 01), posto che essa colpisce l’impugnazione nel suo momentoiniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale diimpugnazione (Sez. 1, n. 13665 del 12/11/1998, Scarsi, Rv. 212023 - 01).4.4.3. Ancora, la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha specificato cheanche precisato, in caso di rigetto della richiesta di accesso ai programmi digiustizia riparativa, l’imputato, nell’atto di impugnazione, ha l’onere di illustrarespecificamente le ragioni denotanti l’interesse a «rimuovere la situazione disvantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale» onde conseguire laconcreta utilità […] di una decisione più vantaggiosa», citando sul punto unaconsolidata giurisprudenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj,Rv. 251693; conf. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U,n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269), onere cui il ricorrente non si èVa quindi affermato che, in tema di giustizia riparativa, se, in negativo, ostaall’accesso al relativo programma la sussistenza di un pericolo concreto per gliinteressati o per l'accertamento dei fatti, in positivo, occorre che l’istante forniscaspecifici elementi in ordine all'utilità del programma rispetto alla risoluzione dellequestioni derivanti dal reato al fine di consentire al giudice di valutare lacongruenza riparativa rispetto all'offesa. L’imputato, in sede di ricorso percassazione, non può limitarsi a contestare il diniego all’accesso al programma digiustizia riparativa, ma deve anche indicare, a pena di inammissibilità, lespecifiche ragioni di utilità del programma per la risoluzione delle questionioriginate dalla commissione del reato.4.5. La quinta doglianza è inammissibile.Pacificamente, il danno non patrimoniale viene quantificato in via equitativa(Sez. 5, n. 9182 del 31/01/2007, Romeo, Rv. 236262 – 01) e la relativaquantificazione, ove limitata, come nel caso di specie, ad una provvisionale, nonè sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di decisione di naturadiscrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per suanatura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travoltadall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02).5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.